Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7607 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. un., 30/03/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 30/03/2010), n.7607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

HABITAT S.P.A. ((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PLATTER PETER, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ((OMISSIS)), in persona del

Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato COSTA MICHELE,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BEIKIRCHER

STEPHAN, VON GUGGENBERG RENATE, LARCHER MARIA, FADANELLI LAURA, per

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2009 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 10/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito gli avvocati Emanuele COGLITORE per delega dell’avvocato Luigi

Manzi, Peter PLATTER, Michele COSTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con domanda del 28.6.2001 la Habitat s.p.a., con sede in Bolzano, essendosi verificate infiltrazioni di acqua di falda in corrispondenza del terzo piano interrato del complesso (OMISSIS), costruito da detta società nella zona di rispetto C della falda di Bolzano, chiedeva alla Provincia Autonoma di Bolzano, cui aveva venduto tale complesso, e dopo avere installato in detto locale quattro pompe per il pompaggio dell’acqua, l’autorizzazione in sanatoria per procedere, in caso di eccezionale innalzamento, al pompaggio dell’acqua al fine di ottenere l’abbassamento della falda acquifera.

L’Ufficio provinciale gestione risorse idriche e l’Ufficio provinciale tutela acque, con provvedimento congiunto del (OMISSIS), prot. N. (OMISSIS), esprimevano parere negativo a tale tipo di intervento, perchè ne sarebbe derivato un abbassamento della falda acquifera della città di Bolzano, che avrebbe comportato, in contrasto con le norme di tutela previste per la zona di rispetto, un depauperamento della falda sotto l’aspetto quantitativo ed un danno per la qualità dell’acqua. Tale parere veniva comunicato con nota del 31.10. 2001, con la quale veniva prescritta anche la rimozione delle quattro pompe già installate per il pompaggio dell’acqua.

Avverso tale parere ed avverso il successivo provvedimento del 31.10.2001 la Habitat s.p.a. proponeva ricorso gerarchico alla Giunta provinciale di Bolzano, che con Delib. 4 marzo 2002, n. 714, rigettava il ricorso.

Tale deliberazione veniva impugnata da detta società dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che con sentenza n. 132/2005 accoglieva il ricorso. A seguito di tale sentenza la Habitat s.p.a. diffidava la Provincia Autonoma di Bolzano a dare seguito al procedimento amministrativo avviato con la domanda di autorizzazione al pompaggio del 27.6.2001, intimandole di tener conto degli accertamenti e delle statuizioni contenuti in detta sentenza.

Con determinazione in data 7 giugno 2006 l’ufficio gestione risorse idriche e l’Ufficio edilizia est esprimevano nuovamente parere negativo al progetto di abbassamento della falda in occasione di eventi eccezionali, invitando contestualmente la Habitat s.p.a. a presentare, entro 90 giorni dalla notifica di detto parere, un progetto più dettagliato di impermeabilizzazione del terzo piano interrato rispetto a quello presentato in data 6.2.2002, con l’avvertimento che in mancanza l’Amministrazione avrebbe provveduto d’ufficio alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori necessari e che, in tal caso, le spese, oneri e quant’altro sarebbero stati detratti dall’importo di Euro 630.000,00, già riscossi dalla Provincia dalla fideiussione versata da detta società a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita stipulato con la Provincia di Bolzano.

Contro tale nuovo provvedimento negativo la Habitat proponeva ulteriore ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che veniva respinto con sentenza n. 26 del 2009.

Avverso detta sentenza la Habitat s.p.a. ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c.. La Provincia Autonoma di Bolzano ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un motivo, articolato in più censure, la ricorrente denuncia violazione di legge (art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 111 Cost.) per motivazione inesistente ovvero soltanto apparente, per intrinseca inidoneità della sentenza a consentire il controllo delle ragioni che stanno a base della decisione.

Secondo la ricorrente sarebbe inappropriato il richiamo, fatto nella sentenza impugnata, alla L.P. n. 7 del 2002 (recte L.P. n. 8 del 2002), non avendo questa aggiunto alcun elemento di novità rispetto alla precedente disciplina applicabile alla fattispecie in esame.

Non verrebbero per nulla indicate in detta sentenza le ragioni per cui la richiesta di abbassamento della falda acquifera si porrebbe in contrasto con la L. P. n. 8 del 2002 e ciò in pieno contrasto con l’art. 111 Cost., secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Erroneamente il giudice a quo avrebbe affermato che la sentenza n. 132/05 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche non avrebbe mai preso in considerazione la L.P. n. 5922 del 1983, cosa che invece aveva fatto, escludendo che potesse esservi un pregiudizio qualitativo o quantitativo dell’acqua in conseguenza del suo pompaggio, e, quindi, che tale operazione si ponesse in contrasto con la disciplina sulla tutela della falda acquifera dettata dalla Delib.

Giunta Provinciale n. 5922 del 1983.

Ancora, dinanzi alla censura di sviamento di potere il Tribunale non si sarebbe dovuto limitare a dichiararne la infondatezza con un mero rinvio al contenuto dell’atto impugnato.

Infine sarebbe stata omessa la motivazione in ordine a vari motivi di impugnazione e precisamente ai motivi 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14,1.15 del ricorso.

Con il controricorso la resistente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per tardività nonchè la sua inammissibilità poichè volto ad ottenere l’accertamento immediato, da parte del giudice, della fondatezza di una pretesa sostanziale.

Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso perchè tardivo.

L’eccezione è fondata.

La società ricorrente contesta la eccezione di tardività del ricorso, sostenendo nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., che qualora la notifica della copia integrale del dispositivo della sentenza, di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 183 (T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici), non sia stata preceduta dalla registrazione della sentenza (come avvenuto nel caso di specie), detta notifica, non essendo effettuata a norma del citato art. 183, non sarebbe idonea a far decorrere il termine breve (di quarantacinque giorni) per l’impugnazione (ex art. 202 del citato T.U.).

In tal caso, secondo la ricorrente, sarebbe applicabile il termine annuale di decadenza, di cui al l’art. 327 c.p., per cui il ricorso di detta società andrebbe ritenuto tempestivo, perchè notificato entro l’anno dal deposito della sentenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

Tale tesi non appare condivisibile.

Il citato R.D. n. 1775 del 1933, art. 183, dispone, al comma 3 e 4:

“il cancelliere annota in apposito registro il deposito (della sentenza) ed entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti all’ufficio del registro e ne da avviso alle parti perchè provvedano alla registrazione.

Restituiti la sentenza e gli atti dall’ufficio del registro, il cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione alle parti, mediante consegna integrale del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione.”.

Gli artt. 200 e 201 stabiliscono rispettivamente che contro le decisioni del Tribunale Superiore delle acque pubbliche pronunciate in grado di appello (avverso le sentenze definitive dei Tribunali Regionali delle acque pubbliche) e contro le decisioni nelle materie contemplate nell’art. 143 (che appartengono alla cognizione diretta di detto Tribunale Superiore) è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione.

L’art. 202, u.c., del citato T.U. disciplina il termine per proporre tale ricorso, disponendo: I termini indicati nell’art. 518 c.p.c. (il codice di procedura civile vigente all’epoca prevedeva il termine di 90 giorni) sono ridotti alla metà e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell’art. 183.”.

La soluzione del problema che questa Suprema Corte è chiamata a risolvere: se la notifica della copia integrale del dispositivo della sentenza comporti, comunque, indipendentemente dalla sua registrazione, la decorrenza del termine breve per impugnare la decisione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, impone di prendere le mosse da questa preliminare considerazione: il T.U. sulle acque ed impianti elettrici del 1933 fu emanato nella vigenza della legge di registro, approvata con il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269.

Il R.D. n. 3269 del 1923, art. 68 prevedeva che tutte le sentenze erano soggette a registrazione (Le sentenze sono soggette a tassa fissa, graduale o proporzionale, giusta la parte seconda della tariffa).

Il successivo art. 73 stabiliva che la registrazione doveva essere eseguita presso gli uffici del registro, sulla presentazione degli atti originali (primo comma); che sugli atti originali dovevano essere riportati gli estremi della eseguita registrazione (terzo comma); che gli originali degli atti presentati per essere registrati, dopo eseguita la registrazione, erano restituiti al richiedente la formalità (comma 4).

L’art. 80 stabiliva che l’obbligo di richiedere la registrazione delle sentenze e di provvedere al pagamento (in solido con le parti istanti e quelle che dovevano far uso delle sentenze) della tassa di registro (art. 93) incombeva ai cancellieri;

L’art. 99 prevedeva una sanzione pecuniaria per i cancellieri che non avessero provveduto, entro il termine stabilito, alla registrazione della sentenza.

L’art. 117 faceva divieto ai cancellieri, pena una sanzione pecuniaria, di rilasciare per qualunque scopo “per originale, per copia o per estratto alcun atto soggetto alla registrazione, se esso non è stato prima registrato”.

L’art. 120 faceva obbligo ai cancellieri di fare specifica menzione nelle copie e negli estratti degli atti giudiziali della avvenuta registrazione.

Dal su riportato quadro normativo si evince che, nella vigenza del citato R.D. in materia di registro, il cancelliere era tenuto ad inviare l’originale della sentenza all’ufficio del registro per la registrazione e che solo dopo la sua registrazione e la sua restituzione da parte di detto ufficio avrebbe potuto rilasciarne copia agli interessati;

conseguentemente finchè la sentenza non fosse stata restituita al cancelliere le parti non avevano alcuna possibilità di prenderne cognizione e, quindi, di valutare la opportunità di impugnarla.

In siffatta situazione la eventuale notifica della copia integrale del dispositivo della sentenza da parte del cancelliere, prima che questa fosse stata restituita dall’ufficio del registro, non avrebbe potuto determinare la decorrenza del termine (breve) di impugnazione, non perchè la registrazione fosse una condizione richiesta dalla legge per la decorrenza di tale termine, ma perchè, se non si fosse provveduto alla sua registrazione, tale mancanza era di ostacolo alla eventuale impugnazione per la impossibilità di disporre di copia della stessa.

Com’è agevole constatare dall’esame comparato della normativa su riportata, l’art. 183, comma 3, impone al cancelliere gli stessi obblighi previsti dalla legge di registro, dal che si evince che, con riferimento agli adempimenti previsti per la registrazione, tale disposizione risulta dettata, dal legislatore dell’epoca, a tutela dell’interesse generale alla riscossione dei tributi (vitale per la comunità, perchè rende possibile il regolare funzionamento dei servizi statali). Gli obblighi e le proibizioni contenute in detta norma, analoghi a quelli previsti dalla legge di registro (del 1923) avevano la funzione, all’epoca della entrata in vigore del T.U. sulle acque pubbliche di stimolare l’adempimento dell’obbligo di pagamento dell’imposta di registro (come prevista dalla legge del 1923). E’ norma, quindi, per quanto riguarda gli obblighi e le proibizioni suindicati, di rilevanza fiscale.

La parte della norma che rileva ai fini processuali è là ove prevede la notifica della copia integrale del dispositivo della sentenza (che va effettuata nelle forma stabilita per la notifica degli atti di citazione), atteso che soltanto dalla data di tale notifica decorre il termine di trenta giorni per impugnare le sentenze dei Tribunali Regionali delle acque pubbliche dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche (art. 189 del T.U.) ed il termine di quarantacinque giorni per impugnare le sentenze del Tribunale Superiore delle acque pubbliche dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione (artt. 200, 201 e 202 del T.U.); ciò che ha esclusiva rilevanza processuale, giova ribadirlo, è la data della notifica della copia integrale del dispositivo della sentenza. Il quadro normativo in tema di imposta di registro, con riferimento al quale va letto l’art. 183 del T.U. al fine di coglierne la esatta funzione e portata normativa, ha subito una prima modifica a seguito della emanazione della sentenza n. 80 del 1966 della Corte Costituzionale.

Con tale sentenza la Corte Costituzionale ebbe a dichiarare la illegittimità costituzionale del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 117, modificato con il R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, art. 1 “nella parte in cui vieta ai funzionari delle cancellerie giudiziarie di rilasciare, prima che sia avvenuta la loro registrazione, copie o estratti di sentenze in cui deposito in giudizio sia condizione essenziale per la procedibilità dell’impugnativa, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., “Detto quadro ha subito ulteriori modifiche con l’entrata in vigore del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (che ha introdotto una nuova disciplina della imposta di registro, disponendo l’abrogazione – R.D. n. 3269 del 1923, art. 80 -) e con l’entrata in vigore del nuovo testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che ha sostituito il D.P.R. n. 634 del 1972.

L’art. 10, lett. c), di detto ultimo D.P.R. (previsione peraltro contenuta anche nel precedente D.P.R. del 1972) impone ai cancellieri di richiedere (entro cinque giorni dal deposito – art. 13) la registrazione delle sentenze, ma soltanto di quelle che rientrano tra gli atti soggetti al pagamento dell’imposta di registro e per i quali vi è, quindi, obbligo di registrazione; tali sono quelle indicate nella parte prima, art. 8 della tariffa allegata al citato d.P.R., che prevede aliquote diversificate a seconda dell’oggetto del provvedimento giurisdizionale.

L’art. 8 della tariffa, in particolare, stabilisce che gli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente il giudizio, sono soggette all’imposta di registro se: a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti (scontano le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti); b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura (la Corte Costituzionale, con sentenza n. 202 dell’11 giugno 2003, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questa lettera, nella parte in cui non esenta dall’imposta ivi prevista provvedimenti emessi in applicazione dell’art. 148 c.c., nell’ambito dei rapporti fra genitori e figli) (aliquota del 3%); c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (aliquota dell’1%);

d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (Euro 168,00); e) che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorchè portanti condanna alla restituzione in denaro o beni (Euro 168,00); f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorchè recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni personali già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni (Euro 168,00); g) di omologazione (euro 168,00); art. 1 bis Atti del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali.

L’art. 2 della tabella allegata a detto D.P.R., relativa agli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, prevede che non vi è obbligo di chiedere la registrazione per gli “atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell’autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dei Tribunali Amministrativi regionali, delle Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti …”.

Il citato D.P.R. del 1986, art. 37, relativo agli atti dell’autorità giudiziaria, stabilisce che “Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversia civili che definiscono anche parzialmente il giudizio … sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio … in base a successiva sentenza passata in giudicato …”.

Appare opportuno porre in rilievo, che il principio generale che si ricava dalla norma summenzionata, è quello dell’obbligo della registrazione e dell’assolvimento del tributo anche se l’atto è impugnato o impugnabile, salvo conguaglio in base a sentenza successiva sentenza passata in giudicato. Ne deriva che l’imposta applicata al momento della registrazione è “provvisoria”, essendo la sua definitività subordinata alle risultanze dell’eventuale sentenza emessa in sede di impugnazione e passata in giudicato. Ne deriva, altresì, che non tutte le sentenze che intervengono nei vari gradi di giudizio debbono essere registrate, ma soltanto la sentenza che rientra tra i casi previsti dall’art. 8 della tariffa, che potrebbe restare l’unica soggetta a registrazione se non intervengono ulteriori sentenze che, per essere più favorevoli, impongono il versamento di un conguaglio che deve essere corrisposto soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza.

Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 66 (relativo al divieto di rilascio di documenti ed atti non registrati) stabilisce (al comma 1) che i soggetti indicati nell’art. 10, lett. b) e c) (tra i quali figurano i cancellieri) possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l’ammontare dell’imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta; al comma 2) che: “La disposizione di cui al comma 1, non si applica: a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio.

Rispetto alla originaria Legge di Registro del 1923 il quadro normativo, com’è agevole constatare, è notevolmente mutato, atteso che mentre in base a detta legge tutte le sentenze andavano registrate ed era fatto divieto al cancelliere di rilasciarne copia prima della loro registrazione, attualmente vi sono sentenze che vanno registrate e sentenze che non vanno registrate ed anche per quelle che vanno registrate il cancelliere è tenuto a rilasciarne copia prima della registrazione se ciò è necessario per la prosecuzione del giudizio.

Alla luce della illustrata evoluzione normativa in tema di imposta di registro si deve fondatamente escludere che la preventiva registrazione della sentenza, prevista dall’art. 183 del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici possa essere ritenuta “condizione essenziale” per la decorrenza del termine breve di impugnazione derivante dalla notifica della copia dell’estratto integrale della sentenza.

Tale conclusione si impone per il fatto che attualmente non tutte le sentenze devono essere registrate (tra le quali, tenendo conto della normativa summenzionata, possono essere sicuramente incluse quelle emesse dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche, qualora non importino conguaglio della imposta pagata a seguito della registrazione (eventuale) delle sentenze del Tribunale Regionale), e per il fatto che non sussiste più il divieto per il cancelliere del rilascio di copia della sentenza prima della sua registrazione (e questo già a partire dalla sentenza n. 80 del 1966 della Corte Costituzionale).

Se si dovesse seguire la tesi della ricorrente, si dovrebbe ritenere che soltanto se la sentenza è soggetta a registrazione potrebbe decorrere il termine breve per l’impugnazione, mentre dovrebbe ritenersi applicabile il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., se la sentenza non rientra tra quelle per le quali è previsto l’obbligo della registrazione, anche se è intervenuta, prima della registrazione, notificata da parte del cancelliere di copia integrale del dispositivo della sentenza; soluzione questa che, oltre non essere plausibile per tutte le ragioni suddette, si presenta del tutto irragionevole (determinando una situazione di ingiustificata disparità di trattamento) e per altro in contrasto con l’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e con l’art. 111 Cost., volti ad assicurare la ragionevole durata del processo.

Conseguentemente deve affermarsi il principio secondo cui, avvenuta la comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza (certamente questo inidoneo, ancorchè contenente il dispositivo della stessa, a far decorrere il termine breve di 45 giorni, di cui al R.D. n. 1775 del 1993, art. 202) la successiva notifica della copia integrale del dispositivo della sentenza stessa, fa decorrere, comunque, indipendentemente dalla registrazione della sentenza, il termine breve per la sua impugnazione, rilevando la effettuazione della sua registrazione esclusivamente ai fini fiscali.

Nel caso che ne occupa, la sentenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche non è stata inviata dalla cancelleria alla Agenzia delle Entrate per la registrazione, verosimilmente perchè non rientra, per il suo oggetto, tra le sentenze previste dall’art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

Conseguentemente la cancelleria ha provveduto alla notifica alla Habitat, in data 6 febbraio 2009, dell’avviso di deposito della sentenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, con invito al ritiro degli atti prodotti in giudizio dalla stessa, ed in data 20 febbraio 2009 le ha notificato la copia integrale del dispositivo della sentenza, senza alcuna indicazione, ovviamente perchè non effettuata, della sua registrazione.

Con la comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza e l’invito al ritiro degli atti la parte veniva indirettamente edotta della omessa registrazione della stessa.

Avendo la possibilità di ottenere l’immediato rilascio della sentenza impugnata, devesi fondatamente ritenere che con la notifica del 20 febbraio 2009 della copia integrale del dispositivo è iniziato a decorrere il termine breve di 45 giorni, previsto dal R.D. n. 1775 del 1993, art. 2002, il cui comma ultimo, dispone che i termini indicati nell’art. 518 c.p.c. (all’epoca vigente)sono ridotti alla metà e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell’art. 183.

Nel caso che ne occupa, la copia del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è stata consegnata all’Ufficio Postale di Bolzano Centro, per la spedizione in piego raccomandato con avviso di ricevimento, il 6 aprile 2009, quindi nel termine di quarantacinque giorni previsto dalla legge, decorrente dal 20 febbraio 2009.

Quale destinatario della notifica, dal difensore richiedente avv. Peter Platter, è stata indicata la Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del presidente pro tempore della Giunta provinciale nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Costa in Roma, via Pimentel 2.

Nel controricorso proposto dalla Provincia Autonoma di Bolzano a seguito del ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche della Habitat s.p.a. e nella intestazione della sentenza di detto Tribunale è indicato quale domicilio eletto lo studio dell’avv. Michele Costa in 00195 Roma, via Bassano del Grappa n. 24.

L’avviso di ricevimento del piego raccomandato, spedito in data 6.4.2009 all’avv.to Michele Costa in Roma, via Pimentel 2, è tornato al mittente con la indicazione della mancata consegna del piego per irreperibilità del destinatario, perchè a quell’indirizzo sconosciuto.

L’avvocato della Habitat ha provveduto, allora, ad effettuare una nuova notifica del ricorso a mezzo posta, questa volta indicando quale indirizzo del domiciliatario avv.to Michele Costa, Roma, via Bassano del Grappa n. 24.

La copia del ricorso in piego raccomandato è stata consegnata all’Ufficio Postale di Bolzano Centro in data 20 aprile 2009, e, quindi, oltre il termine di quarantacinque giorni previsto per la proposizione del ricorso. Questa volta la notifica ha avuto esito positivo, atteso che dall’avviso di ricevimento depositato dalla ricorrente risulta che la copia del ricorso in piego raccomandato è stata consegnata al destinatario avv.to Michele Costa, all’indirizzo di via Bassano del Grappa n. 24 in data 24 aprile 2009.

Ritiene il collegio che al fine di verificare la tempestività della proposizione del ricorso per Cassazione della Habitat s.p.a. non può essere presa in considerazione la data del 6 aprile 2009, in cui la copia del ricorso in piego raccomandato è stata consegnata per la prima volta all’Ufficio Postale di Bolzano Centro.

In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale questa Suprema Corte di Cassazione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, ha affermato il principio secondo cui la notificazione di un atto processuale per il notificante si intende perfezionata al momento della consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all’inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale per le notificazioni di atti a mezzo posta) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo, fermo restando per il destinatario il principio del perfezionamento della notificazione alla data di ricezione dell’atto, attestata, per le notifiche a mezzo posta, dall’avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo. (cfr. per tutte cass. n. 1025 del 2005).

La tempestività della proposizione del ricorso per Cassazione, alla luce di tale principio, esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata all’ufficiale giudiziario nel termine perentorio previsto dalla legge e che la tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente ad errori od all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari e non alla omissione od alla erroneità di adempimenti spettanti al notificante, atteso che la tempestiva consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario rileva al fine di evitare la decadenza della impugnazione soltanto se la mancata effettuazione della notifica sia addebitarle ad errori o al mancato adempimento di formalità spettanti all’ufficiale giudiziario o ai suoi ausiliari trattandosi di eventi che sfuggono al controllo ed alla disponibilità del notificante. Nel caso che ne occupa la notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione della Habitat, richiesta all’ufficiale giudiziario in data 6 aprile 2009, quindi entro il termine di quarantacinque giorni, non è andata a buon fine, non per un errore dell’ufficiale giudiziario nella compilazione sulla busta dell’indirizzo del destinatario, ma per un errore del notificante che non ha fornito all’ufficiale giudiziario l’indirizzo effettivo del domiciliatario, ma un indirizzo presso il quale questo non era più reperibile. Pertanto non può venire in rilievo la data della consegna all’ufficiale giudiziario di un atto processuale che ab origine non avrebbe potuto essere notificato al destinatario per errore nella indicazione del suo indirizzo, atteso che la indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario è formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante, ma che rientra nel suo ambito di controllo.

Quale data di consegna all’ufficiale giudiziario in base alla quale verificare la tempestività della proposizione del ricorso va, pertanto, esclusivamente considerata quella del 20 aprile 2009; a tale data il termine perentorio di quarantacinque giorni per proporre l’impugnazione era ormai spirato, per cui il ricorso della Habitat devesi ritenere tardivo e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile.

La complessità delle questioni dibattute nel presente processo ed il mutamento del precedente orientamento giurisprudenziale in tema di decorrenza del termine breve per l’impugnazione delle sentenze del Tribunale Superiore delle acque costituiscono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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