Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7607 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7607 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 7263-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
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tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2014
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MORIANI STEFANO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 10/2009 della COMM.TRIB.REG. di
FIRENZE, depositata il 26/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 02/04/2014

udienza del 15/01/2014 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per la
remissione alle SS.UU. in subordine rigetto del

ricorso.

R.G.N. 7263/10

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di Stefano Moriani (medico, che non ha resistito)
per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe con la quale la CTR Toscana, in controversia
concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso dell’Irap pagata in relazione
agli anni 1998/2003, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del
contribuente (con esclusione delle prime tre annualità per le quali si era verificata decadenza).
In particolare, i giudici d’appello, per quel che in questa sede ancora rileva, hanno ritenuto che nella
specie non sussistano i presupposti per l’applicazione dell’imposta in esame in quanto il
contribuente svolge un’attività per la quale è essenziale l’intuitus personae.
2. Col primo motivo, deducendo violazione di legge, l’Agenzia ricorrente censura la sentenza
impugnata per avere i giudici d’appello ritenuto che l’autonoma organizzazione coincida con la
rilevanza dell’apporto personale del professionista nell’esercizio dell’attività e per aver
conseguentemente ritenuto di potersi limitare a verificare, ai fini della indagine relativa alla
sussistenza della autonoma organizzazione, la prevalenza o meno dell’intuitus personae
nell’esercizio della suddetta attività.
Col secondo motivo, deducendo vizio di motivazione, l’Agenzia ricorrente si duole del fatto che i
giudici d’appello abbiano omesso di considerare e valutare l’incidenza che l’esistenza di uno studio
professionale e le complessive voci di spesa risultanti in atti (per quote di ammortamento, consumi,
beni strumentali e compensi a terzi) avevano sull’attività lavorativa del contribuente.
Le censure, da esaminare congiuntamente perché connesse, sono fondate.
Occorre premettere che la ormai da tempo assolutamente univoca giurisprudenza di questo giudice
di legittimità non ha ritenuto di accogliere l’orientamento (seguito nella specie dai giudici
d’appello) che esclude dalla assogettabilità ad IRAP i professionisti esercenti una professione
“protetta” che esige la iscrizione all’albo e non può mai spersonalizzarsi per il rapporto fiduciario
(intuitus personae) che lega il prestatore al cliente, impedendo che la predisposta struttura di risorse
umane e materiali sia in grado di funzionare indipendentemente ed autonomamente dal suo
intervento, nel senso che, per quanto valore e consistenza possa rivestire l’organizzazione dello
studio nel potenziamento dell’attività professionale e dei profitti che ne conseguono, la prestazione
d’opera intellettuale resterebbe personale, non potendo pertanto mai configurarsi un’autonomia
organizzativa distinta dalla prestazione personale del professionista.
Al contrario, questo giudice di legittimità ha ripetutamente ritenuto (anche a sezioni unite) che
l’IRAP vada applicata nei casi in cui il lavoro autonomo-professionale (quale esso sia, e perciò
indipendentemente dallo svolgimento di attività caratterizzata da intuitus personae) si avvalga di
una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi e/o uomini in grado di ampliarne i
risultati profittevoli, con la conseguenza che lo svolgimento di una libera professione come quella
di medico, avvocato, commercialista, ragioniere, geometra, consulente, si collocherebbe al di fuori
dell’area di applicazione dell’IRAP solo a condizione (da provare da parte del contribuente e da
accertare da parte del giudice di merito) che il professionista operi senza dipendenti e con le risorse
umane e strumentali strettamente necessarie allo svolgimento della professione.
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad
altro giudice che provvederà a decidere la controversia facendo applicazione del seguente principio
di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte: “l’esercizio per professione abituale, ancorchè
non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo
l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente
organizzata e il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di
merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il
contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile
dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui

Sentenza
In fatto e in diritto

responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id
quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio
dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di
lavoro altrui, essendo onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non
dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni” (sul punto vedi v. tra numerosissime
altre cass. n. 3678 del 2007).
Il giudice di rinvio provvederà altresì a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa
sezione della C.T.R. Toscana
Roma 15.01.2014

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