Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7606 del 30/03/2020

Cassazione civile sez. I, 30/03/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 30/03/2020), n.7606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G. C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2384/2019 proposto da:

E.N., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Mario Novelli, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 13998/2018 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato

il 04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

E.N., nato in (OMISSIS), con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, impugnava dinanzi il Tribunale di Ancona, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme.

Il racconto del richiedente è stato ritenuto credibile dal Tribunale in ordine alle ragioni della sua fuga dalla Nigeria, ricondotte a vicende di vita privata (condizione di orfano) e di carattere economico (precarietà della situazione economica della famiglia degli zii che lo avevano accolto).

Sulla scorta di tale considerazione ha escluso il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), non ricorrendo i presupposti di legge.

Il Tribunale, quindi, a seguito della consultazione delle COI afferenti alla situazione socio/politica dell’Edo State, ha escluso che in detta regione vi fosse un conflitto generalizzato tale da comportare un concreto pericolo per la popolazione ed ha denegato anche la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del D.Lgs. cit..

Infine ha respinto la richiesta di protezione umanitaria, oltre che per le ragioni anzidette, perchè non erano emerse condizioni soggettive di particolare vulnerabilità rilevanti ai sensi della normativa invocata, nè era stato provato un sufficiente grado di integrazione sociale.

Il richiedente propone ricorso articolato in quattro mezzi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Il ricorrente si duole che non sia stata riconosciuta la presenza di una situazione di violenza ed insicurezza nella zona della Nigeria e di grave instabilità.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in ragione del mancato riconoscimento di queste forme di protezione sussidiaria.

Sostiene che nel Paese di provenienza sia assente la tutela da parte dell’Autorità preposte alla difesa del cittadino e deduce una situazione di violenza generalizzata anche nell’Edo State; in proposito invoca anche precedenti giurisprudenziali che hanno riconosciuto la protezione sussidiaria a richiedenti provenienti dalla Nigeria.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, lamentando una insufficiente istruttoria sulla situazione oggettiva della regione di provenienza.

1.4. I motivi primo, secondo e terzo, da trattarsi congiuntamente perchè connessi, vanno dichiarati inammissibili.

1.5. Si deve osservare che le censure sono formulate in termini del tutto astratti, mediante la riproduzione di norme e precedenti giurisprudenziali, ma non dei pregressi atti di giudizio nei loro passaggi significativi ed individualizzanti il tema in esame, e non consentono di comprendere se le questioni circa la situazione socio/politica della zona di provenienza siano state tempestivamente sottoposte al giudice di merito (Cass. n. 15430 del 13/06/2018) e se gli siano state indicate le fonti riportate in ricorso, posto che questi ha approfonditamente esaminate le COI indicate nel decreto ed ha formulato una propria articolata motivazione.

Infine non possono assumere decisivo rilievo le pronunce giudiziarie favorevoli ad altri richiedenti nigeriani, frutto della valutazione delle circostanze precipuamente accertate in detti giudizi.

2.1. Con il quarto motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia considerato la grave situazione del Paese di provenienza e non abbia ritenuto adeguato il concreto inserimento sociale, dimostrato dalla conoscenza della lingua italiana e da contratti di lavoro a tempo determinato.

2.2. Il motivo è inammissibile perchè non si confronta con la statuizione impugnata, laddove insiste nel sostenere la ricorrenza di una grave situazione socio/politica nell’Edo State, contrariamente a quanto accertato dal Tribunale, e perchè sollecita inammissibilmente un riesame del merito circa il grado di integrazione raggiunto.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2020

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