Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7606 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. un., 30/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M. ((OMISSIS)), R.T., F.B.

IMMOBILIARE R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo

studio dell’avvocato PETRONIO UGO, che li rappresenta e difende, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TIVOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo studio dell’avvocato

DE MAJO ANTONIO, che lo rappresenta e difende, per delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CANCELLERIA DELLA CORTE D’APPELLO DI ROMA – SEZIONE SPECIALE USI

CIVICI, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. BUCCIANTE Ettore;

udito l’avvocato Ugo PETRONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza del 15 settembre 2006 il Commissario per la liquidazione degli usi civici nel Lazio, Toscana ed Umbria dispose “aprirsi procedimento per l’accertamento demaniale in contenzioso in ordine alle terre estese per ettari 854 circa” nel Comune di Tivoli, che erano state indicate come civiche nella relazione della consulenza tecnica di ufficio espletata in un precedente procedimento, ugualmente promosso di ufficio dallo stesso Commissario, per “provvedere al reperimento e alla collazione di tutti i provvedimenti emessi da questo Giudice per il territorio del Comune di Tivoli”, per “attualizzare secondo il vigente catasto gli identificativi delle terre oggetto dei provvedimenti citati” e per “disporre la trascrizione dei medesimi presso il competente Ufficio del Territorio”: procedimento che era stato dichiarato estinto, avendo questa Corte a sezioni unite dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, con sentenza del 23 marzo 2006.

Nel nuovo giudizio intervennero volontariamente la s.r.l. F.B. Immobiliare, il Comitato di zona R., R.T., la s.r.l. SO.IM.CO. Re. e M.M., proprietari di fondi secondo il loro assunto allodiali, chiedendo che fosse accertata e dichiarata l’inesistenza nel Comune di Tivoli di terre gravate da usi civici ancora dei liquidare, come tali indicate nell’analisi del territorio e nella carta degli usi civici redatte dall’arch. R. P., recepite e approvate con deliberazione del Consiglio comunale del 14 luglio 2005.

Successivamente il Comune di Tivoli, unico convenuto, si costituì in giudizio, osservando che l’Ufficio del Commissario, come rilevato nella suddetta sentenza di cassazione, era “rimasto operante soltanto come organo di giurisdizione speciale per la risoluzione delle controversie affidate alla sua cognizione”.

Con sentenza del 2 aprile 2007 il Commissario dichiarò la totale nullità e inefficacia delle indagini svolte dall’arch. R. P.; dichiarò estinta ogni azione diretta all’accertamento di rivendica di diritti civici su terre private nel Comune di Tivoli;

dichiarò la libertà dei fondi appartenenti agli intervenuti da qualsiasi diritto di uso civico.

Su reclamo del Comune di Tivoli, con sentenza del 31 marzo 2009 la Corte d’appello di Roma ha dichiarato “la nullità della sentenza impugnata per difetto di giurisdizione”, ritenendo che si fosse “assistito nuovamente alla assunzione, del tutto extra ordinem da parte del Commissario, di attribuzioni di accertamento in assenza assoluta di contenzioso” e che non potesse “l’intervento degli odierni reclamati… di per sè integrare l’esistenza di una controversia”.

La s.r.l. F.B. Immobiliare, R.T. e M.M. hanno proposto ricorso per Cassazione, in base a sette motivi. Il Comune di Tivoli si è costituito con controricorso. I ricorrenti hanno prodotto documenti e presentato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Comune di Tivoli ha contestato pregiudizialmente l’ammissibilità e la procedibilità del ricorso, per diverse ragioni: dall’epigrafe dell’atto e dal mandato a margine non risulta a chi competa la rappresentanza legale della s.r.l. F.B. Immobiliare; questa non figura tra le parti che hanno rilasciato la delega; la sua sede e la residenza di M.M. sono diverse da quelle indicate; dal ricorso non emerge se la sentenza impugnata sia stata depositata in copia autentica.

L’eccezione è infondata, sotto tutti i profili in cui si articola:

nella procura la s.r.l. F.B. Immobiliare è espressamente menzionata come uno dei soggetti conferenti; le firme illeggibili dei sottoscrittori sono seguite dalla trascrizione in chiaro dei loro nomi; dai documenti prodotti dai ricorrenti ai sensi dell’art. 372 c.p.c. risulta che la sede e la residenza da loro indicate sono quelle effettive, nè comunque le inesattezze segnalate dal resistente sarebbero state rilevanti, dato che non incidono sulla sicura individuazione delle parti che hanno proposto l’impugnazione (cfr. Cass. 11 novembre 2002 n. 15793); è stata tempestivamente depositata dai ricorrenti una copia autentica della sentenza di secondo grado.

Tra i motivi addotti a sostegno del ricorso deve essere preso in considerazione prioritariamente, stante il suo carattere preliminare e assorbente, il quinto, con cui la s.r.l. F.B. Immobiliare, R. T. e M.M. deducono che la Corte d’appello è incorsa in ultrapetizione, nel dichiarare il difetto di giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, poichè sul punto non vi era stata impugnazione avverso la sentenza di primo grado.

La censura va disattesa.

Risulta dagli atti di causa – che questa Corte può direttamente esaminare, data la natura del vizio denunciato – che con il suo reclamo il Comune di Tivoli aveva innanzitutto lamentato la mancata pronuncia, da parte del Commissario, sulla “eccezione pregiudiziale” formulata dall’ente nel costituirsi in giudizio e aveva dedotto che in seguito al suo accoglimento si sarebbe dovuto “chiudere il procedimento senza prendere in esame l’intervento operato”. E’ chiaro pertanto il riferimento alla questione di giurisdizione, che in primo grado era stata sollevata in base al richiamo alla sentenza di cassazione del 23 marzo 2006. Poichè dunque la questione era stata riproposta con il gravame, la Corte d’appello non ha violato il giudicato che altrimenti si sarebbe formato sulla giurisdizione, in seguito all’implicita sua affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, con conseguente preclusione della possibilità di adottare di ufficio una decisione diversa (cfr. Cass. 9 ottobre 2008 n. 24883).

Con i primi quattro motivi di ricorso la s.r.l. F.B. Immobiliare, R.T. e M.M. rivolgono alla sentenza impugnata sostanzialmente una stessa critica: avere la Corte d’appello dichiarato il difetto di giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici in base ad argomenti incongrui.

La censura va accolta, relativamente alla questione cui si riferisce il terzo capo del dispositivo della sentenza di primo grado: se i fondi appartenenti ai ricorrenti siano soggetti a diritti di uso civico.

La Corte d’appello ha ritenuto che il Commissario si fosse arrogato “attribuzioni di accertamento in assenza assoluta di contenzioso”, emettendo “un provvedimento abnorme”, come quello definito tale dalla sentenza di cassazione del 23 marzo 2006. Ma in realtà questa pronuncia, come anche numerose altre coeve, riguardavano procedimenti aventi un oggetto del tutto diverso: la ricognizione e la trascrizione nei registri immobiliari di tutte le precedenti sentenze emesse dal Commissario fin dall’istituzione del suo ufficio e relative all’intero territorio di vari comuni del Lazio.

Anche relativamente a ulteriori procedimenti, pure promossi di ufficio previa dichiarazione di estinzione di quelli precedenti, per accertare quali fondi in singoli comuni fossero soggetti a usi civici, questa Corte, con varie ordinanze del 27 marzo 2009, ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, ritenendo che quella sorta di “censimento generale, con riferimento a un intero territorio comunale, delle terre soggette a usi civici”, cui si intendeva dare luogo, consistesse in una attività “prettamente amministrativa” di competenza regionale, in mancanza di “una specifica, attuale e concreta controversia tra soggetti determinati in ordine alla gualitas soli”.

Il procedimento qui in considerazione è appunto uno di quelli di cui ora si è detto. Se ne differenzia, però, in quanto gli interventori vi hanno introdotto, sostenendo il carattere allodiale dei fondi di rispettiva loro proprietà, questioni dotate di quei caratteri di specificità, attualità, concretezza e determinatezza, che inizialmente mancavano. La giurisdizione del Commissario, che in origine difettava, è dunque sopravvenuta, limitatamente alla più particolare materia del contendere così inserita nel giudizio.

Non ostano a concludere in tal senso le obiezioni formulate dal resistente in ordine all’ammissibilità dell’intervento di cui si tratta: obiezioni che risultano infondate, alla luce di quanto dispongono la L. 16 giugno 1927, n. 1766, artt. 29 e 31 i quali rispettivamente sanciscono, per i giudizi in materia di usi civici, la possibilità che siano promossi “anche di ufficio” (cfr. Corte cost. 20 febbraio 1995 n. 46) e l’esonero “dalla osservanza delle forme della procedura ordinaria”, salvo l’obbligo, che nella specie è stato rispettato, di “sentire gli interessati e raccogliere sommariamente le osservazioni e le istanze”. Ne discende che il Commissario poteva comunque provvedere sulle domande in questione, nonostante l’eventuale irregolarità dell’intervento.

Il sesto non è propriamente un motivo di ricorso, poichè non vi vengono rivolte censure alla sentenza impugnata, ma si chiede a questa Corte, una volta affermata la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dal Comune di Tivoli avverso la sentenza di primo grado, poichè era basato esclusivamente su ragioni di carattere processuale e non investiva il merito della controversia.

La richiesta non può essere accolta.

La giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass. 15 marzo 2007 n. 6031) è effettivamente orientata nel senso che i vizi di rito, se diversi da quelli che comportano la rimessione della causa al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., possono formare utilmente oggetto di appello soltanto ove contestualmente sia denunciata l’ingiustizia della decisione adottata sul merito della controversia, decisione che altrimenti non potrebbe comunque essere riformata. Il principio non può tuttavia essere esteso al caso in cui con il gravame vengano dedotte nullità del procedimento, che darebbero luogo, se riconosciute sussistenti, alla definitiva rimozione della sentenza di primo grado sfavorevole all’appellante.

Appunto questa ipotesi ricorre nella specie, poichè con i tre motivi addotti a sostegno del suo reclamo il Comune di Tivoli aveva contestato in radice la potestà di provvedere del Commissario per la liquidazione degli usi civici, sia perchè difettava la sua giurisdizione, sia perchè l’intervento era inammissibile, sia perchè la deliberazione di approvazione dell’analisi del territorio e della carta degli usi civici, redatte dall’arch. R.P., era stata già impugnata dagli interessati davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Tuttavia su tali punti questa Corte può provvedere decidendo la causa nel merito, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., come le è consentito anche quando si verte in materia di violazione di norme di natura processuale, se non sono necessari, come nel caso, ulteriori accertamenti di fatto (v., tra le altre, Cass. 29 marzo 2006 n. 7144).

Per le ragioni sopra esposte, il primo motivo del reclamo del Comune di Tivoli è infondato, nella parte in cui si riferisce alla giurisdizione in ordine alla questione relativa alla allodialità dei fondi dei ricorrenti. Va dunque confermato il terzo capo della sentenza di primo grado, previa cassazione sul punto di quella di appello e dichiarazione della giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici. Resta invece ferma la dichiarazione del difetto assoluto di giurisdizione a proposito delle questioni decise con gli altri due capi della sentenza di primo grado, con i quali si è provveduto su materia riservata alla pubblica amministrazione, in assenza di specifiche, attuali e concrete controversie che riguardassero la demanialità di fondi diversi da quelli di proprietà degli interventori.

Anche il secondo motivo del reclamo va disatteso, in considerazione di quanto già si è detto a proposito della facoltà del Commissario per la liquidazione degli usi civici di dare corso di ufficio ai giudizi di sua competenza e della loro esenzione dall’osservanza di ogni formalità di procedura.

Inconferente è anche il terzo, poichè il giudizio pendente davanti al Tribunale amministrativo regionale è diverso per petitum e causa petendi dalla presente causa, che verte sulla qualitas soli di determinati fondi: materia riservata in via esclusiva alla giurisdizione dei Commissari per la liquidazione degli usi civici.

Resta assorbito il settimo motivo di ricorso, che attiene al regolamento delle spese di giudizio.

Su di esse occorre provvedere in questa sede con riferimento all’intero giudizio. Sussistono giusti motivi per compensarle tra le parti, in considerazione delle prima evidenziate particolarità della vicenda processuale.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il quinto motivo di ricorso; accoglie i primi quattro nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, conferma la sentenza di primo grado, limitatamente al terzo capo del dispositivo e dichiara la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici relativamente alla questione decisa con tale pronuncia; riforma la sentenza di primo grado, limitatamente ai primi due capi del dispositivo e dichiara il difetto assoluto di giurisdizione relativamente alle questioni decise con tali pronunce; dichiara assorbito il settimo motivo di ricorso;

compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA