Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7606 del 23/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.23/03/2017), n. 7606
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17581/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5348/48/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 03/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
a) La Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l’appello, proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado favorevole al contribuente, inammissibile per essere la notificazione dell’atto di appello nulla (perchè effettuata alla parte personalmente e non al domicilio eletto presso il difensore) e per non essersi il contribuente costituito;.
b) avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato ad un motivo mentre l’intimato non ha svolto attività difensiva;
c) a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni, e il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione nella forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
a) l’unico motivo di ricorso – prospettante l’error in procedendo nel quale era incorsa la Commissione regionale per non avere disposto la rinnovazione della notificazione – è fondato;
b) secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. n. 15236 del 3.7.2014 e n. 710 del 18.1.2016), infatti, “la notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente e non al suo procuratore non determina l’inesistenza ma la nullità della notificazione, sanabile ex art. 291 c.p.c., comma 1, con la sua rinnovazione”;
c) ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione regionale anche per il regolamento delle spese di questo giudizio.
PQM
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania diversa composizione, a cui demanda di provvedere a che sulle spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017