Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7606 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. I, 04/04/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 04/04/2011), n.7606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe M. – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO CODER SOC. COOP. R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Curatore avv. D.C.F., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso l’avvocato BUSSOLETTI MARIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ABBADESSA PIETRO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo STUDIO SEMINARA

&

ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato SEMINARA DARIO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

C.P., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

e sul ricorso n. 27196 del 2005 proposto da:

F.S. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso l’avvocato BERTOLONE

BIAGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SANGUEDOLCE DARIO,

giusta procura in calce ai controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO GODER S.C.AR.L.;

– intimato –

e sul ricorso n. 27684 del 2005 preposto da:

S.F., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 7, presso

l’avvocato SPINELLA MAURIZIO, rappresentati e difesi dall’avvocato

CIAVOLA ANTONINO, giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale condizionato;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

FALLIMENTO CODER S.C.A.R.L., G.A., FA.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 577/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 25/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il ricorrente l’Avvocato ANDREA PANTELLINI, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale; il rigetto dei

ricorsi incidentali;

udito, il controricorrente B., l’Avvocato ADOLFO ZINI, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e l’assorbimento dei ricorsi incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il curatore del fallimento della Coder, societa’ cooperativa a.r.l., conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Catania A. S., + ALTRI OMESSI ex amministratori e sindaci della cooperativa predetta, chiedendone la solidale condanna, a termini degli artt. 2392, 2394. 2407 c.c. e L. Fall., art. 146 al risarcimento dei danni cagionati nelle rispettive vesti alla societa’ e ai creditori e quantificati nella misura della differenza tra il passivo e l’attivo fallimentare.

I fatti addebitati facevano perno sulla omessa o comunque irregolare tenuta della contabilita’ e dei libri sociali, molti dei quali mai rinvenuti, che, oltre ad aver reso impossibile il controllo dell’operato dell’organo di gestione, sarebbe stata, di per se’ sola, fonte diretta di danno e per la societa’ e per i creditori sociali, in quanto avrebbe determinato scelte gestorie non ponderate e provocato rilevanti aggravi fiscali. Veniva inoltre, ascritto agli amministratori, in carica al momento in cui la Coder aveva cessato la propria attivita’ produttiva, di non avere tempestivamente chiesto il fallimento della societa’, aggravandone in tal modo il dissesto.

Dei convenuti si costituivano in giudizio A.S., + ALTRI OMESSI .

In via pregiudiziale, L.V., + ALTRI OMESSI eccepivano, ai sensi dell’art. 2949 c.c. la prescrizione dell’azione di responsabilita’ esercitata nei loro confronti per essere ormai decorso il termine di cinque anni dalla cessazione della carica. Nel merito, tutti i convenuti chiedevano il rigetto delle domande attoree perche’ generiche e carenti di prova sia in ordine alle dedotte violazioni dei doveri incombenti su amministratori e sindaci che al nesso di causalita’ tra le pretese inadempienze e il danno patito da societa’ e creditori.

Interrotto per la morte di L.V., il giudizio veniva riassunto su iniziativa del fallimento attore.

Disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, con sentenza n. 591/98, il Tribunale di Catania rigettava la domanda avanzata dal fallimento della Coder, societa’ cooperativa a.r.l., compensando interamente tra le patti costituite le spese processuali e dichiarando quest’ultime irripetibili nei confronti dei convenuti contumaci. Con atto di citazione notificato il 3, 4 e 9 febbraio 1999, il fallimento della Coder. societa’ cooperativa a.r.l., conveniva innanzi alla Corte di Appello A.S., + ALTRI OMESSI quale erede di L.V., proponendo appello avverso detta pronuncia, lamentando, quali motivi di impugnazione, che il Tribunale:

1) avesse erroneamente ritenuto che, in caso di omessa tenuta della contabilita’ sociale o di tenuta della stessa in modo tanto irregolare da impedire ogni possibile ricostruzione della gestione sociale, l’onere della prova incombesse alla curatela attrice;

2) avesse erroneamente ritenuto tardiva la domanda di condanna di amministratori e Sindaci per avere omesso le iniziative conseguenti all’intera perdita del capitale;

3) non avesse preso in considerazione altre irregolarita’ allegate e provate nel corso del giudizio di primo grado;

4) non avesse condannato i convenuti al pagamento delle spese processuali di primo grado.

L’appellante, pertanto, in riforma della sentenza appellata chiedeva:

a) la condanna in solido dei convenuti a risarcire il danno arrecato alla CODER soc. coop. r.l. ed ai suoi creditori nella misura della differenza tra il passivo e l’attivo fallimentare, aumentato della svalutazione monetaria ed interessi; b) in subordine, previa integrazione della c.t.u. gia’ eseguita, la condanna in solido dei componenti dell’organo amministrativo e di controllo, in carica al momento del compimento dei singoli comportamenti illegittimi, a risarcire alla CODER soc. coop. r.l. ed ai suoi creditori i danni arrecati con i comportamenti illegittimi sopra descritti, sempre aumentato della svalutazione monetaria ed interessi;

c) in ogni caso con la rifusione delle spese processuali.

S.G.A., + ALTRI OMESSI si costituivano e contestavano la fondatezza dei motivi addotti a sostegno dell’appello del quale chiedevano il rigetto.

C.P. e S.F., costituitisi anch’essi, preliminarmente, eccepivano la non integrita’ del contraddittorio e, nel merito, sostenevano l’intervenuta prescrizione gia’ eccepita in primo grado e, comunque, contestavano la fondatezza dell’appello, del quale chiedevano il rigetto.

Fa.An. e Fa.Sa. si costituivano e chiedevano il rigetto dell’appello, ritenendolo infondato; in via incidentale, chiedevano che la Corte d’appello dichiarasse l’intervenuta prescrizione gia’ eccepita in primo grado.

L.C., quale erede di L.V., eccepiva l’estinzione del giudizio nei confronti degli eredi di L. V., in quanto riassunto solo nei suoi confronti e non di tutti gli eredi; nel merito chiedeva il rigetto della domanda avanzata dalla curatela e, in subordine, rilevava di dover rispondere, quale erede, solo pro quota e non per l’intero.

A.S., + ALTRI OMESSI benche’ ritualmente notificati, non si costituivano e rimanevano contumaci.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 577/04 rigettava l’appello del fallimento Coder.

Quest’ultimo ricorre per cassazione avverso la detta sentenza sulla base di tre motivi cui resistono con separati controricorsi:

a) B.A.M.;

b) S.F. unitamente a C.P. e L. C.;

c) Fa.Sa..

Questi ultimi (lett a e b) hanno altresi’ proposto ricorso incidentale condizionato.

Il fallimento Coder e B.A.M. hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fallimento ricorrente assume con il primo motivo di ricorso l’erroneita’ della decisione impugnata laddove ha ritenuto che la curatela non avesse fornito la prova del nesso di causalita’ tra l’omessa tenuta delle scritture contabili ed il dissesto della societa’ sostenendo che in tal caso l’onere della prova dovesse ritenersi invertito e che incombesse agli appellati fornire la prova della assenza del nesso di causalita’.

Con il secondo motivo contesta la ritenuta tardivita’ della domanda in ordine alla perdita del capitale sociale essendo stata la stessa formulata gia’ con l’atto di citazione.

Con il terzo motivo contesta il regime delle spese processuali.

Con ricorso incidentale condizionato S.F., C.P. e L.C. deducono con il primo motivo l’estinzione del processo nei confronti degli eredi L. per mancata notifica dell’appello a tutti gli eredi.

Con il secondo motivo si dolgono del mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione.

Fa.Sa. ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato dolendosi anch’egli del mancato riconoscimento della prescrizione.

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ex art 335 c.p.c..

Il primo motivo del ricorso principale e’ inammissibile.

La Corte d’appello ha affermato il principio che in tema di risarcimento del danno compete a chi agisce l’onere di provare l’esistenza del danno, il suo ammontare ed il fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto e che tale principio trova applicazione, con particolare riferimento al nesso di causalita’, anche per cio’ che concerne le azioni di responsabilita’ proposte nei confronti di amministratori e sindaci per danni causati alla societa’ per irregolare tenuta dei libri contabili.

Ha poi precisato che un’ inversione dell’onere probatorio sarebbe in tal caso ammissibile solo qualora una assoluta mancanza delle scritture contabili rendesse impossibile al curatore fornire la prova del nesso di causalita’.

Quest’ultima affermazione appare del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha gia’ avuto occasione di precisare che la totale mancanza di contabilita’ sociale, o la sua tenuta in modo sommario e non intellegibile, e’ di per se’ giustificativa della condanna dell’amministratore al risarcimento del danno, in sede di azione di responsabilita’ promossa dalla societa’ a norma dell’art. 2392 cod. civ., vertendosi in tema di violazione da parte dello amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale. (Cass. 3925/79, Cass. 6493/85). Anche l’applicazione dei principi in tema di risarcimento appare, peraltro, essere stata effettuata correttamente dal giudice di seconde cure.

La sentenza impugnata ha rilevato, anzitutto, sulla scorta delle risultanze della CTU, che nel caso di specie non sussisteva una totale mancanza dei libri sociali perche’ alcuni di essi (specificatamente individuati) erano stati tenuti solo a partire da un certa epoca (anni 1983 – 84), mentre altri erano stati tenuti solo fino al 1984 ed ha ritenuto che tale, sia pure incompleta documentazione, che aveva determinato l’inattendibilita’ dei bilanci e dei conto profitti e perdite, non era tuttavia tale da impedire al curatore fallimentare di fornire la prova della esistenza del nesso di causalita’ tra il comportamento omissivo degli amministratori ed il pregiudizio al patrimonio sociale. Trattasi di una valutazione di merito che, basata sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, appare congruamente e logicamente motivata.

Il fallimento ricorrente non censura in modo adeguato siffatta motivazione.

Il motivo in esame, infatti, si limita ad affermare la erroneita’ e la contraddittorieta’ della motivazione sostenendo che la lacunosita’ della documentazione contabile non permetteva di ricostruire la gestione sociale e che la ritenuta inattendibilita’ dei bilanci avrebbe dovuto far ritenere che il curatore era nella impossibilita’ di fornire la prova del nesso di causalita’.

Tale censura ,oltre ad investire nel merito la decisione impugnata, omette di censurare in modo specifico le argomentazioni della Corte d’appello in riferimento alla affermazione che i libri contabili acquisiti, sia pure incompleti, erano tuttavia in grado di consentire al curatore di provare il nesso di causalita’.

A tal fine, il fallimento ricorrente avrebbe dovuto riportare, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, le eventuali osservazioni alla CTU svolte sul punto nella fase di merito e sottoposte all’attenzione del giudice, per consentire a questa Corte, cui e’ inibito l’accesso agli atti della fase di merito, di valutare la consistenza della doglianza e l’eventuale carente o inadeguata motivazione sul punto da parte della sentenza.

La mancanza di tutto cio’ rende il motivo non scrutinabile in questa sede di legittimita’.

Venendo all’esame del secondo motivo del ricorso principale, si osserva che la Corte territoriale ha argomentato che sebbene nell’atto di citazione fosse indicato uno specifico titolo di responsabilita’ degli amministratori per avere omesso di chiedere tempestivamente il fallimento della societa’ con aggravamento del dissesto, tuttavia tale indicazione era estremamente generica poiche’ non risultava specificato il momento in cui era cessata l’attivita’ produttiva ne’ il nesso di causalita’ tra l’omessa richiesta di auto fallimento e l’eventuale aggravamento del dissesto. Ha quindi concluso per l’assoluta genericita’ della domanda, con la conseguenza che quella articolata in modo specifico in sede di comparsa conclusionale con piu’ specifiche argomentazioni, doveva ritenersi tardivamente proposta dal momento che neppure in sede di precisazione delle conclusioni si era provveduto a specificare la generica formulazione dell’atto di citazione. Alla stregua di siffatta ampia ed esaustiva motivazione, il motivo in esame deve ritenersi inammissibile alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato che l’apprezzamento sulla sufficienza degli elementi ricavabili dalla domanda ai fini dell’individuazione dell’oggetto della stessa si basa su di una indagine di fatto riservata al giudice del merito e la Corte di cassazione e’ abilitata all’espletamento di indagini dirette al riguardo solo quando il giudice del merito abbia omesso l’indagine interpretativa sulla domanda, ma non quando l’abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all’esito dell’indagine.

(Cass 3591/68; Cass. 2528/70; Cass 1486/73; Cass 4114/74; Cass 4918/83).

Il terzo motivo e’ manifestamente infondato poiche’ il fallimento soccombente in giudizio non ha interesse ad impugnare l’avvenuta compensazione delle spese.

Il ricorso va pertanto respinto. Restano assorbiti i ricorsi incidentali condizionati.

Il fallimento ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbiti quelli incidentali, e condanna il fallimento ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate favore di B.A.M. in Euro 3500,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi, in favore di F.S. in Euro 3200,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi ed in favore congiuntamente di S.F., C.P. e L.C. in Euro 3200,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre per tutte le liquidazioni spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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