Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7605 del 30/03/2020

Cassazione civile sez. I, 30/03/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 30/03/2020), n.7605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G. C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27/2019 proposto da:

O.A., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Mario Novelli, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 12209/2018 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato

il 03/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

O.A., nato in (OMISSIS), con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, impugnava dinanzi il Tribunale di Ancona, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme.

Il richiedente aveva narrato che in Nigeria gestiva un negozio di abbigliamento e calzature ed era stato avvicinato da affiliati della setta cultista “(OMISSIS)”, che lo avevano minacciato per indurlo ad aderire alla setta fino ad aggredirlo fisicamente, e che per sfuggire a ciò aveva deciso di lasciare la Nigeria, sostenendo che non aveva potuto chiedere aiuto alle autorità nigeriane perchè colluse con l’associazione criminale.

Il Tribunale, nel valutare le domande, si è espresso per la non credibilità del narrato evidenziando per relationem la contraddittorietà e l’incoerenza, già rilevata dalla Commissione, all’esito dell’audizione, anche rispetto a quanto narrato dalla moglie, anche richiedente la protezione internazionale; ha altresì precisato che le informazioni acquisite avevano smentito quanto sostenuto dal richiedente circa le forme di affiliazione forzate.

Sulla scorta di tale considerazione ha escluso il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), non ricorrendo i presupposti di legge.

Il Tribunale, quindi, a seguito della consultazione delle COI afferenti alla situazione socio/politica dell’Edo State, ha escluso che in detta regione vi fosse un conflitto generalizzato tale da comportare un concreto pericolo per la popolazione ed ha denegato anche la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del D.Lgs. cit..

Infine ha respinto la richiesta di protezione umanitaria, oltre che per le ragioni anzidette, perchè non erano emerse situazioni soggettive di particolare vulnerabilità rilevanti ai sensi della normativa invocata.

Il richiedente propone ricorso articolato in tre mezzi; il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Il ricorrente si duole di non essere stato ritenuto credibile, nonostante avesse dichiarato di non poter ottenere protezione dalle Autorità nigeriane, nei confronti dei “cultisti”. Si duole che non sia stata riconosciuta la presenza di una situazione di violenza ed insicurezza nella zona della Nigeria e di grave instabilità

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in ragione del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Sostiene che nel Paese di provenienza sia assente la tutela da parte dell’Autorità preposte alla difesa del cittadino e deduce una situazione di violenza generalizzata anche nell’Edo State; in proposito invoca anche precedenti giurisprudenziali che hanno riconosciuto la protezione sussidiaria a richiedenti provenienti dalla Nigeria.

1.3. I motivi primo e secondo, da trattarsi congiuntamente perchè connessi, vanno dichiarati inammissibili.

1.4. Per quanto attiene alla valutazione di non credibilità, va considerato che il giudice del merito, contrariamente a quanto sembra assumere il ricorrente, ha esaminato le sue dichiarazioni e ne ha posto in luce le carenze e le contraddizioni anche mediante l’acquisizione di informazioni specifiche, cui è conseguita la pronuncia di non credibilità che risponde senza dubbio sul piano motivazionale al richiesto minimo costituzionale.

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019). La censura, di contro, non risponde al modello legale del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè, ad ogni modo, indica alcun elemento di fatto, tempestivamente dedotto, di cui sia stato omesso l’esame.

1.5. Per quanto riguarda il diniego della protezione sussidiaria, le censure, sono formulate in termini del tutto astratti, mediante la riproduzione di norme e precedenti giurisprudenziali, ma non dei pregressi atti di giudizio nei loro passaggi significativi ed individualizzanti il tema in esame, e non consentono di comprendere se le questioni circa la situazione socio/politica della zona di provenienza siano state tempestivamente sottoposte al giudice di merito (Cass. n. 15430 del 13/06/2018) e se gli siano state indicate le fonti riportate in ricorso, posto che questi ha approfonditamente esaminate le COI indicate nel decreto ed ha formulato una propria articolata motivazione.

Infine non possono assumere decisivo rilievo le pronunce giudiziarie favorevoli ad altri richiedenti nigeriani, frutto della valutazione delle circostanze precipuamente accertate in detti giudizi.

2.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il ricorrente, nel censurare la decisione in esame, riconosce di non aver fornito alcuna prova della nascita del figlio – come rilevato già in sede di merito -, pur tuttavia invoca i principi di tutela dell’unità familiare.

2.2. Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi, focalizzata sulla peculiarità dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non ricorrenti nel caso specifico, a fronte di altre forme di protezione a tutela dell’unità familiare a cui il richiedente potrebbe aspirare, in presenza dei precipui presupposti.

Lungi dal censurare detta ratio, il ricorrente insiste nella sua richiesta sostanzialmente sollecitando una rivalutazione del merito.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2020

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