Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7605 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7605 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 9197-2011 proposto da:
DE MARCO LUIGI elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato
VILLANI MAURIZIO con studio in LECCE VIALE CAVOUR 56
(avviso postale) giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, EQUITALIA ETR SPA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 36/2011 della COMM.TRIB.REG. di
CATANZARO, depositata il 07/01/2011;

Data pubblicazione: 02/04/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/01/2014 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Finanza di Trebisacce nei confronti di De Marco
Luigi, per maggiore imponibile relativo agli anni
1997,1998 e 1999, il contribuente avanzava domanda
di condono ma non pagava la seconda e terza rata.
Con cartella di pagamento notificata in data
23/5/2005 veniva accertato il mancato pagamento
della seconda e terza rata del condono ex art.15
legge 289/2002 e De Marco Luigi presentava ricorso
avverso la cartella davanti alla Commissione
Tributaria provinciale di Cosenza, sul presupposto
che il pvc emesso dalla GdF era stato annullato in
autotutela dalla stessa GdF e pertanto erano venuti
meno i presupposti del condono.
La CTP di Cosenza rigettava il ricorso con sentenza
avverso la quale proponeva appello De Marco Luigi
davanti alla Commissione tributaria regionale della
Calabria che rigettava l’impugnazione con sentenza
nr.36/6/11 depositata in data 7/1/2011. Avverso la
sentenza della Commissione Tributaria regionale

1

A seguito di verifica effettuata dalla Guardia di

della

Calabria

ha

proposto

ricorso

per cassazione De Marco Luigi con tre motivi e la
Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese. De

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso De Marco Luigi
lamenta violazione di legge e falsa applicazione
dell’art.57 D.L.gs 546/1992 in relazione
all’art. 360 comma l nr.3 cpp in quanto la CTR
ha affermato che il ricorrente aveva proposto in
appello domande nuove non avanzate in prima
istanza e pertanto inammissibili.
Con il secondo motivo di ricorso De Marco Luigi
lamenta violazione di legge e falsa applicazione
dell’art.53 D.L.gs 546/1992 in relazione
all’art. 360 comma l nr.3 cpp in quanto la CTR
ha affermato che il ricorrente non aveva
proposto motivi specifici di impugnazione.
Ambedue i motivi sono inammissibili per difetto
di autosufficienza e devono essere respinti.
Infatti il ricorrente non trascrive l’atto di
appello e così non pone la Corte in condizione

2

Marco Luigi ha depositato memoria.

di

valutare

se

effettivamente

siano state poste domande nuove non avanzate in
primo grado e se mancavano i motivi specifici di
impugnazione richiesti dall’art.53 D.L.gs
546/1992 .

(Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006)
“L’esercizio del potere di diretto esame degli
atti del giudizio di merito, riconosciuto al
giudice di legittimità ove sia denunciato un
“error in procedendo”, presuppone comunque
l’ammissibilità del motivo di censura, onde il
ricorrente non è dispensato dall’onere di
specificare (a pena, appunto, di
inammissibilità) il contenuto della critica
mossa alla sentenza impugnata, indicando anche
specificamente i fatti processuali alla base
dell’errore denunciato, e tale specificazione
deve essere contenuta nello stesso ricorso per
cassazione, per il principio di autosufficienza
di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la
statuizione di inammissibilità, per difetto di
specificità, di un motivo di appello, ha l’onere
di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui
ritiene erronea tale statuizione del giudice di
appello e sufficientemente specifico, invece, il
3

Questa Corte ha avuto modo di affermare infatti

motivo di gravame

sottoposto a quel

giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto
di appello, ma deve riportarne il contenuto
nella misura necessaria ad evidenziarne la
pretesa specificità.”

recentemente anche Sez. 3, Sentenza n. 86 del
10/01/2012: “Il principio di autosufficienza del
ricorso per cassazione – che trova la propria
ragion d’essere nella necessità di consentire al
giudice di legittimità di valutare la fondatezza
del motivo senza dover procedere all’esame dei
fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in
relazione ai motivi di appello rispetto ai quali
si denuncino errori da parte del giudice di
merito; ne consegue che, ove il ricorrente
denunci la violazione e falsa applicazione
dell’art. 342 cod. proc. civ. conseguente alla
mancata declaratoria di nullità dell’atto di
appello per genericità dei motivi, deve
riportare nel ricorso, nel loro impianto
specifico, i predetti motivi formulati dalla
controparte.”

4

Sulla stessa questione si è pronunciata più

Con il terzo motivo

di

ricorso

il

ricorrente lamenta violazione di legge e falsa
applicazione dell’art.97 l comma della
Costituzione ed art. 10 l comma D.L.gs 212/2000
in relazione all’art. 360 coma l nr.3 cpp in

alla violazione del principio di collaborazione
e buona fede nei rapporti tra Ufficio e
contribuente, consistita nell’avere iscritto a
ruolo somme dovute per rate di condono relativo
ad un accertamento annullato dalla P.A. in
autotutela.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Infatti, premesso che il contribuente aveva
presentato domanda di condono ex art. 15 legge
289/2002, questa Corte ha più volte affermato,
in tema di condono fiscale, che la presentazione
della domanda di definizione agevolata delle
liti pendenti, ad eccezione di quella prevista

quanto la CTR non si è pronunciata in ordine

dall’art. 9 bis legge 27 dicembre 2002 nr. 289
che si perfeziona solo con l’integrale pagamento
del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla
stessa disposizione, produce l’effetto di
precludere all’ufficio tributario il potere di
accertamento ulteriore tanto “in malam partem”,
quanto “in bonam partem”: ciò sia perché la
5

%I\

citata

normativa

costituisce

un

atto di condono tributario premiale che
contiene una disciplina derogatoria introduttiva
di un accertamento speciale temporaneo, il quale
può essere oggetto di una scelta del

conseguenza che il potere dell’ufficio è ridotto
a quello di verificare l’applicazione dei
criteri parametrici di determinazione automatica
della quantità del contenuto dell’imposta. Ne
deriva, di conseguenza, che l’annullamento in
autotutela dei rilievi contenuti nel pvc della
GdF non influisce sulla domanda di condono
avanzata dalla parte che resta vincolata al
pagamento delle rate anche in presenza di
annullamento e ciò senza alcuna violazione delle
norme richiamate dal ricorrente.
Più precisamente è stato affermato da Sez. 5,
Sentenza n. 21364 del 30/11/2012 Presidente:
Pivetti M. Estensore: Di Iasi C. in tema di
mancato pagamento delle rate successive alla
prima in relazione ad IRPEF:” In tema di condono
fiscale, la definizione agevolata ai sensi
dell’art. 9 bis della legge 27 dicembre 2002, n.
289, comportante la non applicazione delle
sanzioni relative al mancato versamento delle
6

contribuente vincolante per l’ufficio con la

imposte

o

delle

ritenute

risultanti dalle dichiarazioni annuali
presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le
quali il termine di versamento è scaduto
anteriormente a tale data, si perfeziona solo se

nei termini e nei modi previsti dalla medesima
disposizione, attesa l’assenza di previsioni
quali quelle contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16
della medesima legge, che considerano efficaci
le ipotesi di condono ivi regolate anche senza
adempimento integrale, e che sono insuscettibili
di applicazione analogica, in quanto, come tutte
le disposizioni di condono, di carattere
eccezionale.
Per quanto sopra il ricorso deve essere
respinto. Nulla per le spese stante la mancata
costituzione dell’Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.

ClIttiamob IN CANCELLERIA
AP4:-M4 ……..

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 13/1/2014
Il consigliere estensore

si provvede all’integrale pagamento del dovuto

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