Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7604 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. I, 04/04/2011, (ud. 14/02/2011, dep. 04/04/2011), n.7604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. di Virgilio Rosa Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CHIANA 87, presso l’avvocato MONELLO

NUNZIATA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAGRO

FRANCESCO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO depositato

il’11/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI ELISABETTA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto depositato l’11/12/2007, la corte d’appello di Palermo ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla corresponsione a favore del ricorrente G.S.C. della somma di Euro 26.000,00, oltre interessi legali dalla domanda, compensando tra le parti per intero le spese di lite, per il danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente per la durata irragionevole del giudizio promosso avanti alla Corte dei Conti, con ricorso depositato il 19/9/1977, per ottenere il trattamento pensionistico privilegiato per infermita’ contratta durante il servizio, ed in corso alla data di deposito del ricorso(15/3/2007), quindi trascorsi oltre 29 anni dall’inizio del giudizio, considerata la durata ragionevole di tre anni, e valutata la mancata presentazione dell’istanza di prelievo. Il G. ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 6, par. 1 e 13, della CEDU; la violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, richiamando il principio di sussidiarieta’ di cui all’art. 35 della CEDU, da cui discende che le giurisdizioni nazionali devono, per quanto possibile, interpretare ed applicare il diritto interno in modo conforme alla Convenzione, dolendosi della liquidazione della corte territoriale, effettuata in modo irragionevolmente difforme dalla normativa CEDU, per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea.

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla complessita’ del caso, e la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 6, par. 1 della CEDU, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla rilevanza della posta in gioco, per non avere la corte territoriale tenuto nel debito conto l’inesistenza della complessita’ del giudizio presupposto e degli effetti che tale accertamento avrebbe dovuto riverberare sulla quantificazione dell’equo indennizzo.

1.3.- Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e mancata applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056 c.c., non avendo il giudice di prime cure esposto il ragionamento logico che lo ha condotto alla quantificazione dell’indennizzo, con cio’ discostandosi in modo evidente dagli standard della CEDU per casi simili.

2.1.- I motivi del ricorso, in quanto intimamente connessi, siccome intesi ad ottenere una valutazione della durata irragionevole del giudizio presupposto ed una liquidazione dell’indennizzo piu’ favorevoli, possono essere esaminati congiuntamente.

I motivi devono essere rigettati, alla luce dei principi seguiti da questa Corte nei casi di equa riparazione per l’irragionevole durata di giudizio pensionistico, secondo cui la lesione del diritto alla definizione del processo nel termine ragionevole di cui all’art. 6, par. 1 della Convenzione va riscontrata, anche per le cause davanti al Giudice pensionistico, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, mentre l’omissione od il ritardo nella presentazione dell’istanza di prelievo o di sollecitazione o di trattazione anticipata(pur quando prevista dalla prassi degli uffici giudiziari quale strumento acceleratorio, successivamente alla riforma di cui al D.L. n. 453 del 1993, convertito con modificazioni nella L. n. 19 del 1994, che riconosce il potere di fissazione soltanto e d’ufficio al Presidente della Sezione, ex art. 6, comma 3, nel mentre l’onere di instare per la prosecuzione spetta alla parte solo per i giudizi pendenti avanti alle soppresse sezioni centrali della corte per la prosecuzione avanti alle sezioni giurisdizionali regionali ex art. 6, comma 1), non implica il trasferimento sulla parte della responsabilita’ dello Stato per il superamento della scadenza ragionevole, ne’ il differimento della decorrenza del termine ragionevole di durata dalla data della proposizione della domanda, collocandosi la mancata presentazione di istanza acceleratoria sul terreno della valutazione della entita’ del patema d’animo sofferto a ragione del ritardo, e quindi della misura del ristoro da riconoscersi in termini di equa riparazione (cosi’ tra le ultime, nel giudizio pensionistico, Cass. 3782/2006 e 8156/2006 e nel giudizio amministrativo, Cass. 14753/2010, Cass. 1365/2008, S.U. 28507/2005, Cass. 19804/2005).

Cio’ posto, si deve rilevare che in due recentissime pronunce (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010 e Falco et autres c. Italia del 6 aprile 2010), la CEDU ha riconosciuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarita’, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quello di mille/00 Euro normalmente liquidato, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarita’ della fattispecie, a valutazioni riduttive rispetto a quelle ritenute in precedenza congrue. Sulla base di tale rilievo, questa corte, nel caso, analogo a quello di causa, del giudizio amministrativo presupposto, considerato il protrarsi della procedura avanti al giudice amministrativo oltre i limiti ragionevoli, lo scarso interesse alla definizione, stante la presentazione di istanza di prelievo dopo dieci anni dalla domanda, la natura e la consistenza della pretesa azionata, e’ pervenuta alla quantificazione di Euro 5000,00, per giudizio iniziato con ricorso depositato nel dicembre 1997, per cui era stata depositata istanza di prelievo e pendente alla data della domanda nell’ottobre 2007 (sentenza 14753 del 2010), da cui consegue che, in applicazione di detto orientamento, al ricorrente, nel caso di specie, considerata la durata del giudizio dal deposito del ricorso avanti alla Corte dei Conti al deposito del ricorso ex L. n. 89 del 2001, non potrebbe spettare importo superiore rispetto a quanto allo stesso riconosciuto dalla corte territoriale. Va quindi respinto il ricorso. Nulla sulle spese, non essendosi difesa l’Amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; nulla spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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