Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7604 del 02/04/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7604 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 9192-2011 proposto da:
DE MARCO LUIGI elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato
VILLANI MAURIZIO con studio in LECCE VIALE CAVOUR 56
(avviso postale) giusta delega a margine;
– ricorrente –
2014
63.
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
Data pubblicazione: 02/04/2014
- controricorrente
–
avverso la sentenza n. 37/2011 della COMM.TRIB.REG. di
CATANZARO, depositata il 07/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/01/2014 dal Consigliere Dott. MARINA
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
MELONI;
Svolgimento del processo
dell’Agenzia delle Entrate di Castrovillari nei
confronti di De Marco Luigi, veniva accertata la
mancata esibizione del prospetto analitico delle
valutazioni delle rimanenze finali e rideterminato
il corrispettivo di vendita di 28 unità immobiliari
cedute nell’anno 2003, con ricalcolo delle imposte
ed irrogazione di sanzione amministrativa.
L’Ufficio procedeva così alla notifica di avviso di
accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA in data
5/8/2008 a De Marco Luigi il quale presentava
ricorso davanti alla Commissione Tributaria
provinciale di Cosenza.
La CTP di Cosenza rigettava il ricorso con sentenza
avverso la quale proponeva appello il De Marco
davanti alla Commissione tributaria regionale della
Calabria che rigettava l’impugnazione con sentenza
nr.37/6/11 depositata in data 7/1/2011. Avverso la
sentenza della Commissione Tributaria regionale
della Calabria ha proposto ricorso per cassazione
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A seguito di verifica effettuata dall’Ufficio
De Marco Luigi con due
Agenzia
delle
controricorso.
motivi
Entrate
ha
e
la
resistito
con
De Marco Luigi ha depositato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso De Marco Luigi
lamenta violazione di legge e falsa applicazione
dell’art.57 D.L.gs 546/1992 in relazione
all’art. 360 comma 1 nr.3 cpp in quanto la CTR
ha affermato che il ricorrente aveva proposto in
appello domande nuove non avanzate in prima
istanza e pertanto inammissibili.
Con il secondo motivo di ricorso De Marco Luigi
lamenta violazione di legge e falsa applicazione
dell’art.53 D.L.gs 546/1992 in relazione
all’art. 360 comma 1 nr.3 cpp in quanto la CTR
memoria.
ha affermato che il ricorrente non aveva
proposto motivi specifici di impugnazione.
Ambedue i motivi sono inammissibili per difetto
di autosufficienza e devono essere respinti.
Infatti il ricorrente non trascrive l’atto di
appello e così non pone la Corte in condizione
2
e
di valutare se effettivamente siano state poste
domande nuove non avanzate in primo grado e se
mancavano i motivi specifici di impugnazione
Questa Corte ha avuto modo di affermare infatti
che (Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012) “Il
principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione – che trova la propria ragion
d’essere nella necessità di consentire al
giudice di legittimità di valutare la fondatezza
del motivo senza dover procedere all’esame dei
fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in
relazione ai motivi di appello rispetto ai quali
si denuncino errori da parte del giudice di
merito; ne consegue che, ove il ricorrente
denunci la violazione e falsa applicazione
dell’art. 342 cod. proc. civ. conseguente alla
mancata declaratoria di nullità dell’atto di
appello per genericità dei motivi, deve
riportare nel ricorso, nel loro impianto
specifico, i predetti motivi formulati dalla
controparte.”
Sulla stessa questione si è pronunciata anche
Sez.
1,
Sentenza n.
3
20405 del
20/09/2006
richiesti dall’art.53 D.L.gs 546/1992 .
”L’esercizio
del
potere di diretto
esame degli atti del giudizio di merito,
riconosciuto al giudice di legittimità ove sia
denunciato un “error in procedendo”, presuppone
comunque l’ammissibilità del motivo di censura,
di specificare (a pena, appunto, di
inammissibilità) il contenuto della critica
mossa alla sentenza impugnata, indicando anche
specificamente i fatti processuali alla base
dell’errore denunciato, e tale specificazione
deve essere contenuta nello stesso ricorso per
cassazione, per il principio di autosufficienza
di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la
statuizione di inammissibilità, per difetto di
specificità, di un motivo di appello, ha l’onere
di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui
ritiene erronea tale statuizione del giudice di
appello e sufficientemente specifico, invece, il
motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e
non può limitarsi a rinviare all’atto di
appello, ma deve riportarne il contenuto nella
misura necessaria ad evidenziarne la pretesa
specificità.”
Per quanto sopra il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile e le spese del giudizio
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onde il ricorrente non è dispensato dall’onere
di
legittimità
vanno
poste
a
carico del contribuente stante la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna De
giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia
delle Entrate che si liquidano in C 6.500,00
oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 13/1/2014
Il consigliere estensore
Marco Luigi al pagamento delle spese del