Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7603 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24284-2015 proposto da:

A.E., G.M., rappresentati e difesi dall’avvocato

STEFANO TRINCO;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO GRISANTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato CINZIA TOMASONI;

B.F., rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO

BONA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 47/2015 del TRIBUNALE di ROVERETO, depositata

il 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti A.E. e G.M. impugnano, articolando tre motivi di ricorso, la sentenza 26 febbraio 2015, n. 47/2015, del Tribunale di Rovereto, che, rigettando l’appello proposto dagli stessi ricorrenti avverso la sentenza n. 50/2013 del Giudice di pace di Rovereto, aveva confermato l’infondatezza dell’opposizione spiegata da A.E. e G.M. avverso il decreto ingiuntivo reso nei loro confronti su domanda del Condominio (OMISSIS), relativo a spese condominiali approvate dall’assemblea del 24 settembre 2008 (consuntivo 2007 e preventivo 2008).

Il primo motivo di ricorso deduce la carenza e/o illogicità della motivazione in ordine alla nullità delle delibere condominiali, mancando del tutto una delibera di approvazione dei lavori svolti, in quanto l’amministratore aveva affidato gli stessi ad altra impresa senza fornire all’assemblea un preventivo.

Il secondo motivo di ricorso contesta la carenza e/o illogicità della motivazione e la violazione di legge ex art. 63 disp. att. c.c., quanto alla responsabilità solidale del condomino subentrante, essendo stati i lavori oggetto di ingiunzione approvati “con la delibera dell’anno 2005” dalla precedente proprietaria B., e dunque in epoca anteriore alla compravendita conclusa dall’ A.. I ricorrenti richiamano una clausola di questo contratto inerente alle spese già deliberate, poste a carico della parte venditrice.

Il terzo motivo di ricorso censura sempre la carenza e/o illogicità della motivazione in ordine alla valutazione di inammissibilità della chiamata in causa della terza ex proprietaria B. mediante citazione diretta in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, nonchè violazione dell’art. 269 c.p.c..

Si difendono con distinti controricorsi Condominio (OMISSIS) e B.F..

Ritenuto che il ricorso proposto da A.E. e G.M. potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I tre motivi sono tutti in parte inammissibili e comunque infondati.

Tutte le censure di “carenza e/o illogicità della motivazione” sono inammissibili, alla luce della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, art. 54, la quale onera il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Il primo motivo comunque non tiene conto del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, ex art. 63 disp. att. c.c., comma 1, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26629 del 18/12/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3354 del 19/02/2016); trattandosi, nella specie, comunque di vizio (mancata approvazione assembleare, da assumere con la maggioranza prescritta dall’art. 1136 c.c., comma 4, dell’impresa cui commettere l’esecuzione dei lavori, elemento non di meno essenziale della deliberazione inerente opere di manutenzione straordinaria: così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 517 del 26/01/1982) suscettibile di dar luogo ad un’annullabilità, che andava denunciata nel termine di trenta giorni cui all’art. 1137 c.c..

Quanto al secondo motivo, la sentenza del Tribunale di Rovereto afferma che sia “fatto incontestato in giudizio che le spese oggetto di ingiunzione siano state approvate dall’assemblea condominiale con la delibera del 24 settembre 2008, delibera assunta con la partecipazione e il voto favorevole di A., in quel momento unica proprietaria dell’immobile”. La pronuncia impugnata ha quindi attribuito a tale delibera del 24 settembre 2008 il valore costitutivo dell’obbligazione dei ricorrenti di concorrere alle spese dei lavori, essendo essi condomini al momento di quella deliberazione. Non rileva, pertanto, la disciplina posta dall’art. 63 disp. att. c.c., comma 2, (formulazione applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 220/2012), che stabilisce la responsabilità solidale dell’acquirente di un’unità immobiliare di proprietà esclusiva per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal venditore con riguardo al biennio precedente all’acquisto. I ricorrenti sostengono che l’approvazione dei lavori risalisse alla “delibera dell’anno 2005”, sicchè tenuto a sopportarne i costi era la signora B., proprietaria dell’immobile al momento in cui l’assemblea dispose l’esecuzione di detti interventi. Tuttavia, il ricorso, in violazione dell’onere di specificità prescritto dall’art. 366 c.c., comma 1, n. 6, non riporta il contenuto della “delibera dell’anno 2005”, e quindi non illustra le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito, nè permette a questa Corte la valutazione della fondatezza di tali ragioni, essendo precluso, stante la denuncia di un “error in iudicando”, l’esame diretto degli atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Infine, non ha ovviamente rilievo nei rapporti fra tra il condominio ed i soggetti che si succedono nella proprietà di una singola unità immobiliare quanto alienante ed acquirente abbiano convenuto nei loro rapporti interni.

Il terzo motivo di ricorso, da ultimo, è manifestamente infondato, in quanto contrasta, senza fornire elementi per suggerirne un ripensamento, il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l’opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo, non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d’ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22113 del 29/10/2015; con riguardo al procedimento davanti al giudice di pace, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10610 del 14/05/2014).

Il ricorso va perciò rigettato e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare a ciascuno dei controricorrenti Condominio (OMISSIS) e B.F. le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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