Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7603 del 18/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 18/03/2021), n.7603
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 11967-2020 proposto da:
F.C., quale procuratore di Bianco Rosa, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE
di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 22829/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 29/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI
ENRICO.
Fatto
RILEVATO
Che:
con ordinanza n. 22829 del 29 settembre 2017 di questa Corte fu dichiarata l’inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Ha proposto istanza di correzione di errore materiale il difensore della parte controricorrente, evidenziando che, nonostante nelle conclusioni del controricorso fosse stato richiesto, non venne disposta la distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
va premesso che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cass. Sez. U. n. 31033 del 2019).
Posto che nel controricorso vi è domanda di distrazione, deve essere disposta la correzione dell’errore materiale.
PQM
Dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 22829 del 29 settembre 2017 di questa Corte, dopo la liquidazione delle spese processuali, deve intendersi inserita la seguente clausola: “con distrazione in favore dell’avv. F.C., difensore di Bianco Rosa”.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021