Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7603 del 08/03/2022
Cassazione civile sez. trib., 08/03/2022, (ud. 21/12/2021, dep. 08/03/2022), n.7603
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3874/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
MATRICOR DI T.L. & c. s.n.c. in persona del suo legale
rappresentante pro tempore e T.L. in proprio, rappresentati
e difesi entrambi giusta delega in atti dall’avv. Amedeo Grassotti e
dall’avv. Rita Gradara e con domicilio eletto in Roma, Largo Somalia
n. 67, presso quest’ultima;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna n. 150/13/10 depositata il 21/12/2010 non
notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
21/12/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato l’appello dell’Ufficio e quindi confermato la pronuncia della CTP di Modena che aveva sancito la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA e IRAP 2002;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi;
resiste con controricorso la società MATRICOR DI T.L. & c. s.n.c. così come resiste in proprio il socio della stessa sig. T.L..
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con memoria del 5 giugno 2019 il sig. T.L. ha prodotto documentazione attestante l’intervenuta definizione della pretesa per Iva ed Irap 2002 da parte della società “Matricor di T.L. & c. s.n.c.” della quale il ridetto controricorrente era socio e legale rappresentante e rispetto alla quale e’, per i tributi per cui è giudizio, responsabile in solido;
– sebbene la definizione della lite sia stata chiesta dalla società ridetta, essa giova anche al coobbligato in solido, atteso che il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 14, conv. L. n. 136 del 2018, dispone che: “la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le Disp. del comma 8, del secondo periodo”. Ne consegue, pertanto, che la definizione perfezionata da “Matricor di T.L. & c. s.n.c.” giova anche al sig. T.L.;
– va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio; quanto alle spese, le stesse restano a carico di chi le ebbe ad anticipare.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022