Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7603 del 04/04/2011

Cassazione civile sez. I, 04/04/2011, (ud. 14/02/2011, dep. 04/04/2011), n.7603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. di Virgilio Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G. (C.F. (OMISSIS)), S.S.

(C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso l’avvocato BOGGIA MASSIMO, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FONTI ALDO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il

12/12/2005; n. 420/05 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato M. BOGGIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che G. e S.S., con ricorso notificato il 22 gennaio 2007, hanno impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro della Giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Genova depositato in data 12 dicembre 2005, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso delle S. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro della Giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilita’ o l’infondatezza del ricorso -, ha rigettato il ricorso compensando le spese del giudizio;

che il Ministro della Giustizia, benche’ ritualmente intimato, non si e’ costituito ne’ ha svolto attivita’ difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali – richiesti, rispettivamente, nella misura di Euro 45.905,35 e di Euro 23.625,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 2 agosto 2005, era fondata sui seguenti fatti:

a) la madre delle ricorrenti, B.V., con atto del 16 maggio 1987, aveva notificato al conduttore di un immobile di sua proprieta’ intimazione di licenza per finita locazione al 31 ottobre 1988 ed il Pretore di Firenze, con ordinanza del 25 giugno 1987, notificata in forma esecutiva in data 20 luglio 1987, aveva convalidato la licenza, fissando per l’esecuzione il giorno 31 ottobre 1989;

b) in data 8 febbraio 1990, era stato notificato al predetto conduttore atto di precetto per la consegna dell’immobile locato e, in data 9 marzo 1990, l’ufficiale giudiziario aveva comunicato allo stesso conduttore la data dell’esecuzione;

c) fino al 27 dicembre 2001 – data del decesso di B.V. – l’esecuzione non aveva potuto essere effettuata sia per la proroga dell’esecuzione degli sfratti legislativamente disposta, sia per altre difficolta’ frapposte dal conduttore, sia per indisponibilita’ della forza pubblica autorizzata ad assistere l’ufficiale giudiziario;

d) successivamente, in data 20 marzo 2004, G. e S. S. qualificandosi come eredi di B.V. – avevano notificato al medesimo conduttore nuovo atto di precetto per rilascio dell’immobile locato (l’esecuzione del rilascio era stata concretamente effettuata in data 15 giugno 2006, successivamente alla proposizione della domanda di equa riparazione ed al deposito del decreto di reiezione della relativa domanda);

che la Corte d’Appello di Genova, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda di equa riparazione, osservando che non risultava che le ricorrenti nel notificare, in data 20 marzo 2004, al medesimo conduttore nuovo atto di precetto per rilascio dell’immobile locatogli dalla loro madre – si fossero qualificate come eredi di B.V., con la conseguenza che, dovendo ritenersi che le stesse avessero agito jure proprio e non jure hereditatis, alle medesime non spettava alcun indennizzo, tenuto conto che alla data di proposizione della domanda di equa riparazione (2 agosto 2005) non era trascorso ancora un anno dalla notificazione del precetto, periodo ritenuto come tempo ragionevole per la definizione del processo esecutivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i due motivi di censura, le ricorrenti criticano il decreto impugnato sotto il profilo del vizio di motivazione, sottolineando che i Giudici a quibus hanno omesso di esaminare compiutamente il testo dell’atto di precetto dalle stesse notificato in data 20 marzo 2004, nell’epigrafe del quale era espressamente specificato che esse erano “succedute jure hereditatis a B.V.”, con la conseguenza che le stesse, avendo agito in tale qualita’, hanno diritto all’indennizzo jure hereditatis;

che il ricorso merita accoglimento;

che la ratio decidendi della reiezione della domanda di equa riparazione proposta dalle ricorrenti sta nel rilievo che le stesse, nel costituirsi nel processo presupposto – di esecuzione per rilascio iniziato dalla loro madre -, non avevano specificato di agire jure hereditatis, con la conseguenza che, avendo le stesse agito jure proprio mediante la notificazione del (nuovo) precetto in data 20 marzo 2004 e proposto la domanda di equa riparazione con ricorso del 2 agosto 2005 sempre jure proprio, a tale data era trascorso un periodo di tempo di un anno e cinque mesi circa, inferiore al triennio, considerato di ragionevole durata del processo presupposto;

che – come esattamente rilevato dalle ricorrenti – l’errore in cui sono incorsi i Giudici a quibus consiste in cio’, che gli stessi hanno omesso di considerare sia che la notificazione del nuovo atto di precetto eseguita dalle stesse ricorrenti in data 20 marzo 2004 – a seguito del decesso della loro madre – non poteva che qualificarsi come atto compiuto jure proprio, sia che la circostanza decisiva per stabilire se le ricorrenti medesime avessero esercitato il diritto all’equa riparazione jure proprio ovvero jure hereditatis era costituita dalla prospettazione contenuta nel ricorso per equa riparazione;

che – come risulta in modo incontestato dal ricorso in esame, che riproduce minuziosamente sia le varie fasi del processo di esecuzione per rilascio, sia il contenuto del ricorso per equa riparazione – le ricorrenti hanno esercitato il diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo di esecuzione presupposto sia jure hereditatis – per il periodo dal 16 maggio 1987 (inizio del processo di esecuzione) al (OMISSIS) (data del decesso della loro madre) – sia jure proprio, per il periodo dal 20 marzo 2004 (data della notificazione del nuove atto di precetto) al 2 agosto 2005 (data del deposito del ricorso per equa riparazione);

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato per gli errori dianzi rilevati;

che, conseguentemente, la causa – tenuto conto che l’indennizzo e’ stato richiesto non soltanto per i danni non patrimoniali ma anche per quelli patrimoniali – deve essere rinviata alla stessa Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, la quale, oltre ad ovviare agli errori dianzi rilevati ed a decidere nel merito, provvedera’ anche a regolare le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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