Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7603 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7603 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 12907-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

DVM DISTRIBUZIONE VENDITA MOBILI SRL in persona
dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
P.L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato
IOSSA FRANCESCO PAOLO, che lo rappresenta e difende

Data pubblicazione: 02/04/2014

unitamente all’avvocato DE GUGLIELMI ROBERTO giusta
delega a margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 68/2007 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 04/02/2008;

udienza del 13/01/2014 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il controricorrente l’Avvocato IOSSA che si
riporta agli scritti difensivi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

A seguito di segnalazione effettuata dalla Guardia

della società D.V.M. Distribuzione Vendita mobili
srl, veniva accertato che la predetta società
corrispondeva ai propri dipendenti, aventi
qualifica di venditori, con cadenza mensile, somme
che in busta paga venivano indicate come indennità
di trasferta non assoggettate in quanto tali ad
alcun prelievo fiscale e contribuzione
previdenziale, per un ammontare di lire 90.000 al
giorno.
L’Ufficio procedeva così alla notifica di tre
avvisi di accertamento in relazione agli anni di
imposta 1999,2000,2001 per ritenute non operate e
non versate, avverso i quali la società D.V.M.
Distribuzione Vendita Mobili srl presentava ricorso
davanti alla Commissione Tributaria provinciale di
Torino.
La CTP di Torino accoglieva i ricorsi con tre
distinte sentenze avverso le quali proponeva tre
distinti appelli l’Ufficio che, riuniti davanti

1

di Finanza Compagnia di Orbassano nei confronti

5

alla

tributaria

Commissione

regionale del Piemonte venivano rigettati con
sentenza nr.68/20/07 depositata in data 4/2/2008.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale del Piemonte ha proposto ricorso per

la società ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta violazione di
legge e falsa applicazione dell’art.2909 cc in
relazione all’art. 360 comma l nr.3 cpp in
quanto la CTR ha affermato l’efficacia
vincolante della sentenza del Giudice del Lavoro
di Torino confermata dalla Corte di Appello di
Torino che ha annullato il verbale INPS e
dichiarato che l’indennità di trasferta erogata
dalla società ai propri dipendenti era esente da
contribuzione.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
L’utilizzo di espressioni come quelle adottate
dal giudice tributario quali
2

“questo giudice

cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi e

assolutamente

tributario non può
discostarsi

dal

decisum

in

materia

previdenziale e deve convenire che gli
emolumenti in contestazione sono stati erogati a
titolo di indennità contrattualmente dovuta” non

vincolante delle decisioni emesse dal giudice
del Lavoro nel processo tributario. Ciò in
quanto dal complessivo tenore della sentenza
emerge che la CTR ha mostrato di aver valutato
e condiviso il contenuto delle sentenze
richiamate, con motivazione logica ed esauriente
laddove afferma:”…

in entrambi i gradi dei

processi celebrati davanti al Giudice del Lavoro
si è accertato l’avvenuto compimento delle
trasferte che hanno dato luogo al rimborso_
riconoscendo che condizione esclusiva ed
esaustiva della trasferta è la sua concreta
effettuazione in luogo esterno alla sede di
lavoro a nulla rilevando la durata ed i costi di
sostentamento per vitto ed alloggio.”
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su
un fatto decisivo della controversia in
relazione all’art. 360 nr. 5 cpc,
3

in quanto la

corrisponde all’affermazione di un’efficacia

considerare

CTR ha trascurato di

che

l’indennità di trasferta di 90.000 lire al
giorno veniva corrisposta a tutti i dipendenti
fin dal primo giorno di lavoro e senza
presentazione di alcun documento giustificativo.

oltre che infondato, non avendo la ricorrente
provveduto a predisporre, accanto
all’esposizione del motivo, il c.d. momento di
sintesi relativo all’individuazione della
questione di fatto controversa e decisiva per il
giudizio, essendosi la stessa limitata a
sostenere un

deficit contenutistico della

motivazione.
Infatti, per costante orientamento della Corte,
è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis cod.
proc. civ., per le cause ancora ad esso
soggette, il motivo di ricorso per omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione
qualora non sia stato formulato il c.d. quesito
di fatto, mancando la conclusione a mezzo di
apposito momento di sintesi, anche quando
l’indicazione del fatto decisivo controverso sia
rilevabile dal complesso della formulata
censura, attesa la “ratio” che sottende la
disposizione indicata, associata alle esigenze
4

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile,

deflattive

filtro di accesso

del

alla S.C., la quale deve essere posta in
condizione di comprendere, dalla lettura del
solo quesito, quale sia l’errore commesso dal
giudice di merito. (Sez. 5, Sentenza n. 24255

Inoltre la ricorrente espone nella censura
questioni giuridiche e non fattuali
contravvenendo così all’indirizzo secondo il
quale (Sez. 5, Sentenza n. 16655 del 29/07/2011
Presidente: D’Alonzo M. Estensore: Di Iasi C.)
“In tema di ricorso per cassazione, per effetto
della modifica dell’art. 366-bis cod. proc.
civ., introdotta dall’art. 2 del d.lgs. 2
febbraio 2006, n. 40, il vizio di omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione di
cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.,
deve essere dedotto mediante esposizione chiara
e sintetica del fatto controverso – in relazione

del 18/11/2011).

al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria – ovvero delle ragioni per le
quali l’insufficienza rende inidonea la
motivazione a giustificare la decisione,
fornendo elementi in ordine al carattere
decisivo di tali fatti, che non devono attenere
a mere questioni o punti, dovendosi configurare
5

\y\

eserrE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTANO/I

in senso storico o

normativo,

e

potendo rilevare solo come fatto principale ex
art. 2697 cod. civ. (costitutivo, modificativo,
impeditivo o estintivo) o anche fatto secondario
(dedotto in funzione di prova determinante di

Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto
e le spese del giudizio di legittimità vanno
poste a carico della Agenzia delle Entrate
stante la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle
Entrate al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità che si liquidano in C 7.500,00
complessivamente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 13/1/2014
Il consigliere estensore

una circostanza principale).”

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