Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7602 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. un., 30/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO

NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato MAZZOCCO ENNIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE ANGELIS DOMENICO,

per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI SAN GIULIANO DEL SANNIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 226/2005 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 07/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;

uditi gli avvocati Barbara TIDORE dell’Avvocatura Generale dello

Stato, Maria Grazia PICCIANO per delega dell’avvocato Ennio Mazzocco;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso presentato il 5 settembre 2001 al giudice del lavoro del Tribunale di Campobasso, G.M. esponeva:

a) che, già dipendente delle Ferrovie dello Stato, era transitato, in applicazione delle previsioni normative della L. n. 554 del 1988 in tema di mobilità del personale delle FF.SS. in esubero, alle dipendenze del Comune di San Giuliano del Sannio;

b) che, avendo diritto a continuare a percepire l’intero trattamento economico di fatto erogatogli al momento del trasferimento dalle FF.SS. all’Ente pubblico e pur dovendosi conseguentemente comprendere in tale trattamento anche il “premio di esercizio” (quale elemento concorrente alla formazione della retribuzione), l’anzidetto Comune soltanto con Delib. di Giunta 27 marzo 2000, n. 38 gli aveva corrisposto i ratei maturati per differenze retributive a tale titolo per gli anni dal 1993 al 1999, secondo un prospetto predisposto dal Ministero dell’Interno;

c) che, essendosi l’Amministrazione Comunale limitata a versagli la sorte capitale per l’ammontare di L. 2.262.150 annue, rifiutandosi di riconoscergli gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, aveva, in data (OMISSIS), inutilmente promosso il tentativo di conciliazione ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, atteso che erano trascorsi i prescritti novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che fosse stata disposta la convocazione delle parti dinanzi alla competente Commissione;

d) che egli aveva diritto a conseguire gli anzidetti accessori del capitale, avendogli il ritardo nel pagamento procurato danni e stante la natura corrispettiva degli interessi legali reclamati;

e) che, per i ratei maturati fino al 31 dicembre 1994, andava computato anche il danno da svalutazione monetaria, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 207/1994;

f) che, dovendosi anche calcolare gli interessi maturati, si era concretizzato un credito in suo favore di L. 3.589.467.

Ciò premesso, il ricorrente chiedeva che, evocato in giudizio il Comune di San Giuliano del Sannio, fosse accertato il suo diritto a percepire, a titolo di interessi legali e di rivalutazione monetaria sugli importi liquidatigli per “premio di esercizio” per il periodo dal 1993 al 1999, l’anzidetta somma di L. 3.589.467 – oltre agli ulteriori interessi maturandi fino al soddisfo – con condanna del Comune convenuto al relativo pagamento e con vittoria di spese, diritti ed onorari.

2. Ritualmente costituitosi il contraddittorio, il Comune di San Giuliano del Sannio, preliminarmente eccepiti il proprio difetto di legittimazione passiva (essendo il trattamento economico dei soggetti che, come il ricorrente, erano transitati agli Enti locali quali ex dipendenti delle FF.SS., gestito direttamente dal Ministero dell’Interno) nonchè l’improcedibilità del ricorso (per mancato previo esperimento del tentativo di conciliazione), chiedeva la chiamata in garanzia del Ministero dell’Interno, indicato come contraddittore necessario, e, nel merito, sosteneva l’infondatezza della domanda, non essendogli imputabile alcun ritardo nell’erogazione delle somme per “premio di esercizio”, avendole attribuite al G. immediatamente dopo l’accreditamento da parte dell’Amministrazione statale.

3. Disposta dal giudice la chiamata in causa così come richiesta dal Comune di San Giuliano del Sannio, il Ministero dell’Interno, nell’affermare la sua estraneità al rapporto dedotto in giudizio – non rivestendo la qualità di parte di esso – e, quindi, il proprio difetto di legittimazione passiva e nel precisare che, ai sensi del D.P.C.M. n. 473 del 1992, spettava all’Ente locale, nella prospettiva di ottenere la copertura finanziaria, formare e comunicare l’ammontare complessivo del trattamento economico – anche con riguardo agli accessori di esso -, dovuto agli ex dipendenti FF.SS., e che per il G. non era stata avanzata alcuna richiesta in tal senso con riferimento al premio di esercizio, eccepiva l’improcedibilità della domanda per non essere stato esperito nei suoi confronti il tentativo obbligatorio di conciliazione; sosteneva, nel contempo, l’insussistenza di azione diretta del ricorrente:

eccepiva il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. per le spettanze reclamate per il periodo antecedente al 30 giugno 1998, la prescrizione dei ratei maturati prima de quinquennio, la non praticabilità del cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria ex D.M. 1 settembre 1998, n. 352 e comunque l’infondatezza della domanda del G..

4. Espletata la fase istruttoria, il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 52/2003 del 25 febbraio 2003, disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata sia dal Comune che dal Ministero (per essere – il primo – l’Ente alle cui dipendenze il G. prestava servizio all’atto della proposizione della domanda e – il secondo – il soggetto erogatore dei fondi necessari per assicurare il trattamento economico del predetto e, quindi, comunque valido destinatario della chiamata in garanzia), nonchè rigettate l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione (a nulla rilevando, una volta trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda senza la convocazione delle parti, il comportamento – inerte o meno – tenuto dall’Amministrazione interessata e non essendo richiesto tale tentativo in caso di parti intervenute in un giudizio precedentemente instauratosi tra soggetti diversi), e l’eccezione di difetto di giurisdizione (risalendo ad epoca successiva al 30 giugno 1998 il comportamento della Pubblica Amministrazione, lesivo del diritto rivendicato dinanzi al giudice del lavoro), accoglieva la domanda, condannando il Comune di San Giuliano del Sannio a corrispondere, in favore del ricorrente, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme attribuite a titolo di “premio di esercizio”, l’una e gli altri da calcolare in cumulo – fino al 31 dicembre 1994 – e nella maggior somma tra detti accessori – per gli importi maturati successivamente – a far tempo dal 31 luglio di ciascun anno.

Altresì il Ministero dell’Interno veniva condannato al rimborso al Comune di San Giuliano del Sannio di quanto pagato al ricorrente.

Nel merito il primo giudice rilevava che l’eccezione di prescrizione, proposta dal Ministero dell’Interno, era da ritenersi inammissibile, in quanto, nella mancata proposizione di analoga eccezione da parte del Comune convenuto e non avendo lo stesso Ministero – limitatosi a contestare il rapporto di regresso – negato la responsabilità del Comune nell’erogazione in ritardo del premio di esercizio, la posizione processuale di interveniente adesivo del medesimo Ministero era risultata preclusiva di un’eccezione del genere, perchè appunto non spiegata dalla parte convenuta; e ciò senza considerare l’infondatezza di essa per non essere l’obbligo di finanziamento per il personale in servizio minimamente condizionato da adempimenti da parte dell’Ente locale – stante la sua automaticità – e sussistendo pienamente il dedotto rapporto di garanzia.

Con riferimento poi alla normativa dettata dalla L. n. 554 del 1988, art. 4, comma 2, e dal D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2 in tema di transito del personale dipendente delle FF.SS. presso gli Enti locali, dovendo tale personale conservare ad personam il trattamento retributivo fruito presso l’Amministrazione di provenienza, il mancato pagamento del premio di esercizio, costituendo questo una normale componente della retribuzione, rendeva configuratole il diritto del lavoratore interessato a reclamare il soddisfacimento del credito, conseguentemente maturato – all’atto del transito – in termini di esigibilità e di liquidità, con decorrenza dal 30 giugno di ciascun anno. Tale credito aveva automaticamente ed oggettivamente prodotto interessi ex art. 1282 c.c. ed era rivalutabile ai sensi dell’art. 409 c.p.c., costituendo il diritto alla rivalutazione una componente dell’originario credito di lavoro indipendentemente dalla colpa del debitore.

5. Avverso tale sentenza con ricorso depositato il 2 maggio 2003 il Ministero dell’Interno ha proposto appello eccependo, in particolare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario – per essere il credito retributivo del dipendente maturato prima del 1 luglio 1998, data di passaggio della giurisdizione al giudice ordinario sulle controversie di lavoro pubblico privatizzato – e l’intervenuta prescrizione del credito stesso, stante il termine quinquennale e non già decennale di prescrizione.

Il Comune di San Giuliano del Sannio ha proposto appello incidentale, lamentando, a sua volta, la ritenuta sua legittimazione passiva che si sarebbe dovuta invece dichiarare insussistente, essendosi esso limitato a svolgere il semplice ruolo di “giratario” degli importi dovuti al dipendente e non potendo essergli imputato alcun ritardo nel pagamento degli stessi.

Il G. ha invocato il rigetto sia dell’appello principale che di quello incidentale.

6. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 7 – 13 giugno 2005 ha rigettato sia l’appello principale che quello incidentale confermando la pronuncia di primo grado e compensando tra le parti le spese del grado.

Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione il Ministero dell’Interno con due motivi.

Resiste con controricorso l’intimato. Il Comune di San Giuliano non ha svolto difesa alcuna.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso, articolato in due motivi, il ricorrente Ministero eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, quanto agli accessori maturati dal dipendente tino al 30 giugno 1998, e la prescrizione (quinquennale) del credito azionato.

2. Il primo motivo del ricorso è inammissibile.

2.1. Va ribadito innanzi tutto il principio più volte affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 5 luglio 2000, n. 8995) secondo cui il terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto in riferimento alla causa principale ha i poteri processuali di un interventore adesivo dipendente e non può – trattandosi di cause diverse e tra loro scindibili – dedurre eccezioni non sollevate dal convenuto, nè impugnare autonomamente la sentenza che dichiari quest’ultimo soccombente nei confronti dell’attore. Cfr. anche Cass., Sez. 3^, 24 ottobre 1995, n. 11066, e Cass., sez. 3^, 4 novembre 1993, n. 10883, che, nel ribadire che il chiamato in garanzia impropria assume nel processo la posizione di interventore adesivo dipendente, ha puntualizzato che quest’ultimo non è legittimato, in mancanza di impugnazione della parte di quel rapporto rimasta soccombente, ad impugnare le statuizioni sfavorevoli al convenuto chiamante, aventi ad oggetto il rapporto principale, ma può impugnare la decisione solo in ordine al rapporto di garanzia, facendo valere, nell’ambito di tale rapporto, tutte le eccezioni e difese volte a dimostrare l’inesistenza, l’invalidità e l’inefficacia del titolo dell’attore principale, che a questo avrebbero potuto essere opposte dal garantito (cfr. anche Cass., sez. 1^, 16 dicembre 1992, n. 13265, nonchè, con specifico riferimento all’eccezione di incompetenza per territorio non sollevata dal convenuto, Cass., sez. un., 26 luglio 2004, n. 13968).

2.2. Con riguardo in particolare all’eccezione di difetto di giurisdizione deve tenersi conto del revirement operato da Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883, e così scandito:

a) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 38 c.p.c. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado;

b) fa sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione;

c) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità;

c1) il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il mento “per saltum”, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito (successivamente in senso conforme Cass., sez. un., 23 aprile 2009, n. 9661).

2.3. Alla luce di questa giurisprudenza, non avendo nella specie il Comune di San Giuliano impugnato la sentenza della Corte d’appello di Campobasso che ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della pretesa azionata dall’originario ricorrente, avente ad oggetto gli accessori di un credito retributivo, deve ritenersi che si sia formato il giudicato sul punto e l'(eventuale) difetto di giurisdizione del giudice che si è pronunciato nel merito non sia più rilevabile d’ufficio.

D’altro canto il Ministero dell’interno, terzo chiamato in garanzia impropria dal Comune convenuto, non può eccepire il difetto di giurisdizione in riferimento alla causa principale tra il Comune ed il suo dipendente e (ri)mettere in discussione l’affermata giurisdizione del giudice ordinario, ma semmai, potendo svolgere ogni difesa in ordine al rapporto (di garanzia impropria) con il Comune, sul quale si fonda la pretesa di quest’ultimo al rimborso delle somme da erogare al dipendente ricorrente, potrebbe contestare, ove l’avesse fatto in appello, la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere del rapporto di garanzia impropria, che radica una causa scindibile.

Ma – in disparte comunque l’esattezza della pronuncia della Corte d’appello anche sotto questo profilo (cfr. Cass., sez. un., 30 giugno 2008, n. 17767, che, in fattispecie analoga di azione di regresso tra enti pubblici per retribuzioni corrisposte a pubblici dipendenti da un ente ma gravanti sull’altro, ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario) – il Ministero ricorrente censura la sentenza impugnata solo sotto il profilo dell’erronea (a suo avviso) affermazione della giurisdizione in ordine alla pretesa retributiva del ricorrente afferente al rapporto di impiego pubblico con il Comune; censura questa che, per quanto appena rilevato sopra, il terzo chiamato in garanzia impropria non può proporre.

Va quindi ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso dovendo affermarsi in generale, come principio di diritto (ex art. 384 c.p.c., comma 1), che non può eccepire il difetto di giurisdizione in relazione alla causa principale il terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto il quale, non impugnando la pronuncia che abbia affermato la giurisdizione, abbia cosi determinato il giudicato su tale punto.

3. Inammissibile è poi anche il secondo motivo di ricorso.

La Corte d’appello di Campobasso non ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero per una duplice ragione: da una parte ha ritenuto l’eccezione inammissibile, perchè proposta dal terzo chiamato in garanzia impropria (evidentemente sul ritenuto presupposto che il Ministero avesse eccepito – specificamente e solo – la prescrizione del credito retributivo del dipendente del Comune e non già la sua minor debenza, in sede di regresso azionato dal Comune con la chiamata in garanzia, per non aver il Comune eccepito la prescrizione del credito retributivo), e comunque infondata, perchè nella fattispecie il termine prescrizionale era da ritenersi decennale e non già quinquennale.

Il Ministero ricorrente ha censurato solo quest’ultima affermazione, insistendo nel ritenere quinquennale il termine di prescrizione; ma non ha censurato anche la prima affermazione sull'(errato) presupposto che si trattasse di un mero obiter dictum.

Da ciò l’inammissibilità della censura dovendo ribadirsi quanto già ritenuto da questa Corte (ex plurimis Cass., sez. 3^, 11 gennaio 2007, n. 389): qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa.

4. Il ricorso va quindi dichiarato interamente inammissibile.

Sussistono giusti motivi per la compensazione, tra le parti costituite, delle spese di questo giudizio di cassazione in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale sulla questione di giurisdizione e della problematicità della stessa nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso;

compensa, tra le parti costituite, le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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