Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7602 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22126-2015 proposto da:

D.V.G., D.V.I., rappresentati e difesi dagli

avvocati EUGENIO ANTONIO CORREALE e ALESSANDRA TONONI;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GORIZIA 51-B, presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO ZANNINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE MILONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 660/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti D.V.I. e D.V.G. impugnano, articolando due motivi di ricorso, la sentenza n. 660/2015 del 10 febbraio 2015 della Corte d’Appello di Milano, la quale aveva rigettato l’appello avverso la sentenza 18 febbraio 2011 resa dal Tribunale di Monza. Il Tribunale di Monza aveva respinto l’impugnativa della deliberazione assembleare 7 settembre 2009 del Condominio (OMISSIS), proposta dalla condomina M.A., e proseguita dagli eredi di questa D.V.I. e D.V.G.. Il primo motivo di appello principale concerneva il difetto di rappresentanza del Condominio in capo all’architetto G.G., anzichè della Arch. G. s.a.s., società amministratrice del Condominio intimante. Al riguardo, la Corte di Milano ha affermato che la delibera condominiale di nomina dell’amministratore recasse l’indicazione cumulativa della società in accomandita (ovvero della Arch. G. s.a.s. di B.L.) e della persona di G.G. (soggetto diverso dal socio accomandatario di quella), dovendosi, pertanto, intendere la volontà dell’assemblea di conferire il mandato a quest’ultimo, pur connotandolo altresì come socio della società di persone.

Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e dell’art. 1136 c.c., u.c., in quanto il verbale di nomina dell’amministratore si riferirebbe inequivocamente allo “studio Arch. G. & c. s.a.s. in persona dell’Arch. G.G.”. Il secondo motivo di ricorso deduce ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., nonchè omesso esame di fatto decisivo (le fatture emesse dallo studio arch. G. & c. s.a.s.), sempre in relazione alla volontà dell’assemblea di nominare amministratore la società e non la persona fisica.

Il Condominio (OMISSIS), si difende con controricorso.

Ritenuto che il ricorso proposto da D.V.I. e D.V.G. potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il Condominio (OMISSIS) ha presentato altresì memoria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 2.

In via pregiudiziale, va presa in esame la dichiarazione di rinuncia al ricorso presentata da D.V.I. e D.V.G. in data 23.01.2017, con adesione del controricorrente. La rinuncia, giacchè effettuata prima della data stabilita per l’adunanza, deve ritenersi utilmente formulata, operando un coordinamento tra l’art. 380 – bis c.p.c. (come riformulato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), l’art. 390 c.p.c., comma 1 e l’art. 375c.p.c..

Ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3, si compensano tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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