Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7602 del 08/03/2022
Cassazione civile sez. trib., 08/03/2022, (ud. 21/12/2021, dep. 08/03/2022), n.7602
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27032/2014 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
N.G., appresentato e difeso giusta delega in atti
dall’avv. Claudio Lucisano, e dall’avv. Sonia Vulcano, con domicilio
eletto in Roma, presso e nello studio dei ridetti difensori in Roma,
via Crescenzio n. 91;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte n. 603/31/14 depositata il 30/04/2014 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
21/12/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato l’appello dell’Ufficio e quindi confermato la pronuncia della CTP di Torino che aveva sancito la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP 2005;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso il contribuente.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il solo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per avere la CTR subalpina erroneamente ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento, effettivamente notificato ante tempus ma in presenza di ragioni di urgenza;
– il motivo è infondato;
– è ormai ius receptum che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, comporta l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza (Cass., sez. un., 29 luglio 2013, n. 18184);
– dopo qualche iniziale perplessità, la giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nel ritenere che le specifiche ragioni di urgenza non possano identificarsi con l’imminente spirare del termine di decadenza per l’accertamento, del quale la sentenza impugnata, sia pure in narrativa, dà conto (tra varie, vedi Cass.12 agosto 2015, n. 16707; 7 agosto 2015, n. 16602; 15 luglio 2015, n. 14803; 28 marzo 2014, n. 7315; 5 febbraio 2014, n. 2592; 3 febbraio 2014, n. 2279; 3 febbraio 2014, n. 2281; 29 gennaio 2014, n. 1869), giacché è dovere dell’amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale. Altrimenti, si è rimarcato, si verrebbero a convalidare, in via generalizzata, tutti gli atti in scadenza, in contrasto col principio secondo cui il requisito dell’urgenza deve essere riferito alla concreta fattispecie e, cioè, al singolo rapporto tributario controverso; fermo restando, hanno rimarcato le sezioni unite, che spetta all’ufficio l’onere di provarne in giudizio la sussistenza; qualora l’amministrazione deduca, come ha fatto nel caso in esame, quale circostanza di “particolare e motivata urgenza”, il fatto di non aver potuto rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni allegando giustappunto l’imminente scadenza del termini previsti per l’azione di accertamento, l’oggetto della prova va individuato nella oggettiva impossibilità di adempimento dell’obbligo, traducendosi nella circostanza che l’imminente scadenza del termine di decadenza, che non ha consentito di adempiere l’obbligo di legge, sia dipesa da fatti o condotte ad essa non imputabili a titolo di incuria, negligenza o inefficienza (in termini, tra varie, Cass. 10 giugno 2015, n. 11993; 16 marzo 2016, n. 5149; 23 luglio 2020, n. 15755; ancora di recente Cass. 6 maggio 2021, n. 11930);
– manca, nel caso in esame, qualsiasi specifica deduzione da parte dell’Agenzia;
– il motivo, e conseguentemente il ricorso, va quindi rigettato;
– le spese vanno compensate, vista l’evoluzione della giurisprudenza di Legittimità sulla questione posta in ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022