Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7602 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7602 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 11540 del ruolo generale dell’anno
2010, proposto
da
Siderurgica Investimenti s.r.l. e Thissen Alfa Rohstoffhandel
Muenchen Gmbh, in persona del rispettivo legale rappresentante
pro tempore, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale
in calce al ricorso, dagli avvocati Luigi Manzi, Paolo Centore ed
Emanuele Coglitore, domiciliati presso lo studio del primo, in
Roma, alla via Confalonieri, numero 5
-ricorrenticontro
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici
della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia
-controricorrente e ricorrente incidentale—
RG n. 11540/2010

Angelina-

ino estensore

Data pubblicazione: 02/04/2014

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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Liguria, sezione 4°, depositata in data 11 marzo
2009, numero 3 l ;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 17
dicembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;

dogane l’avvocato dello Stato Paola Zerman;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore
generale Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del
ricorso
Fatto
A.T.S. s.r.l. importò corindone artificiale dichiarato di origine
sudafricana, che, secondo l’amministrazione, era, invece, di
origine cinese, soggetto in quanto tale a dazio antidumping.
Ne seguì un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica di
avviso di accertamento definitivo, che la società impugnò.
La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso,
con sentenza che la Commissione tributaria regionale ha
confermato, escludendo qualsivoglia vizio di motivazione nonché
la maturazione del termine decadenziale previsto dall’articolo 11
del decreto legislativo numero 374 del 1990 e facendo leva
sull’esito delle indagini dell’OLAF, che avevano consentito di
acclarare che il processo produttivo al quale era stato assoggettato
il corindone in Sudafrica non consentiva di affermarne l’origine
sudafricana.
Ricorrono le società in epigrafe per ottenere la cassazione della
sentenza, affidando il ricorso a nove motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane, che propone
anche ricorso incidentale affidato ad un motivo.

RG n. l 1540/2010

Angeli

rino estensore

uditi per le società l’avv. Emanuele Coglitore e per l’Agenzia delle

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Le società si difendono con controricorso al ricorso incidentale
e depositano in due riprese memorie ex articolo 378 del codice di
procedura civile.
Diritto

1.- Preliminarmente, va disposta la riunione del ricorso

medesima sentenza.
2.- Prodromico l’esame del ricorso incidentale, col quale
l’Agenzia delle dogane lamenta, ex articolo 360, 1° comma,
numero 3, c.p.c., la violazione dell’articolo 2945 del codice civile e
dell’articolo 75 del codice di procedura civile, ritenendo che sia
inammissibile il ricorso in appello presentato alla Commissione
tributaria regionale da una società che era stata cancellata dal
registro delle imprese in data antecedente a tale presentazione.
3.- Il ricorso incidentale è fondato e va in conseguenza accolto.
È pacifico in atti che la società A.T.S. s.r.l. in liquidazione, della
quale le società ricorrenti erano socie, è stata cancellata dal registro
delle imprese in data 18 dicembre 2006, antecedentemente
all’introduzione del ricorso in appello, depositato in data 7
dicembre 2007.
4.- Trova dunque applicazione il principio di diritto affermato
dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, secondo cui è
principio generale, condiviso dalla giurisprudenza di gran lunga
maggioritaria, quello per cui il giudizio d’impugnazione deve
sempre esser promosso da e contro i soggetti effettivamente
legittimati, ovvero, come anche si usa dire, della “giusta parte”
(Cass., sez.un., 12 marzo 2013, n. 6070).

4 I.- Né è in alcun modo prospettabile l’overi!uling§ul quale è

calibrArultima memoria depositata dalle società.

RG ti. I 1540/2010

Angeli!’ -Maria Perrino estensore

principale e di quello incidentale, in quanto concernenti la

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E ciò in quanto nel 2013 le sezioni unite sono tornate sul tema
della cancellazione ed estinzione delle società, in dichiarata
continuità con le loro pronunzie del 2010 (Cass., sez.un., 22
febbraio 2010, numero 4060, 4061 e 4062), che avevano
perentoriamente sancito l’effetto estintivo della cancellazione dal

di persone.
4.2.-Ne deriva l’inammissibilità dell’appello, proposto dalla
società ormai estinta, che ha innestato un giudizio che non poteva
essere iniziato.
5.- Ne risulta assorbito il ricorso principale.
6.- La sentenza va cassata, in quanto il giudizio di appello
non poteva essere proposto.
6.1. Le particolarità della controversia comportano, peraltro,

la compensazione di tutte le voci di spesa.
per questi motivi
La Corte:
-dispone la riunione del ricorso principale e di quello incidentale;
-accoglie il ricorso incidentale, in esso assorbito quello principale;
-cassa la sentenza impugnata, in quanto il giudizio di appello non
poteva essere proposto;
-compensa tutte le voci di spesa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione
Quinta Civile, il 17 dicembre 2013.

registro delle imprese sia per le società di capitali, sia per le società

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