Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7601 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Q.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GALLO ATTILIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LLOYD NAZIONALE SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona

del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SABOTINO 22, presso lo studio dell’avvocato TARDELLA CARLO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.F., GENERALI SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 391/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

20/10/08, depositata il 14/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 14 marzo 2009 Q.R. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 14 novembre 2008 dalla Corte d’Appello di Napoli, confermativa della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale.

La Lloyd Nazionale S.p.A. in l.c.a. ha resistito con controricorso, mentre la Assicurazioni Generali S.p.A. quale impresa designata F.G.V.S. non ha svolto attivita’ difensiva.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in Cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Giova premettere che il ricorso e’ stilato secondo modalita’ che rendono opinabile persino l’individuazione dei motivi di ricorso, non immediatamente percepibili, ma richiedenti un’attivita’ interpretativa, in palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4 e dell’art. 366 bis c.p.c..

Con un primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 116 e 345 c.p.c.; poi, nello sviluppo delle argomentazioni vi sono riferimenti all’art. 257 c.p.c., agli artt. 408, 331 e 347 c.p.p., all’art. 2700 c.c. In ogni caso l’unico quesito rinvenibile e’ il seguente: Poteva il giudice di secondo grado non ammettere la prova per testi dei carabinieri di Capua che, a loro volta, avevano svolte delle indagini sull’incidente? Poteva il giudice, sempre di secondo grado disattendere a tale richiesta? Un tale quesito si rivela assolutamente astratto. Inoltre, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, non vengono specificati i fatti su cui la prova avrebbe dovuto vertere.

Infine, lo stesso ricorrente ammette (pag. 12 del ricorso) che l’istanza era stata proposta solo in grado d’appello, quindi in palese violazione dell’art. 345 c.p.c. che consente l’ammissione delle sole prove che la parte dimostri non avere potuto incolpevolmente proporre in primo grado o che il Collegio ritenga indispensabili ai fini della decisione. Con il secondo motivo il Q. lamenta difetto di motivazione. La censura non contiene il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e specificare quale parte della motivazione e per quali ragioni presenti il denunciato difetto (di quale tipo? Omissione, insufficienza o contraddittorieta’?). Sostanzialmente assume che se la Corte territoriale avesse valutato il preventivo relativo ai danni posteriori avrebbe rilevato trattarsi di tamponamento. La sentenza impugnata ha spiegato che i preventivi prodotti attestavano danni alle sole parti anteriori della vettura. Si verte, comunque, in tema di accertamento e valutazione di carattere fattuale, cui il giudice di legittimita’ rimane estraneo.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria e supplemento di memoria con allegati documenti; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Premesso che con la memoria ex art. 378 c.p.c. non possono essere offerte prospettazioni ulteriori rispetto al ricorso, si osserva che le argomentazioni addotte con la memoria e con il supplemento non scalfiscono i rilievi contenuti nella relazione, non dimostrano il corretto assolvimento dell’onere processuale di cui all’art. 366 bis c.p.c., implicano apprezzamenti di fatto;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 c.p.c..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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