Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7601 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5215-2016 proposto da:

M.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA, 28 SC

A, presso lo studio dell’avvocato MARCO ALBANESE, rappresentato e

difeso dagli avvocati CLAUDIO COSA, FABIOLA DEL TORCHIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3534/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 31/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott CRUCITTI. ROBERTA.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M.O. di avviso di accertamento, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, relativo ad IRPEF 2008, la Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado, ridusse di Euro 13.788 il reddito accertato.

Avverso la sentenza ricorreva il contribuente affidandosi a quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata. Il ricorrente ha tempestivamente depositato atto, ritualmente notificato alla controparte, di rinuncia al ricorso per avere presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex L. n. 225 del 2016.

Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese attesa la peculiarità della vicenda processuale.

PQM

Dichiara il giudizio estinto.

Compensa integralmente tra le parò le spese processuali.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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