Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7601 del 02/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 7601 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 26116 del ruolo generale dell’anno
2008, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici
della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia

31.e,

s

-ricorrentecontro

Melis Rino
-intimato—
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Sardegna, sede di Sassari, sezione 9°, depositata in
data 5 settembre 2007, n. 148/9/07;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 17
dicembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
RG n. 26116/2008

Angelina

errino estensore

Data pubblicazione: 02/04/2014

Pagina 2 di 5

udito per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Paola
Zerman;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore
generale Giovanni Giacalone, che ha concluso per l’inammissibilità
e, in subordine, per il rigetto del ricorso

In esito ad una verifica fiscale della Guardia di finanza,
l’allora ufficio delle entrate di Tempio Pausania contestò a Rino
Melis un maggior volume non dichiarato di affari nonché l’indebita
detrazione dell’imposta sul valore aggiunta concernente fatture
relative ad operazioni considerate inesistenti. Ne seguì un avviso di
rettifica dell’imposta sul valore aggiunto concernente l’anno
d’imposta 1995.
Il contribuente impugnò l’avviso, ma la Commissione
tributaria provinciale respinse il ricorso, sostenendo che Melis non
avesse adeguatamente provato l’effettivo movimento di merci e la
sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di detrazione.
La Commissione tributaria regionale ha in parte riformato la
sentenza di primo grado, reputando che le giacenze finali di scarti di
lavorazione dovessero essere rapportate ad un peso medio di tappi
prodotti di 3,5 grammi cadauno, là dove ha accolto l’appello della
società in relazione alla legittimità degli acquisti relativi alle
ottantacinque fatture, che, secondo l’ufficio, concernevano
operazioni inesistenti.
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione
della sentenza, affidando il ricorso a quattro motivi.
Il contribuente non spiega difese.
Diritto

RG n. 26116/2008

Angelina-vria erino estensore

Fatto

Pagina 3 di 5

1.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1°
comma, n. 4, c.p.c., l’Agenzia si duole della violazione dell’articolo
53, 1° comma, del decreto legislativo numero 546 del 1992,
lamentando che l’appello della società non conteneva alcuna
censura specifica avverso la sentenza impugnata.

della Corte, in base al quale nel processo tributario, anche qualora
la parte si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e
argomentazioni poste a sostegno della contestazione della pretesa, è
da ritenere assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto
dall’art. 53 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, secondo il quale il
ricorso in appello deve contenere
dell’impugnazione»

«i motivi specifici

e non già «nuovi motivi»;

e ciò in

considerazione del carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un
mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici
della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame
della causa nel merito (in termini, fra molte, Cass. 29 febbraio
2012, n. 3064; Cass. 28 febbraio 2011, n. 4784).
2.-Col secondo motivo, anch’esso proposto ex articolo 360,
1° comma, numero 4, c.p.c., l’Agenzia lamenta la violazione
dell’articolo 112 del codice di procedura civile per extrapetizione,
sostenendo che la Commissione tributaria regionale abbia posto a
fondamento della propria decisione fatti mai dedotti dalle parti e,
segnatamente, i fatti concernenti il peso specifico e la qualità dei
tappi da un lato e il riferimento alla <> dall’altro.

2.1.-11 motivo è infondato e va in quanto tale respinto.

RG n. 26116/2008

Angelina-

stensore

1.1.41 motivo è infondato, in base al consolidato orientamento

Pagina 4 di 5

Sia con riferimento al peso ed alla qualità dei tappi, sia con
riguardo alle circostanze addotte dalla sentenza per spiegare la
mancata risposta o la risposta negativa ai questionari inviati agli
operatori agricoli nei cui confronti erano state emesse le
ottantacinque autofatture cui v’è cenno in narrativa, la sentenza

-nel caso dei tappi, partendo dalla ovvia considerazione che
<>, la sentenza valuta che se il peso di 2.5 grammi per
tappo si riferisce ad un tappo di scarsa qualità, una produzione
commerciale attestata su un prodotto di media qualità richiede un
peso di grammi 3,5 circa per unità di prodotto;
-quanto alle ottantacinque autofatture, la sentenza giustifica
la mancata risposta o l’omessa risposta argomentando da dati
acquisiti, come la mancanza di sanzioni, <>, oltre al fatto, che la
stessa Agenzia riconosce essere stato introdotto in causa, che i
contatti con tali operatori erano tenuti da intermediari.
Nessuna extrapetizione è dunque configurabile.
3.-Col terzo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1°
comma, numero 3, c.p.c., l’Agenzia lamenta la violazione degli
articoli 2697 e 2727 del codice civile, per aver trascurato di
valutare i fatti incontestati, dati dall’inesistenza di alcuni nomi e
partite IVA dei produttori, dei quali Melis sarebbe stato acquirente.
3.1.-11 motivo è inammissibile, in quanto la doglianza relativa

alla violazione del precetto di cui all’articolo 2697 del codice civile
(e del connesso precetto dell’articolo 2727 del medesimo codice) è
configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito
l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta
RG n. 26116/2008

Angelina

ino estensore

opera valutazioni, segnatamente:

1SEINTE DA REGIS17tAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 2614/1986
N, 131 TAB. ALL. B. – N. 5

Pagina 5 di 5

MATERIA ThUBUTAMià

gravata secondo le regole dettate da quella norma; là dove la
censura, come quella in esame, che investe la valutazione (attività
regolata, invece, dagli articoli 115 e 116 c.p.c.) può essere fatta
valere ai sensi del numero 5 del medesimo articolo 360 —in termini,
da ultimo, Cass. 17 giugno 2013, n. 15107.

comma, numero 5, c.p.c., l’Agenzia censura l’omessa o comunque
insufficiente ed illogica motivazione circa i fatti controversi.
4.1.-11 motivo, che presenta profili d’inammissibilità perché
non è corredato di un chiaro e specifico quesito di fatto, pur essendo
la sentenza impugnata, depositata in data 5 settembre 2007,
soggetta al regime dell’articolo

366-bis c.p.c., è comunque

infondato, perché verte su fatto non decisivo.
4.2.-Come si evince dalla parte finale del motivo, la censura
si appunta difatti sulla contestazione delle valutazioni della sentenza
in ordine ad una singola fattura, la numero 1 del venditore-emittente
Gino Mura; contestazione che, essendo circoscritta a tale singolo
elemento, è ininfluente ai fini dell’esito del giudizio.
5.- Il ricorso va in conseguenza respinto.
5.1.-Nulla per le spese, in mancanza di attività difensivatepperroo
per questi motivi

La Corte:
-rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione
Quinta Civile, il 17 dicembre 2013.

4.- Col quarto motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1°

cANcaLERIA

2APR 2R14

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA