Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7600 del 23/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.23/03/2017), n. 7600
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27332-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA
PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABRIZIO VILLA, GUIDO
GALLLANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 565/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LIGURIA, depositata il 12/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. CRUCITTI ROBERTA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale della Liguria -riformando la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente-annullava il provvedimento di diniego di definizione del carico dei ruoli. In particolare, il Giudice di appello riteneva valido il tardivo versamento della seconda rata, tenuto conto della legge (che non prevede una espressa decadenza) e dei possibili disorientamenti causati dal nuovo termine previsto da disposizione successiva.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
La contribuente resiste con controricorso.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, la controricorrente ha depositato memoria. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, laddove la C.T.R. aveva ritenuto che la definizione agevolata fosse valida nonostante il tardivo versamento della seconda ed ultima rata.
1.1. Il ricorso, ammissibile siccome conforme ai dettami di cui all’art. 366 c.p.c., è fondato.
1.2 Si osserva, infatti al riguardo, che l’affermazione del giudice di merito secondo cui l’intempestivo pagamento della seconda rata non farebbe venir meno l’efficacia del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, è errata, in quanto, come questa Corte ha già chiarito, la L. n. 289 del 2002, art. 12, – nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli, emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario – non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e di pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7,8,9,15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario; da ciò discende che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente (in questo senso, le sentenze nn. 20746/10, 24316/10, 2751/12).
In materia è stato, altresì, affermato il principio (cfr. Cass. n. 13697/13; id n. 12090/12; id n. 16078/14) – per cui, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la proroga dal 16.4.04 al 18.4.05 del termine di pagamento della seconda rata del condono L. n. 289 del 2006, ex art. 12, deve ritenersi operante anche per coloro che avevano pagato la prima rata in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003; e che la disposizione contenuta nel D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2, e nel D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g), – che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003, non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12 (tra gli altri), – va interpretata nel senso che per versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari devono intendersi i versamenti immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati in unica soluzione.
1.3. Ma, nel caso in esame, tali ultimi principi risultano inapplicabili, essendo pacifico (per darsene atto le parti nei rispettivi scritti difensivi) che la seconda rata venne pagata solo il 12.3.2010.
2. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per il regolamento delle spese, alla C.T.R. della Liguria.
PQM
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione alla quale demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017