Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7600 del 08/03/2022
Cassazione civile sez. trib., 08/03/2022, (ud. 07/12/2021, dep. 08/03/2022), n.7600
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –
Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1080/2015 R.G. proposto da:
C.P. rappresentato e difeso giusta delega in atti
dall’avv. Claudio Lucisano e dall’avv. Maria Sonia Vulcano con
domicilio eletto presso i ridetti difensori nel loro studio in Roma
via Crescenzio n. 91;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte n. 154/34/13 depositata il 15/11/2013 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
07/12/2021 dal Consigliere Dott. Succio Roberto.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice di secondo grado ha dichiarato improponibile per carenza di interesse il ricorso introduttivo del giudizio avverso l’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRES ed IRAP 2004 notificato alla società Porta di Francia s.r.l., impugnato dal ridetto quale autore della violazione e quindi ritenutosi responsabile a detto titolo della pretesa azionata per sanzioni;
ricorre il contribuente con atto affidato a ben due motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione in vista della fissazione della pubblica udienza; nelle more, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso e istanza di cessata materia del contendere del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, comma 3.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– è in atti la sopradetta rinuncia al ricorso, peraltro sprovvista di prova della avvenuta notifica all’Amministrazione finanziaria;
– in essa si comunica di aver aderito alla definizione agevolata ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 2, e 16 ottobre 2017, n. 148, art. 1, comma 4, e contestualmente (quanto più qui interessa) di rinunciare al ricorso; sussiste quindi il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio: il che determina l’inammissibilità del ricorso;
– le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate;
– non sussistono poi i presupposti per condannare il soccombente al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso risiede in una circostanza sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (in argomento: Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022