Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7600 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7600 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 13031 del ruolo generale dell’anno
2008, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici
della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia
– ricorrente contro
‘t3
Astrogas s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del controricorso,
dagli avvocati Gerardo Vesci e Oscar Pistolesi, domiciliato presso
lo studio del primo, in Roma, alla via di Ripetta, n. 22
-con troricorrente-

RG n. 13031/2008

Angelina-Nfiaria

ij

1ensore

Data pubblicazione: 02/04/2014

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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, sezione 6°, depositata in data 7 maggio
2007, n. 25/6/07;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 17
dicembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

Zerman e per la società l’avv. Emanuele Coglitore, per delega
dell’avv. Gerardo Vesci;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore
generale Giovanni Giacalone, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso
Fatto
Riferisce la narrativa della sentenza che la società
contribuente ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento
oggetto del giudizio in relazione <>, è stata respinta in primo grado,
con sentenza che la Commissione tributaria regionale ha ribaltato,
reputando definita la controversia per l’adesione della contribuente
alla legge sul condono.
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione
della sentenza, affidando il ricorso ad un unico motivo.
La società resiste con controricorso, che illustra con memoria
depositata ex articolo 378 del codice di procedura civile.
Diritto
/.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex articolo 360,
1° comma, numero 3, c.p.c., che, contrariamente a quanto sostenuto
f

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Angelika-M r

no estensore

uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Paola

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in memoria dalla società, rispetta il canone della specificità,
facendo seguito al riepilogo dei fatti rilevanti contenuti nella parte
narrativa del gravame, l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione
dell’articolo 9, 9 0 comma, della legge numero 289 del 2002,
sostenendo che la norma in esame esclude che la definizione

dichiarazioni IVA eseguite ex articolo 54bis del decreto del
Presidente della Repubblica numero 633 del 1972 e possa costituire
titolo per usufruire di una detrazione diversa da quella
originariamente dichiarata.
2.- È infondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso,
proposta dalla società contribuente in quanto la sentenza impugnata,
in cui si legge che <>,si fonda sull’applicazione di una
norma diversa da quella richiamata dalla controparte.

2. /.-Va chiarito che, per un verso, l’interesse ad impugnare
con il ricorso per cassazione, volto a conseguire, attraverso il
richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato
pratico favorevole, richiede l’indicazione in maniera adeguata della
situazione di fatto della quale il ricorrente chiede una determinata
valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice a quo,
asseritamente erronea (Cass., ord. 27 maggio 2011, n. 11731); per
altro verso, l’erronea o anche la mancata indicazione delle
disposizioni di legge di cui si deduce la violazione può comportare
l’inammissibilità del relativo motivo di ricorso, soltanto qualora gli
argomenti addotti non consentano di individuare le norme e i
principi di diritto di cui si denunci la violazione (Cass. 16 marzo
2012, n. 4233).

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Angelina-Ma

estensore

automatica delle imposte possa elidere gli effetti del controllo delle

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2.2.-Nel caso in questione, nel riepilogare i fatti, l’Agenzia dà
conto della presentazione da parte della società di dichiarazione
integrativa a norma dell’articolo 9 della legge numero 289 del 2002;
e la società concorda, in quanto, dopo aver riferito che «il modello
di condono di cui al nostro all. 12 del ricorso di primo grado reca

gli atti pregressi. Definizione dei ritardati od omessi versamenti”>>
-pagina 18 del controricorso- ha insistito -punto 16 del
controricorso-, sugli «effetti preclusivi del condono tombale>>.

2.3.-La situazione di fatto rappresentata in ricorso è dunque
esatta e pienamente corrispondente a quella rappresentata in
controricorso; né è incoerente con quella considerata dalla sentenza,
che soltanto genericamente ha fatto riferimento alla
«presentazione della dichiarazione, ai sensi della Legge 27-122002, n. 289…>>, di guisa che il successivo richiamo della
definizione ai sensi dell’art. 8 può essere catalogato, già in base alla
ricostruzione dei fatti offerta dalle parti, come un mero refuso.

2.4.-Ne consegue che, da un lato, il ricorso, calibrato sulla
violazione della norma applicabile ai fatti sui quali la stessa società
concorda, è pienamente ammissibile e, dall’altro, va respinta
l’eccezione di giudicato interno che la società, in memoria, ha fatto
derivare dalla incongruenza fra la norma di diritto citata in sentenza
e quella denunciata in ricorso.
3.- Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato e va in
conseguenza accolto.

3. /.-Si è riferito in narrativa che la sentenza, sia pure in
maniera stringata, ha dato conto del fatto che la cartella oggetto
d’impugnazione ha fatto seguito all’«intervenuta liquidazione
dell’IVA 2000>>

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e, dunque, implicitamente, ma

Angeli a-M •

rrino estensore

l’intestazione “Dichiarazione per l’integrazione e definizione per

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inequivocabilmente, al controllo automatizzato della relativa
dichiarazione.
3.2.-Trova, quindi, immediata applicazione il 9° comma
dell’articolo 9 della legge numero 289 del 2002, secondo cui
<>.
3.3.- Difatti, va chiarito, la dichiarazione tributaria è atto
direttamente attuativo della legge tributaria, e produce di per sé
un effetto di liquidazione dell’imposta, rispetto al quale l’eventuale
ulteriore liquidazione dell’ufficio, a seguito dell’esercizio del potere
di accertamento formale automatizzato contemplato dall’articolo
54bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 633/72,
non innova, se non per la correzione degli errori materiali e di
calcolo, tanto è vero che il 4° comma della stessa norma adotta il
principio dell’imputazione diretta della liquidazione al dichiarante.
Carenti d’interesse ad agire sono poi le contestazioni
svolte dalla società in ordine alla pretesa intangibilità del credito
evidenziato nella dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta
1998.
4.1.-E ciò in quanto la società non contesta, anzi, riconosce
che:
-non ha trovato la documentazione d’invio della
dichiarazione IVA 2000 per l’anno d’imposta 1999 (pagina 3 del
controricorso), così fornendo riscontro all’affermazione

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AngelinaiMar

estensore

controllo formale in base rispettivamente all’articolo 36-bis ed

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dell’Agenzia secondo cui <>(pagina 2 del ricorso);
-la notifica della cartella di pagamento è stata preceduta dalla

rende noti gli esiti automatizzati eseguiti sulle dichiarazioni
trasmessele automaticamente e viene inviata al contribuente per
consentirgli di fornire chiarimenti o di regolarizzare la propria
posizione>> (pagine 12-13 del controricorso).
In definitiva, la società riconosce non soltanto di non aver 6 wro
prova di aver esposto il credito nella dichiarazione precedente a
quella oggetto del controllo formale, ma anche che l’esito del
controllo formale è stato oggetto di invito al contraddittorio.
4.2.- In particolare, è irrilevante l’obiezione mossa in
controricorso, secondo cui, contrariamente a quanto sostenuto
dall’Agenzia, il credito in questione deriva dall’esercizio 1998 e
non già dall’esercizio 1999, e ciò in quanto la circostanza dirimente
sta nel fatto che in relazione all’esercizio 1999, ossia in relazione
all’anno successivo a quello in cui è emersa l’eccedenza detraibile,
la dichiarazione non risulta presentata e, quindi, non è stato
computato l’importo dell’eccedenza in detrazione, come prescrive
l’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72.
Si è così determinata la maturazione della preclusione.
4.3.- Non sussiste, peraltro, già in astratto, il rischio
d’indebito arricchimento dell’erario paventato in controricorso.
Indubbiamente, come sostiene la società, la mancata
esposizione del credito Iva nella dichiarazione annuale non
comporta la decadenza dal diritto di far valere tale credito, purché

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