Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 760 del 19/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 19/01/2021), n.760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11881/2017 R.G. proposto da:

Comune di Borgaro Torinese, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II 18,

presso l’avv. Giuseppe Pecorilla, rappresentato e difeso dall’avv.

Antonio Chiarello giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Immobiliare Piane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Liegi 32, presso

l’avv. prof. Marcello Clarich, rappresentata e difesa dagli avv.ti

prof. Marco Miccinesi, Francesco Pistolesi e Marco Allena, giusta

delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Regionale del Piemonte

(Torino), Sez. 4, n. 155/04/17 del 25 gennaio 2017, depositata il 26

gennaio 2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre

2020 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le

parti non hanno depositato memoria.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione del diniego di rimborso per IMU riferita all’anno 2012 presentata dalla società contribuente sulla base della pretesa esenzione per l’anno in oggetto per gli immobili alla cui produzione e scambio è diretta l’attività di impresa (c.d. immobili merce);

2. Il giudice tributario adito rigettava il ricorso, ma la decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe, la quale secondo una lettura costituzionalmente orientata del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 9-bis, riteneva applicabile anche per il 2012 l’esenzione IMU per gli Immobili merce. Avverso tale sentenza l’ente locale propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste la società contribuente con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale condizionato con unico motivo.

3. Con i due motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi sul piano logico-argomentativo la parte ricorrente contesta la fondatezza e la stessa legittimità della interpretazione c.d. “costituzionalmente orientata” della normativa IMU relativa alla questione oggetto del giudizio posta dal giudice d’appello alla base del suo convincimento.

4. Si tratta di una censura nel suo complesso fondata in quanto ci si trova di fronte ad una normativa che istituisce agevolazioni fiscali – addirittura una esenzione – le quali non solo, come insegna il costante orientamento di questa Corte, sono di stretta interpretazione, ma anche impegnano la discrezionalità del legislatore cui spettano le scelte di politica economico-fiscale delle quali le agevolazioni e le esenzioni sono uno strumento di attuazione. Nel caso di specie la volontà del legislatore si è peraltro espressa chiaramente, stabilendo (D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 2, lett. a)) una precisa decorrenza – il 1 gennaio 2014 – per l’esenzione IMU dei c.d. “immobili merce” e cioè “i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”. La stessa norma, al comma 1, prevedeva che per l’anno 2013 in relazione ai suddetti immobili non fosse dovuta la seconda rata dell’IMU, stabilendo espressamente che rimanesse dovuta la prima rata. Per gli stessi immobili era in precedenza invece prevista riguardo all’IMU la facoltà per i comuni di “ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento… per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori”.

5. Tutto questo configura un assetto normativo rispetto al quale la sentenza impugnata non trova supporto che ne possa giustificare le conclusioni ove non si pensi ad un vero e proprio intervento del giudice non “come interprete” (sia pur “costituzionalmente orientato”) ma “come legislatore”.

6. Le stesse argomentazioni fin qui sviluppate chiariscono allo stesso tempo le ragioni di manifesta infondatezza dell’eccezione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 2 e del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, commi 2 e 9 bis, dedotta nell’unico motivo di ricorso incidentale, che deve esser quindi respinto.

7. Pertanto deve essere accolto il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere cassata e, ricorrendone le condizioni, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della società contribuente.

8. L’assenza di precedenti giurisprudenziali specifici giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e nel merito rigetta il ricorso originario della società contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021

 

 

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