Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 760 del 16/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 760 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Ud. 08/11/2013

sul ricorso 7999-2008 proposto da:
DI

DIO

MARIO

elettivamente PU

DDIMRA63E29C351D,

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo
studio dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO, rappresentato
e difeso dall’avvocato ALOISI STEFANO giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

AURORA

ASSICURAZIONI

S.P.A.

GIA’

WINTERTHUR

ASSICURAZIONI S.P.A. 05538250969, in persona del suo
procuratore speciale, dott.ssa GIOVANNA GIGLIOTTI,

Data pubblicazione: 16/01/2014

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI 55,
presso lo studio dell’avvocato CORBO’ F. MARIA,
rappresentata e difesa dall’avvocato BARRESI
SALVATORE giusta delega in atti;
MUZIO

MARIO

MZUMRA60E15C351B,

elettivamente

studio dell’avvocato GIUFFRIDA ROBERTO, rappresentato
e difeso dall’avvocato PORTO ROBERTO giusta delega in
atti;
– controricorrenti nonchè contro

SPAMPINATO MARIA SPMMCR67B63C351Y, AURORA ASSIC
S.P.A. GIA’ MEIEAURORA S.P.A. GIA’ MEIE ASSIC
05538250969, INPS 8007850587, FONDIARIA SAI S.P.A.
GESTIONE FGVS REG. SICILIA 00818570012;
– intimati –

sul ricorso 9858-2008 proposto da:
INPS 8007850587, in persona del legale rappresentante
pro tempore Avv. GIAN PAOLO SASSI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso lo
studio dell’avvocato POTI MARIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato TRIOLO VINCENZO
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

MUZIO

MARIO

MZUMRA60E15C351B,

2

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo

domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo
studio dell’avvocato GIUFFRIDA ROBERTO, rappresentato
e difeso dall’avvocato PORTO ROBERTO giusta delega in
atti;
AURORA ASSIC. S.P.A. GIA’ MEIE ASSIC. 05538250969, in

dott.ssa GIOVANNA GIGLIOTTI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GENOVA 30, presso lo studio
dell’avvocato GUGLIELMINO NICOLA ENRICO,
rappresentata e difesa dall’avvocato CARAGLIANO
SALVATORE giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

DI DIO MARIO DDIMRA63E29C351D, SPAMPINATO MARIA
SPMMCR67B63C351Y, FONDIARIA SAI S.P.A. 00818570012,
AURORA ASSIC. S.P.A. GIA’ WINTERTHUR ASSIC. S.P.A.
05538250969;
– intimati –

sul ricorso 10280-2008 proposto da:
AURORA ASSIC. S.P.A. 01417330154, in persona del suo
rappresentante legale pro tempore, dott.ssa GIOVANNA
GIGLIOTTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GENOVA 30, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMINO
NICOLA ENRICO, rappresentata e difesa dall’avvocato
CARAGLIANO SALVATORE giusta delega in atti;
– ricorrente –

3

persona del legale rappresentante pro tempore,

contro

MUZIO

MARIO

MZUMRA60E15C351B,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo
studio dell’avvocato GIUFFRIDA ROBERTO, rappresentato
e difeso dall’avvocato PORTO ROBERTO giusta delega in

– controricorrenti nonchè contro

SPAMPINATO MARIA SPMMCR67B63C351Y, EX WINTERTHUR
05538250969, INPS 8007850587, FONDIARIA SAI S.P.A.
00818570012, DI DIO MARIO DDIMRA63E29C351D;
– intimati –

sul ricorso 11030-2008 proposto da:
MUZIO

MARIO

MZUMRA60E15C351B,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo
studio dell’avvocato GIUFFRIDA ROBERTO, rappresentato
e difeso dall’avvocato PORTO ROBERTO giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

AURORA

ASSIC.

S.P.A.

GIA’

MEIEAURORA

S.P.A.

05538250969, in persona del suo rappresentante legale
pro tempore, dott.ssa GIOVANNA GIGLIOTTI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GENOVA 30,
presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMINO NICOLA
ENRICO, rappresentata e difesa dall’avvocato

4

atti;

CARAGLIANO SALVATORE giusta delega in atti;
– controricorrente
nonchè contro

SPAMPINATO MARIA CARMELA SPMMCR67B63C351Y, AURORA
ASSIC. S.P.A. GIA’ WINTERTHUR ASSIC. S.P.A.

INPS 8007850587, DI DIO MARIO DDIMRA63E29C351D;
– intimati –

avverso la sentenza n. 198/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 06/03/2007 R.G.N. 559/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/11/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI per delega;
udito l’Avvocato ANGELO LANZILAO per delega;
udito l’Avvocato ROBERTO PORTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS, previa riunione dei
ricorsi, per il rigetto del ricorso principale e del
ricorso INPS; l’accoglimento del solo 3 ° motivo del
ricorso AURORA e per MEIE; rigettati gli altri
motivi, assorbito il ricorso incidentale di MUZIO.

5

05538250969, FONDIARIA SAI ASSIC. S.P.A. 00818570012,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In data 10 aprile 1986 si verificava in Catania un
incidente stradale che vedeva coinvolti il motociclo condotto
da Mario Di Dio, assicurato con la società MEIE, e
l’autovettura condotta da Mario Muzio, assicurata con la

A seguito di tale evento, Maria Carmela Spampinato, che
viaggiava quale trasportata a bordo della moto condotta dal Di
Dio, citava a giudizio, davanti al Tribunale di Catania, i
conducenti dei due mezzi coinvolti e le rispettive società di
assicurazione, chiedendo il risarcimento dei danni. Le due
società assicuratrici si costituivano, chiedendo il rigetto
della domanda e sostenendo, ognuna, che l’incidente era da
ricondurre a responsabilità esclusiva dell’altro conducente.
Con successivo atto di citazione Mario Di Dio conveniva in
giudizio Mario Muzio e la Savoia assicurazioni s.p.a.,
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti nello
scontro con l’autovettura condotta dal Muzio.
Riuniti i due giudizi, veniva disposta la chiamata in causa
della SAI Assicurazione in qualità di impresa designata dal
Fondo di garanzia per le vittime della strada, mentre
interveniva volontariamente l’Istituto nazionale della
previdenza sociale, chiedendo la condanna del Muzio e della
Savoia assicurazioni, a titolo di surroga, per il pagamento di
prestazioni previdenziali compiuto in favore del Di Dio.
6

società Savoia, poi divenuta Winterthur.

Con sentenza del 29 gennaio 2002 il Tribunale riteneva il
. pari concorso di responsabilità dei due conducenti nella
determinazione del sinistro; accoglieva la domanda della
Spampinato e condannava il Muzio, in solido con la Savoia
assicurazioni, nonché il Di Dio, in solido con la MEIE

113.629,12, nonché delle spese processuali; in accoglimento
della domanda del Di Dio, condannava il Muzio, in solido con la
Savoia assicurazioni, al pagamento della somma di euro
118.809,88, nonché al pagamento della somma di euro 89.631,91 a
favore dell’INPS, con il carico delle spese.
2. La sentenza veniva appellata in via principale dalla
Winterthur s.p.a., succeduta alla Savoia assicurazioni, nonché
in via incidentale da Mario Di Dio, da Mario Muzio, dalla
MEIEAURORA assicurazioni s.p.a., già MEIE s.p.a., da Maria
Carmela Spampinato e dalla SAI assicurazioni s.p.a., mentre
l’INPS chiedeva la conferma della pronuncia, e solo in via
subordinata la modifica di alcune statuizioni della medesima.
La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 6 marzo
2007, in parziale riforma di quella di primo grado, attribuiva
la responsabilità esclusiva del sinistro a carico di Mario Di
Dio; rigettava la domanda avanzata dal medesimo nei confronti
di Mario Muzio e della Winterthur assicurazioni, nonché quelle
avanzate nei confronti delle medesime parti da Maria Carmela
Spampinato e dall’INPS; confermava la pronuncia di condanna in
7

assicurazioni, al pagamento della complessiva somma di euro

solido di Mario Di Dio e della MEIEAURORA s.p.a. al
. risarcimento di tutti i danni patiti dalla Spampinato, nella
stessa misura già riconosciuta dal Tribunale; regolava altresì
le spese processuali.
Rilevava innanzitutto la Corte territoriale, per quanto di

società Winterthur in favore della vettura condotta dal Muzio
non era operante al momento del sinistro, poiché era scaduto il
termine dei quindici giorni ed il premio era stato pagato dal
Muzio solo alle ore 16,30 del giorno 10 aprile 1986, ossia
circa quattro ore dopo il verificarsi del sinistro. Da tanto
conseguiva la fondatezza dell’appello della Winterthur e la
legittimità della chiamata in causa della SAI, quale impresa
designata dal Fondo di garanzia.
Quanto all’appello del Muzio, la Corte – dopo aver superato
la preliminare eccezione di nullità della notifica dell’atto di
citazione dal medesimo prospettata in riferimento al giudizio
di primo grado – ne rilevava la fondatezza. Dall’esame delle
prove raccolte, e in particolare dai rilievi della Polizia
stradale, risultava che l’incidente era da ricondurre a
responsabilità esclusiva del conducente della moto, il quale
aveva tenuto una velocità non consona allo stato dei luoghi e,
per di più, aveva incautamente sorpassato la vettura condotta
dal Muzio che si era incanalata per svoltare a sinistra, in tal
modo andando ad urtare con la parte frontale destra della moto
8

interesse in questa sede, che la polizza assicurativa della

contro la fiancata anteriore sinistra della vettura. Le
deposizioni testimoniali che erano, almeno in parte,
contrarie a detta ricostruzione – venivano ritenute dalla Corte
etnea palesemente compiacenti, e quindi non attendibili.
La Corte, pertanto, riteneva che la somma liquidata dal

carico esclusivo del Di Dio e della sua compagnia di
assicurazione, ossia la MEIEAURORA. L’appello incidentale del
Di Dio, quindi, veniva ad essere superato dall’accoglimento di
quello del Muzio, analogamente a quello del Di Dio nei
confronti della società SAI. In riferimento, poi, all’appello
incidentale della MEIEAURORA s.p.a., il giudice d’appello
riteneva che, pur essendo esatti i rilievi relativi al danno
biologico, la somma effettivamente riconosciuta alla Spampinato
era inferiore a quella riconosciuta in base alle note tabelle
milanesi, sicché la liquidazione doveva essere confermata. Le
domande dell’INPS, infine, erano considerate superate, essendo
stata esclusa ogni responsabilità del Muzio.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catania
propone ricorso principale Mario Di Dio, con atto affidato a
tre motivi.
Propongono ricorso incidentale la Aurora assicurazioni
s.p.a., già MEIE e MEIEAURORA assicurazioni, con atto affidato
a quattro motivi, nonché l’INPS, con atto affidato a due
motivi.
9

Tribunale in favore della Spampinato dovesse essere posta a

Mario Muzio resiste con controricorso contenente ricorso
incidentale condizionato su tre motivi.
Resiste con separato controricorso la Aurora assicurazioni,
già Winterthur s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso
principale.

nonché Mario Muzio, resistono con separati controricorsi ai
ricorsi incidentali delle altre parti.
Mario Muzio ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, occorre procedere alla riunione dei
ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., siccome
proposti avverso la medesima sentenza.
Ricorso principale Di Dio.

1. Per ragioni di economia processuale, conviene esaminare
questo ricorso partendo dal secondo e dal terzo motivo, che
possono essere esaminati congiuntamente.
2. Col secondo motivo del ricorso principale si lamenta, ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod.
proc. civ., violazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla
legge in generale, nonché degli artt. 1362, 1363, 1364, 2054,
2697 e 2700 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 del codice
di procedura civile.
Nell’ampia motivazione a sostegno si rileva che la
ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte d’appello sarebbe
10

La Aurora assicurazioni, già MEIEAURORA assicurazioni,

errata, in quanto basata soltanto sul verbale della Polizia
stradale, senza tenere conto né del fatto che tale documento
ammetteva la possibilità che il sinistro si fosse verificato in
modo diverso, né delle due deposizioni testimoniali che erano
di segno contrario.

cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ.; nell’impossibilità
di accertare con sicurezza l’effettiva dinamica dell’incidente,
la Corte d’appello avrebbe dovuto applicare tale presunzione,
come aveva fatto il giudice di primo grado. Il ragionamento
della Corte sarebbe anche contraddittorio in ordine
all’importanza attribuita al punto d’urto tra i due veicoli ed
alle tracce di abrasioni e striature prodotte dalla moto dopo
l’urto con la vettura. Non sarebbe credibile, infatti, che la
moto le abbia prodotte prima dell’urto, perché lo stesso
verbale della Polizia dimostrerebbe il contrario, ossia che
solo dopo l’urto la moto avrebbe lasciato dette tracce lunghe
circa 25 metri.
Il motivo, inoltre, analizza il contenuto delle due
deposizioni ritenute non credibili dalla Corte territoriale e
perviene alla conclusione che la ricostruzione del sinistro
sarebbe del tutto priva di riscontro probatorio.
3. Col terzo motivo del ricorso principale si lamenta, ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod.

11

In particolare, vi sarebbe contrasto con la presunzione di

1ll.)4

proc. civ., violazione degli artt. 2697 cod. civ., nonché degli
artt. 112, 113 e 343 del codice di procedura civile.
Rileva il ricorrente che la Corte d’appello, ritenendo
superato il suo appello incidentale a seguito dell’accoglimento
di quello incidentale del Muzio, avrebbe omesso di valutare

scritti difensivi del Di Dio, contenuti nella comparsa di
risposta, nella comparsa conclusionale e nella memoria di
replica. Vi sarebbe, pertanto, un’omessa pronuncia ai sensi
dell’art. 112 cod. proc. civ., non avendo il giudice risposto
per intero alle questioni che erano state proposte.
4. Tali motivi sono privi di fondamento.
Costituisce pacifica giurisprudenza di questa Corte il
principio secondo il quale in materia di responsabilità dakA.,
sinistri

derivanti

dalla

circolazione

stradale,

la

ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la
valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono
coinvolti,

l’accertamento e la graduazione della colpa,

l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i
comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso,
integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al
sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle
conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e
coerenza dal punto di vista logico-giuridico (sentenza 23
febbraio 2006, n. 4009, più volte confermata in seguito). Di
12

tutta una serie di considerazioni contrarie riportate negli

recente, il principio è stato ribadito anche in riferimento
alla valutazione della prova liberatoria da parte del
conducente (sentenza 25 gennaio 2012, n. 1028).
Ora, nel caso specifico la sentenza della Corte d’appello
resiste alle censure prospettate, avendo fornito una scrupolosa

la quale appare logica e priva di contraddizioni. Come si è già
detto nella parte in fatto, la Corte territoriale ha posto in
luce le colpe del ricorrente Di Dio (eccesso di velocità in
relazione allo stato dei luoghi ed esecuzione di un’incauta
manovra di sorpasso), precisando che il punto di impatto tra la
moto e la vettura condotta dal Muzio confermava il
convincimento che lo scontro fosse stato determinato proprio da
quella incauta manovra di sorpasso delle auto incolonnate. Il
fatto che la Polizia stradale abbia ipotizzato come

possibile

una diversa dinamica del sinistro, rimasta peraltro priva di
ogni elemento di supporto, non consente di affermare che la
ricostruzione operata dalla Corte etnea sia per questo viziata.
Analoga riflessione va fatta con riguardo alle deposizioni
dei testimoni, che la sentenza in esame ha ritenuto compiacenti
sulla base di una valutazione di merito argomentata in modo
congruo e ragionevole, e come tale insindacabile in questa
sede.
A fronte di simile ricostruzione, il secondo ed il terzo
motivo di ricorso, pur lamentando numerose presunte violazione
13

ricostruzione dei fatti, supportata anche da rilievi tecnici,

di legge, si presentano nella sostanza come censure di vizio di
motivazione. E, in questi termini, si risolvono nella
sollecitazione di questa Corte ad una nuova e non consentita
valutazione delle prove esistenti.
Di tanto sono un evidente riflesso anche i quesiti di

non colgono la ratio decidendi della sentenza: il primo è, in
sostanza, una sequela tautologica di affermazioni che danno per
pacifico ciò che, al contrario, dovrebbe essere dimostrato; ed
altrettanto può dirsi del secondo nel quale, dietro la
prospettazione di un preteso mancato esame delle argomentazioni
a suo tempo proposte con l’atto di appello, non si tiene conto
della valutazione complessiva di tutto il quadro probatorio che -‘
è stato compiuto dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto
non convincente la versione dei fatti compiuta dal Di Dio.
D’altra parte, il terzo motivo di ricorso è in larga misura
ripetitivo del secondo, pur essendo presentato sotto una
diversa veste processuale.
5. Il rigetto del secondo e terzo motivo di ricorso
principale rende superfluo l’esame del primo, nel quale il
ricorrente Di Dio lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione dell’art. 12
delle disposizioni sulla legge in generale, degli artt. 1362,
1363, 1364, 2700, 2709, 27272 e 2729 del codice civile, nonché
degli artt. 115 e 116 del codice di procedura civile. Rileva il
14

diritto formulati alle pp. 30-31 e 39-40 del ricorso, i quali

ricorrente che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere
che la polizza assicurativa del Muzio, stipulata con la Savoia
assicurazioni, poi Winterthur e poi Aurora assicurazioni, non
fosse operativa nel momento del sinistro.
È

evidente,

infatti,

che,

una

volta

riconosciuta

sinistro – elemento che consegue al rigetto dei precedenti
motivi – non ha più alcun interesse stabilire se la vettura
condotta dal Muzio fosse o meno coperta da una assicurazione
operante nel momento del sinistro, posto che il conducente
della vettura è stato assolto da ogni responsabilità e da ogni
conseguente onere risarcitorio.
Sicché il primo motivo del ricorso principale rimane (1k)L
assorbito.

Ricorso incidentale INPS.

6.

Col primo motivo del ricorso incidentale, l’INPS

lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.
civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 2709
cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 del codice di procedura
civile.
Il motivo ripete, con argomentazioni simili, le medesime
censure del primo motivo del ricorso principale.
7.

Col secondo motivo del ricorso incidentale l’INPS

lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.
15

l’esclusiva responsabilità del Di Dio nella determinazione del

civ., violazione degli artt. 2054, 2697 e 2700 cod. civ.,
nonché degli artt. 115 e 116 del codice di procedura civile.
Il motivo ripete, con argomentazioni simili, le medesime
censure del secondo motivo del ricorso principale.
8. Trattandosi di motivi sostanzialmente identici ai primi

proposito di quest’ultimo valgono anche in relazione al ricorso
dell’INPS, che deve essere ugualmente respinto.

Ricorso incidentale Aurora assicurazioni, già MEIEAURORA
già MEIE s.p.a.

9. Col primo motivo del ricorso incidentale, la società
Aurora lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) e n.
5), cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ.,
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
di un punto decisivo della controversia.
Rileva la società di assicurazione che dalle prove raccolte
risulterebbe in modo evidente la responsabilità esclusiva del
Muzio nella determinazione del sinistro. A tanto conducono le
due testimonianze disattese senza motivo dalla sentenza
impugnata.
10. Col secondo motivo del ricorso incidentale, la società
Aurora lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) e n.
5), cod. proc. civ., violazione dell’art. 2054, secondo comma,
cod. civ., dell’art. 116 cod. proc. civ., nonché omessa,
16

due del ricorso principale, le argomentazioni esposte a

insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto
decisivo della controversia.
Data la difficoltà di ricostruzione della dinamica
dell’incidente e considerando che i due testimoni furono
escussi circa dieci anni dopo il fatto, la Corte di merito

Oltre a ciò, la sentenza non si sarebbe attenuta alla regola
dell’art. 116 cod. proc. civ., perché non avrebbe compiuto il
prudente apprezzamento delle prove, pervenendo senza motivo al
riconoscimento della totale assenza di responsabilità in capo
al Muzio.
11. Col terzo motivo del ricorso incidentale, la società
Aurora lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) e n.
5), cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
di un punto decisivo della controversia.
Rileva la società di assicurazione che la condanna posta a
carico del Di Dio avrebbe oltrepassato il massimale di
assicurazione; in assenza di qualsivoglia condanna per
gesti°,

mala

la doglianza, fatta valere in appello, doveva essere

ritenuta fondata. La Corte territoriale non ha pronunciato sul
punto, il che determinerebbe il vizio di omessa pronuncia.
12. Col quarto motivo del ricorso incidentale, la società
Aurora lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3),
cod. proc. civ., violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.,
17

avrebbe dovuto applicare la presunzione di pari responsabilità.

à

sostenendo che l’errore di decisione della Corte d’appello si

.

sarebbe portato dietro anche l’errore sulla condanna alle
spese.
13. Tali motivi di ricorso sono inammissibili, per una
pluralità di ragioni.

nel proprio controricorso, non rispettano la previsione
dell’art. 366-bis cod. proc. civ., norma applicabile nella
specie

ratione temporis.

Essi, infatti, contengono quesiti

plurimi, del tutto generici, che si risolvono in parte nella
enunciazione di una serie di ovvie regole processuali e in
parte in affermazioni che non sono di alcuna utilità ai fini
del decidere. L’intero ricorso è formulato con una tecnica che

I primi tre motivi, come correttamente eccepito dal Muzio

AdA;
non corrisponde a quella che deve essere usata per un ricorso
in cassazione; in esso sono prospettate una serie di censure,
affastellate l’una sull’altra ed intercalate da (presunti)
quesiti di diritto, di talché non è sempre chiaro quale sia il
punto realmente posto all’esame della Corte.
Si osserva, comunque, che i primi due motivi si risolvono
nel tentativo di ottenere da questa Corte una nuova e non
consentita valutazione delle prove esistenti. Il terzo,
relativo al presunto superamento del massimale di
assicurazione, viola anche il disposto dell’art. 366, primo
comma, n. 6), cod. proc. civ., norma introdotta col decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, ed applicabile al ricorso
18

à

in quanto avente ad oggetto una sentenza pubblicata dopo

.

l’entrata in vigore del decreto medesimo. Nel terzo motivo,
infatti, non si indica neppure quale fosse il massimale che la
Corte d’appello avrebbe violato, limitandosi ad affermare che
il presunto superamento sarebbe stato già censurato in sede di

Il quarto motivo, infine, non può neppure considerarsi
tale, giacché la stessa ricorrente ammette che la condanna alle
spese è stata una conseguenza della soccombenza, sicché la
censura sul punto non è autonoma.
Il ricorso incidentale della Aurora assicurazioni è

,

quindi, dichiarato inammissibile.

Ricorso incidentale condizionato Muzio.

14.

Il rigetto del ricorso principale e del ricorso

incidentale dell’INPS consentono di ritenere assorbito il
ricorso incidentale del Muzio, che è condizionato.

Conclusioni.

15. In conclusione, sono respinti il ricorso principale del
Di Dio ed il ricorso incidentale dell’INPS, mentre è dichiarato
inammissibile il ricorso incidentale dell’Aurora assicurazioni
s.p.a., già MEIEAURORA e già MEIE. Il ricorso incidentale
condizionato del Muzio è assorbito.

19

appello, ma senza specificare né dove, né come.

In

considerazione,

della

peraltro,

natura

della

controversia e degli esiti alterni dei giudizi di merito, la
Corte stima equo procedere all’integrale compensazione delle
spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte, riuniti i ricorsi,

rigetta il ricorso principale

e quello incidentale dell’INPS, con
incidentale condizionato del Muzio,

assorbimento del ricorso
dichiara inammissibile

il

ricorso incidentale dell’Aurora assicurazioni s.p.a., già METE
e MEIEAURORA s.p.a., e compensa integralmente le spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, 1’8 novembre 2013.

h

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