Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 760 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. III, 14/01/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 14/01/2011), n.760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – rel. est. Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VIRGILIO 36, presso lo studio dell’avvocato GITTO GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SAMMARTINO DARIO giusta delega

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.C.;

– intimati –

avverse la sentenza n. 19/2005 del TRIBUNALE di SIRACUSA, SEZIONE

DISTACCATA DI AUGUSTA, emessa il 31/01/2005, depositata il 31/01/2005

R.G.N. 224/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2010 dal Consigliere dott. TRIFONE Francesco;

udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso con l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Provvedendo ai sensi dell’art. 700 c.p.c. in procedimento introdotto da S.C. (nella dichiarata qualita’ di amministratore del condominio (OMISSIS)) nei confronti di A.G., chiamato in giudizio nella assunta sua qualita’ di amministratore uscente del medesimo condominio) a seguito di ricorso notificato 1116 febbraio 1999, diretto ad ottenere la restituzione della documentazione contabile relativa all’amministrazione dello stabile, il pretore di Augusta, con ordinanza n. 55615 del 15 marzo 1999, dichiarata la sua incompetenza ratione valoris e denegato il provvedimento d’urgenza, “condannava il ricorrente alla refusione in favore del resistente delle spese di lite”.

Dichiarando di avvalersi di detto titolo esecutivo, A.G., nella sua qualita’ di amministratore del condominio (OMISSIS), agiva in espropriazione forzata in danno di S.C., in proprio, per ottenere quanto assumeva dovuto al condominio medesimo per le spese liquidate con la predetta ordinanza n. 55615 del 15 marzo 1999.

Il debitore esecutato si opponeva alla iniziata esecuzione, deducendo che il titolo esecutivo si era formate non nei suoi personali confronti, ma nei confronti del condominio, in nome e per conto del quale egli aveva agito ai sensi dell’art. 700 c.p.c. L’adito giudice di pace di Augusta accoglieva l’opposizione, considerando che la condanna alle spese non poteva che essere azionata in danno del condominio, cui era riferibile, come debitore, il titolo esecutivo di formazione giudiziale.

La sentenza era impugnata da A.G., nella qualita’ di amministratore del condominio, e l’adito tribunale di Siracusa, pronunciando nella sezione distaccata di Augusta, dichiarava l’appello inammissibile perche’ l’opponente, quale amministratore, non aveva alcun interesse alla causa, essendo il provvedimento di condanna alle spese riferibile alla sua posizione di creditore in proprio delle stesse.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A. G., sempre nella sua qualita’ di amministratore del condominio (OMISSIS), il quale ha affidato l’impugnazione a due mezzi di doglianza.

L’intimato S.C. non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo – denunciando la violazione della norma di cui all’art. 100 c.p.c. ed il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia – il ricorrente deduce che il giudice del merito avrebbe dovuto ritenere che la procedura esecutiva era stata correttamente introdotta dal condominio, per il suo tramite di amministratore, in danno di S.C. in proprio, avendo costui agito in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. sostanzialmente quale soggetto estraneo alla gestione condominiale e, percio’, condannato in proprio a pagare le spese del procedimento speciale definito con la pronuncia di incompetenza del giudice adito.

Con il secondo motivo d’impugnazione – denunciando vizio di motivazione quanto alla ritenuta riferibilita’ del titolo esecutivo al condominio quale debitore – il ricorrente sostiene che il difetto di legittimazione di S.C. a proporre la domanda cautela generica ex art. 700 c.p.c. quale amministratore del condominio doveva essere inequivocabile in conseguenza di successiva decisione del tribunale di Siracusa n. 57005 del 23 settembre 1999, che aveva stabilito che a far data dal 7 agosto 1998 amministratore dell’edificio condominiale di via (OMISSIS) era da considerare esso istante A.G..

I due motivi debbono ricevere la trattazione congiunta, poiche’ le censure proposte riflettono, pur sotto un diverso profilo, la stessa questione concernente l’interpretazione del titolo esecutivo giudiziale posto a base della procedura di espropriazione forzata.

Al fine di stabilire a carico di chi era stata emessa la pronuncia di condanna alle spese del procedimento speciale, il giudice di primo grado ha interpretato il titolo esecutivo nel senso che, avendo S.C. agito nella dichiarata qualita’ di amministratore del condominio (OMISSIS), A.G., per il recupero di quanto liquidatogli all’esito del procedimento ex art. 700 c.p.c. dal pretore di Augusta, avrebbe dovuto esecutivamente procedere in danno del condominio soccombente.

La sentenza di secondo grado detta statuizione ha puntualmente confermato, giacche’ la pronuncia di inammissibilita’ del gravame e’ stata basata sulla medesima lettura del titolo esecutivo, nel senso che il titolare del credito per le spese era A.G. in proprio, il quale, nella diversa ed attuale sua qualita’ di amministratore del condominio, era privo della legittimazione attiva in executivis.

La conclusione viene, ancora in questa sede, contrastata dal ricorrente, il quale assume che, non essendo all’epoca S. C. l’amministratore del condominio – siccome con sentenza definitiva, successivamente emessa in altra controversia, aveva stabilito il tribunale di Siracusa – di tale statuizione il giudice dell’opposizione all’esecuzione avrebbe dovuto tenere conto per farne da essa derivare che la condanna alle spese era da intendere come rivolta nei confronti di S.C. in proprio ed a favore di A.G. nella qualita’ di amministratore dello stabile.

Secondo conforme giurisprudenza di questo giudice di legittimita’ (da ultimo: Cass., n. 4651/2008) spetta al giudice dell’opposizione all’esecuzione – davanti al quale il diritto a procedere ad esecuzione forzata sia contestato sotto il profilo della mancata coincidenza tra il soggetto, nei cui confronti l’esecuzione e’ minacciata ovvero iniziata, e quello contro il quale si e’ formato il titolo esecutivo giudiziale – interpretare il titolo medesimo e tale interpretazione puo’ essere condotta anche al a stregua degli atti del giudizio, in cui il provvedimento costituente titolo esecutivo e’ stato pronunciato.

E’ stato, altresi’, precisato (Cass., n. 24594/2005) che la portata del giudicato, sia esso giudicato esterno od interno, va effettuata con riferimento non soltanto al dispositivo della sentenza, ma anche alla motivazione e che non puo’ escludersi la correttezza di un’indagine diretta ad attribuire rilevanza integratrice alle stesse domande delle parti, nell’assenza di altri elementi idonei ad escludere un’obiettiva incertezza sul contenuto della pronuncia.

Costituisce, infine, indirizzo del tutto pacifico (ex plurimis:

Cass., n. 14727/2001) che l’interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in giudicato, compiuta dal giudice dell’opposizione a precetto o all’esecuzione, si risolve nell’apprezzamento di una mera quaestio facti, come tale incensurabile in sede di legittimita’ se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimita’, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza definitiva, pur ponendosi come “giudicato esterno” (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della lite, bensi’ come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, ma come presupposto fattuale dell’esecuzione, ossi’a come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa.

I suddetti principi di diritto debbono logicamente ricevere applicazione anche qualora il titolo esecutivo non consista in una sentenza, ma sia comunque di formazione giudiziale, nel senso che il relativo provvedimento e’ costituito da una pronuncia emessa in procedimento contenzioso.

Il che e’ esattamente quanto e’ avvenuto nel caso in esame, in cui il giudice del richiesto provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. ha pronunciato la condanna alle spese.

L’art. 91 c.p.c., infatti, trova applicazione con riguardo ad ogni provvedimento, ancorche’ reso in forma di ordinanza o di decreto, che, nel risolvere contrapposte posizioni, elimini il procedimento davanti al giudice che lo emette, quando, in coerenza con il principio di economia dei giudizi, si renda necessario ristorare la parte vittoriosa degli oneri inerenti al dispendio di attivita’ processuale legata da nesso causale con l’iniziativa dell’avversario, per cui la suddetta norma opera non solo nei procedimenti a cognizione piena, ma anche in quelli sommari e cautelari, come nel caso specifico del procedimento promosso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. per l’adozione di provvedimenti d’urgenza, con la conseguenza che, ove la richiesta della parte istante venga respinta, deve essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese processuali in favore dell’intimato che: a quella richiesta abbia resistito (Cass., n. 5469/2001).

Orbene, in applicazione di tutto quanto innanzi, osserva questa Corte che i motivi del ricorso non possono essere accolti.

L’interpretazione del giudice del merito – circa la riferibilita’, dal lato attivo, del titolo esecutivo azionato a A.G. in proprio e non al condominio (OMISSIS) in persona del suo amministratore pro tempore – e’ derivata dalla lettura congiunta del dispositivo e della motivazione del provvedimento di condanna, secondo un iter argomentativo corretto e non censurabile in questa sede, che ha tenuto anche conto del fatto che in quella sede l’eventuale difetto di rappresentanza processuale di S.C. avrebbe integrato un vizio rilevabile d’ufficio, che il giudice adito implicitamente ha ritenuto insussistente.

Ne’ a diversa conclusione avrebbe potuto indurre il giudicato derivante dalla successiva sentenza del tribunale di Siracusa, che il ricorrente propone quale criterio risolutivo della interpretazione del titolo esecutivo nel senso da lui dedotto.

In disparte le due diverse considerazioni che trattasi di questione quivi per la prima volta prospettata e che, sul punte, la censura e’ priva del requisito dell’autosufficienza, non riportando essa il testo di detta sentenza, decisivo, in proposito, e’, comunque, l’argomento che l’interpretazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale, seppure puo’ tener conto degli atti del giudizio in cui esso si e’ formato, non puo’ basarsi anche su statuizioni successivamente intervenute in giudizi diversi.

Il ricorso, pertanto, e’ rigettato senza altra pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, nel quale l’intimato non ha svolto difese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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