Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 76 del 03/01/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 76 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 29914/06 proposto da:

– Carla STABIO;
– Vincenzo STABIO;
– Luciano STABIO
parti tutte rappresentate e difese dall’avv. prof Lucio l. Moscarini e dall’avv. Dario Poto
ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma, via Sesto Rufo n.23 ,
giusta procura in calce al ricorso
Parti ricorrenti-

contro

Giuseppe OLIVA;

Daniela GIULIANI

parti rappresentate e difese dagli avv.ti Nadia Beni e Paola Agostini ed elettivamente
domiciliate presso lo studio della seconda in Roma, lungotevere Dei Mellini n. 35, giusta

procura a margine del controricorso.
– Coniroricorrenti-

-1-1–

Data pubblicazione: 03/01/2013

2N1911 [1r..:/Q

nonché nei confronti di
-Silvio CARGNINO

contro la sentenza n. 585/06 della Corte di Appello di Torino, depositata il 4

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21/11/2012 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Lucio Valerio Moscarini per le parti ricorrenti, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso;

Udito l’avv. Paola Agostini per le parti controricorrenti, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Ignazio Patrone che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Aimo ved. Stabio e Carla Stabio, proprietarie ciascuna di porzioni contigue di un
fabbricato sito in Ciriè, località Cascina Vesco n. 6, con atto notificato il 29 novembre
1990, citarono innanzi al Tribunale di Tc.)rino i coniugi Giuseppe Oliva e Daniela
Giuliani , chiedendone la condanna a ripristinare l’integrità del suddetto edificio,
eliminando gli appoggi o gli innesti eseguiti nel corso di una ristrutturazione del
fabbricato adiacente, acquistato dalle parti convenute nel dicembre 1987, sanando altresì
le conseguenti fessurazioni, con risarcimento dei relativi danni subiti. Svolsero inoltre
una domanda di accertamento dell’inesistenza di una servitù di passaggio carraio sul
proprio fondo.
Le parti convenute si costituirono chiedendo il rigetto delle domande e l’autorizzazione
a chiamare in causa i germani Vincenzo e Luciano Stabio, comproprietari, con Carla
Stabio, di un locale utilizzato come garage e costruito su parte del cortile comune ,
chiedendone la condanna alla rimozione; domandarono altresì la condanna di Carla

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aprile 2006 e notificata il 18 luglio 2006.

Stabio all’eliminazione di una veduta laterale esercitata dal balcone al secondo piano
della porzione di immobile di proprietà esclusiva; instarono infine affinché la medesima
convenuta fosse condannata a convogliare le acque meteoriche del tetto di tale
immobile, al fine di evitarne lo spandimento libero.

A tale causa venne riunita altra, iniziata da Carla, Luciano e Vincenzo Stabio contro gli
Oliva/Giuliani , con la quale i primi avevano chiesto la demolizione di una costruzione
in muratura edificata in aderenza alla facciata sud-ovest del fabbricato di loro proprietà
o, in via subordinata, affinché ne fosse regolarizzata l’apertura realizzata nella parete
verso il cortile; chiesero altresì che i convenuti venissero condannati a far si che
l’apertura del portone dell’autorimessa dei medesimi, non occupasse più, in fase di
apertura, il passaggio esercitato.
A loro volta i convenuti, oltre a contrastare tali richieste, ritenendole infondate, svolsero
domanda riconvenzionale per la eliminazione di una costruzione edificata in aderenza
della facciata sud del proprio fabbricato.
Kffettuata una consulenza tecnica di ufficio ed assunta una prova per testi, l’adito
Tribunale dispose la separazione tra le due cause e decidendo la prima — per quello che
ancora conserva interesse in sede di legittimità – condannò i coniugi Oliva/Giuliani ad
eliminare gli innesti di travi eseguiti nel muro e nella canna fumaria di proprietà delle
Stabio/Aimo ed a ripristinare nello stato precedente tali manufatti; negò la sussistenza
del vantato diritto di passaggio ; dispose altresì per il prosieguo dell’istruttoria per le
altre domande.
I coniugi Oliva-Giuliani proposero appello contro la sentenza sopradescritta ; in quel
giudizio si costituirono Carla, Luciano e Vincenzo Stabic.), in proprio e quali eredi di
.Angela Aimo ; integratosi il contraddittorio con Silvio Cargnino, risultato coerede,
assieme agli appellanti, della Aimo, la Corte di Appello di Torino, con sentenza n.
585/2006: accertò l’avvenuto acquisto per usucapione del diritto di passaggio; ordinò il
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-4—

terzi chiamati si costituirono, opponendosi alle domande.

ripristino del muretto di delimitazione confinaria tra le proprietà di Vincenzo e I.,uciano
Stabio ed il cortile; respinse la domanda di ripristino in relazione alla costruzione di
proprietà di Carla Stabio; ordinò l’eliminazione degli innesti di travi nei muri.
Hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza Carla, Luciano e Vincenzo

hanno resistito con controricorso; il Cargnino non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I

Con il primo motivo viene denunziata la violazione o la falsa applicazione delle

norme sulla capacità a testimoniare del coniuge in regime di comunione di beni con la
dante causa di una delle già parti appellanti — ara. 246 cpc in relazione agli artt. 159 e
189 cod. civ.- nonché di quelle che identificano la sussistenza di un interesse che rende
incapace di rendere testimonianza — artt. 246; 100 e 105 cpc.- sindacando in particolare
il rigetto della relativa eccezione, sollevata sin dal primo grado di giudizio: quanto al
teste Giusto Gianotti, coniuge della dante causa degli appellanti Oliva-Giuliani,
ritengono erronea la statuizione della Corte di Appello che aveva rinvenuto un tnero
interesse di fatto del predetto Gianotti all’esito del giudizio, non considerando in
contrario che, se fosse stata riconosciuta l’esistenza della servitù di passaggi() , la moglie
del predetto teste avrebbe potuto esser chiamata a rispondere per evizione parziale e ciò
avrebbe esposto il patrimoni() caduto in comunione legale al pericolo di un’esecuzione;
quanto poi ai testi Anselmo Boetto e Giovanni Borgo — che erano stati chiamati a
deporre sull’esistenza di un passaggio sulla strada oggetto della servitù — del pari non
sarebbe stato meramente di fatto l’interesse di cui essi erano portatori in quanto,
essendo proprietari di altre porzioni del fabbricato costituente un tempo la Cascina
Vesco ed usufruendo dello stesso passaggio oggetto di rivendicata servitù, sarebbero
stati nella sostanziale posizione delle parti appellate e quindi si sarebbero giovati del
medesimo iter che alle stesse fosse stato riconosciuto a seguito della loro testimonianza.

La

Il motivo non è fondato.

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Stabio sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria; gli Oliva/Giuliani

I.b

Nella fattispecie i profili messi in rilievo dalle parti ricorrenti non sono tali da

incidere sulla capacità a testimoniare: quanto al teste Gianotti, l’interesse di cui lo stesso
avrebbe potuto essere portatore sarebbe stato attuale e non meramente eventuale solo
se le parti acquirenti avessero fatto valere un’azione di evizione nei confronti della

che, a mo’ di esempio, la evidenza del passaggio avrebbe potuto essere considerata nella
determinazione del prezzo di vendita; quanto agli altri testi, l’esistenza del passaggio con
modalità tali da essere oggetto di usucapione in favore dei contro ricorrenti, non
avrebbe contribuito direttamente a far riconoscere un pari loro diritto all’utilizzo di quel
transito e, per altro verso, la loro testimonianza non avrebbe potuto essere utilizzata in
diverso giudizio in cui essi avessero assunto, per ipotesi, la stessa posizione degli attuali
ricorrenti.
— Con secondo motivo, posto in via di subordine al rigetto di quello che precede,
viene denunziata la violazione e falsa applicazione delle norme sulla prova del requisito
dell’apparenza dell’ iter al fine dell’usucapione della servitù di passaggio — artt. 1061 e
1158 cod. civ.–: sostengono al proposito le parti ricorrenti che le testimonianze
compiutamente esaminate dalla Corte di Appello non avrebbero dimostrato il momento
a partire dal quale il passaggio sarebbe stato esercitato su un tracciato che avesse
rivestito gli estremi della visibilità, permanenza e specifica destinazione allo scopo — a
mente dell’art. 1061 cod. civ. — e che quel possesso fosse durato, con quelle modalità,
per il tempo necessario ad usucapirlo.
II.a — 11 motivo non è ammissibile in quanto la delibazione del materiale probatorio
rientra nell’esclusivo potere del giudice del merito e può essere censurata in sede di
legittimità solo se venga ad essere sottoposto ad analisi critica il procedimento logico
seguito dal giudice dell’impugnazione per trarre, da quei dati processuali, le conclusioni
Poste a base della decisione, con riferimento al vizio contemplato dall’art. 360, 1
comma, n. 5 cpc; altro è invece invocare una non corretta interpretazione della regula

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consorte dello stesso ma ciò era una evenienza nient’affatto ineludibile, dal tnomento

juris

come imposto dalla natura del vizio contemplato dall’art. 360, 1 comma, n.3 cpc,

richiamato nel motivo- od una fallace riconduzione della fattispecie concreta in quella
astratta portata dalla norma.

ii.b

Se anche si volesse intendere formulata una censura attinente alla motivazione -in

contenuto pur se non corrispondente alla sua intestazione- il motivo non sarebbe
fondato in quanto non emergerebbe alcuna critica dalla quale possa dedursi che il
ragionamento giudiziale sarebbe stato talmente carente da non consentire la
ricostruzione del proprio iter

da cui il vizio di omessa motivazione- o comunque

avesse determinato una carenza nel collegamento dei vari passaggi argomentativi — da
cui il vizio di insufficiente motivazione — o, infine fosse stato in insanabile contrasto
con le proprie premesse — da cui il vizio di contraddittorietà-: al contrario le parti
ricorrenti ritengono che la valutazione delle prove operata dal giudice dell’appello non
avrebbe considerato degli elementi fattuali che, se correttamente indagati, avrebbero
imposto di ritenere insufficienti i presupposti per raccoglimento della domanda di
usucapione: ma anche in questo caso il giudice del gravame ha dato esauriente
spiegazione delle ragioni per le quali ritenne di accogliere la domanda in questione,
scegliendo lo specifico “peso” argomentativo da attribuire alle varie emergenze
istruttorie (nella fattispecie: le condizioni dei luoghi, la struttura della cascina, le
caratteristiche della strada , rapportandole poi alle testimonianze).
III — Con terzo motivo ( pur se numerato) come primo, con riferimento ad un diverso
capo di decisione, diverso dalla questione dell’usucapione) le parti ricorrenti denunziano
un vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione , laddove la Corte
distrettuale, nell’accogliere l’appello, aveva condannato essi esponenti al ripristino di un
muro, sul presupposto della natura pertinenziale del cortile, a servizio delle porzioni dei
fabbricati: osservano in proposito che, con accertamento) incidentale, la Corte
distrettuale, andando di contrario avviso rispetto) all’opinamento del Tribunale, aveva
ceit-L

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`5-1—

un’ottica sostanzialistica della valutazione del motivo di ricorso, che tenga conto del suo

ritenuto, sulla scorta di una disamina dei titoli di provenienza delle parti, che i danti
causa di essi ricorrenti avessero) inteso come comune il cortile — contraddistinto con il
mappale n. 174 in quanto destinato all’utilità degli immobili che vi si affacciavano.
IV — Con quarto motivo — indicato come secondo nell’ambito del capo di sentenza

la ritenuta esistenza di un nesso di pertinenza sarebbe stata viziata da ultrapetizione in
quanto tale qualitas rei non sarebbe stata dedotta od eccepita dalle controparti che
invece, sul punto, avevano addotto la. diversa tesi della condominialità dell’area, in ciò
trovando un rigetto da parte del Tribunale e della Corte di _Appello.
V — I saminato , per la sua logica pregiudizialità, il quarto motivo se ne apprezza la
fondatezza, con il conseguente assorbimento del mezzo che lo precede.
V.a -Nella narrativa del fatto processuale la Corte di Appello mise in evidenza che il
Tribunale aveva respinto le domande degli Oliva/Giuliani nei confronti di Carla,

Vincenzo e Luciano Stabio di ripristino della situazione dei luoghi allo stato preesistente

alle costruzioni realizzate dagli allora appellati sui fondi identificati con i mappali 175 e
176 , ritenendo, da un lato, che non fosse stato dimostrato il diritto di comproprietà
degli allora appellanti sul cortile e, dall’altro che lo stesso neppure fosse desumibile da
un nesso di pertinenzialità con i beni di proprietà esclusiva, ciò sia perché di tale nesso
funzionale non si era fatta questione durante il giudizio di primo grado, sia perché lo
stato oggettivo dei luoghi non Io avrebbe giustificato.
V.a.l. — L’appello degli Oliva/Giuliani — motivo secondo — era diretto a sindacare tale
conclusione, sostendendo gli appellanti che il Tribunale avrebbe dovuto dare atto della
presunzione di comunione del cortile a’ sensi dell’art. 1117 cod. civ. , distinguendo
peraltro tra il garage, costruito sul mappale 175 ed affacciantesi sul cortile -e che veniva
ad occuparne parzialmente la superficie allorché ne venivano aperte le porte- e gli altri
garages edificati sul mappale 176 che, originariamente era separato dal cortile da un

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attinente alla questione della pertinenzialità del cortile- sostengono le parti ricorrenti che

muro — esterno) alla struttura della cascina \Teseo-, abbattuto il quale si era determinata
una servitù di passaggio a carico della ridetta corte.
V.a.2 . La sentenza di appello, pur dando atto di quanto precede, ritenne che il motivo
diretto a riaffermare la comproprietà degli Oliva/Giuliani sul cortile comportasse di per

primo giudice, in quanto la stessa, se ritenuta sussistente , avrebbe dovuto portare
l’affermazione della comproprietà “derivata” di tale bene rispetto agli altri immobili che
sul medesimo si affacciavano. Concludeva tale esame con un riscontro positivo della
destinazione pertinenziale, avendo cura di rimarcare che non dovesse essere neppure
verificata l’applicabilità al caso di specie della pur richiesta natura comune — a’ sensi
dell’art. 1117 cod. civ. — del cortile ; sulla base poi di questo accertamento aveva escluso
il diritto di ripristino per il garage posto sul tnappale n. 175 — sostenendo che il
problema del restringimento del passaggio, le volte in cui le porte del locale fossero
state aperte, fosse del tutto occasionale e tale da non giustificare la richiesta- ed aveva
invece interpretato la richiesta di riduzione in pristino rispetto agli altri locali posti sul
mappale n. 176 prevedendo la ricostruzione del muro originariamente escludente detto
mappale dal cortile al fine di impedire che le aperture di questi garages verso il cortile
Potessero costituire l’apparenza di una servitù di passaggi() priva di titolo giustificativo e
prevedendo che si praticassero aperture diverse verso la pubblica via — rimarcando
altresì che non era stata avanzata domanda di rispetto delle distanze legali di detti
fabbricati dal limite del cortile.
V.a.3 — Da quanto sopra descritto appare allora fondata la doglianza delle parti oggi
ricorrenti in quanto la Corte del merito aveva non solo immutato la causa petendi rispetto
a quella oggetto del gravame ma cosi operando, aveva violato) il giudicato che si era
formato sull’assenza di un nesso di pertinenzialità in favore del fondo degli
Oliva/ G iuliani

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sé la necessità logica di riesaminare anche la valutazione della pertinenzialità, esclusa dal

VI — La sentenza va dunque cassata in ordine al motivo accolto con rinvia a diversa
sezione della Corte di Appello di Torino che provvederà anche sulle spese del presente
giudizio.

La Corte

sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia -tcl altra sezione della Corte di Appello di
Torino che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2012, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
Civile della Corte di Cassazione.

Accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo e rigetta gli altri; cassa la

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