Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7599 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

PACIFICO PASQUALE, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FORIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 261/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

9/01/08, depositata il 22/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 4 marzo 2009 C.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 22 gennaio 2008 dalla Corte d’Appello di Napoli, confermativa della sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni conseguenti ad insidia stradale svolta nei confronti del Comune di Forio.

L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

2 – L’unico motivo di ricorso risulta inammissibile, poiche’ la sua formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso. Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – Il ricorrente denuncia unicamente violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e, in esito alle argomentazioni addotte a sostegno, chiede alla Corte di stabilire se la domanda di affermazione della responsabilita’ per cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c., nei confronti della P.A. debba essere considerata o meno dal giudice d’appello diversa e nuova rispetto alla domanda originaria nella quale si faccia riferimento sia alla non evitabilita’ e prevedibilita’ dell’insidia, sia alla condotta omissiva dell’ente pubblico per non aver eliminato i pericoli e per non averli segnalati o transennati, allorche’ l’invocazione di tale normativa sia stata specificata nella comparsa conclusionale di primo grado e nel caso in cui si alleghino gli stessi fatti allegati e provati in primo grado e il danno subito, fin dall’atto introduttivo sia riferito all’azione svolta direttamente dalla cosa (strada comunale) senza alcun riferimento espresso all’art. 2043 c.c..

Un tale quesito si rivela astratto perche’ prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata e non postula l’enunciazione di una regola juris diversa da quella esplicitata dalla Corte territoriale. Questa, interpretando la domanda – attivita’ di competenza esclusiva del giudice di merito, eventualmente sindacabile sotto il profilo del vizio di motivazione -ha spiegato che tutto il contenuto dell’atto di citazione di primo grado indicava che la domanda era stata proposta alla stregua dell’art. 2043 c.c.; poi ha dato atto dell’indicazione all’art. 2051 c.c. contenuta nella comparsa conclusionale, ma ne ha rilevato la tardivita’, statuizione non specificamente censurata dal ricorrente; infine, ha evidenziato la diversita’ di prospettazione e di accertamento che caratterizza la domanda proposta ex art. 2043 c.c. rispetto all’azione intrapresa ex art. 2051 c.c. Neppure questa affermazione della Corte territoriale ha formato oggetto di specifica censura da parte del C.. Per completezza si osserva, comunque, che (confronta, per tutte, Cass. Sez. 3^ n 20328 del 2006) va ribadito il principio che la deduzione in primo grado della responsabilita’ dell’ente proprietario della strada sotto il profilo della mancata eliminazione di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), non consente di dedurre tardivamente o in grado d’appello (e meno che mai nel giudizio di legittimita’) la questione della responsabilita’ dello stesso ente a norma dell’art. 2051 c.c., trattandosi di norma che implica, sul piano eziologico e probatorio, nuovi e diversi accertamenti e, quindi, determinando la novita’ della domanda.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie ne’ alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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