Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7599 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27127-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

nonchè contro

B.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3492/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 14/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Doti. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti di B.B. (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Campania ne aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso la decisione di primo grado (favorevole al contribuente), perchè “la firma posta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata AR risulta illeggibile e, alla odierna udienza di trattazione, il rappresentante dell’Ufficio, non comparendo, non ha dato una valida spiegazione alla firma apposta sull’avviso”.

L’unico motivo – prospettante violazione di legge – è manifestamente fondato alla luce del principio affermato da questa Corte (di recente ex multis Ordinanza n. 16289 del 31/07/2015, id n. 9962 del 2010, n. 2421 del 2014) secondo cui “in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l’atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorchè illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell’avviso relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 c.p.c., l’omessa indicazione dell’indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno”.

Ne consegue, pertanto, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla C.T.R. della Campania.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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