Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7599 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 18/03/2021), n.7599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17108-2019 proposto da:

G.E., S.C., S.G., S.E.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli

avvocati SALVATORE MAGGIULLI, VITO BRANCA;

– ricorrenti –

contro

J. SPA, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1199/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano S.E.L., G.E., S.G. e S.C. chiedendo, sulla base della fideiussione prestata da S.E.L. e S.G. in data (OMISSIS) a garanzia delle obbligazioni assunte da Glassiena s.p.a., dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. dell’atto e di data 16 luglio 2012 con cui S.E.L. aveva conferito in trust quattro immobili e quote di partecipazione in società alla moglie G.E., indicando quali beneficiari i figli G. a C.. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello i convenuti soccombenti. Con sentenza di data 20 marzo 2019 la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che, in relazione al motivo di appello secondo cui il Tribunale ritenendo erroneamente non depositate da parte dei convenuti le note conclusive non ne aveva tenuto conto ai fini della decisione, “la violazione procedimentale attribuita al primo giudice è dedotta in maniera generica, non avendo gli appellanti precisato su quali difese svolte negli atti conclusivi verterebbe l’omessa pronuncia e, in ogni caso, insussistente, considerata la funzione della comparsa conclusione di mera illustrazione delle domande ed eccezioni già ritualmente proposte”. Aggiunse che la prova del credito fornita dalla banca era stata contestata solo genericamente, senza puntuale contestazione dei documenti prodotti dall’appellata (fra cui la comunicazione di data 31 maggio 2012 al fideiussore di revoca dell’affidamento bancario concesso alla debitrice principale, con intimazione del pagamento dei debiti maturati fino alla concorrenza della fideiussione), dai quali si evinceva la prova di titolo ed epoca di insorgenza del credito, e che la prova del credito era maggiormente positiva considerando che il decreto ingiuntivo emesso in favore della banca era divenuto esecutivo a seguito del rigetto della relativa opposizione. Osservò ancora che, stante l’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo, risalendo la fideiussione al 2007, legittimamente il giudice di primo grado aveva omesso di verificare l’esistenza di una dolosa preordinazione in capo al debitore.

Hanno proposto ricorso per cassazione S.E.L., G.E., S.G. e S.C. sulla base di tre motivi. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 113, comma 1 e dell’art. 190 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha operato una sorta di degradazione delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica, le quali hanno la funzione di fornire al giudicante ulteriori spunti in diritto e che nell’atto di appello in modo specifico era stato denunciato l’omesso esame della memoria di replica, con la quale erano state formulate ampie ed esaustive contestazioni al contenuto dell’avversa comparsa conclusionale.

Il motivo è inammissibile. La parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell’attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicchè l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (Cass. n. 19759 del 2017; n. 26157 del 2014; n. 4340 del 2010, relativa ad una fattispecie in cui in questione era proprio la memoria di replica). La parte ricorrente ha omesso di denunciare il concreto pregiudizio, essendosi limitata ad affermare che con la memoria di replica erano state “formulate ampie ed esaustive contestazioni al contenuto dell’avversa comparsa conclusionale”, riferimento di cui è del tutto evidente la genericità.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che in relazione alla documentazione prodotta dalla banca erano state mosse specifiche e circostanziate contestazioni, riproposte nell’atto di appello, e che contraddittoriamente per un verso si afferma che la comparsa conclusionale viene definita atto contenente la mera illustrazione delle domande ed eccezioni già ritualmente proposte, per l’altro si conferisce erroneamente un peso rilevante all’omessa contestazione della documentazione prodotta dalla banca.

Il motivo è inammissibile. La censura non coglie la ratio decidendi ed è pertanto priva di decisività. Il giudice di appello non ha fondato la prova del credito sul principio di non contestazione, perchè ha conferito comunque rilevanza probatoria alla documentazione prodotta dalla banca, quale profilo ulteriore rispetto alla rilevata non contestazione, e soprattutto ha considerato rilevante prova del credito il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per il rigetto della relativa opposizione.

E’ bene comunque rammentare che in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore (fra le tante da ultimo Cass. n. 4212 del 2019). Tale rilievo rende ininfluente il contenuto della censura.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che non è possibile cogliere il principio di diritto della sentenza impugnata perchè questa per un verso individua il titolo costitutivo del credito nel decreto ingiuntivo, per l’altro lo identifica nella fideiussione risalente al 2007. Aggiunge che essendo il decreto ingiuntivo successivo all’atto costitutivo del trust doveva essere verificata la dolosa preordinazione in capo al debitore.

Il motivo è inammissibile. La censura è articolata in due submotivi, i quali non intercettano la ratio decidendi. Quest’ultima non è nel senso che il fatto costitutivo del credito sia rappresentato dal decreto ingiuntivo, al quale viene invece attribuito il compito di prova del credito, prova ritenuta particolarmente significativa per il rigetto dell’opposizione all’ingiunzione. Si tratta dunque di censure prive di decisività.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di partecipazione della parte intimata.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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