Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7599 del 02/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 7599 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 12968 del ruolo generale dell’anno
2008, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici
della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia
-ricorrentecontro
s.r.l. Candida, in persona del legale rappresenta pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al controricorso,
dagli avvocati Pasquale Basile e Andrea Manzi, domiciliato presso
lo studio del secondo in Roma, alla via F. Confalonieri, n. 5
-controricorrente-

RG n. 12968/2008

Angelina

Perrino estensore

Data pubblicazione: 02/04/2014

.

Pagina 2 di 6

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, sezione 39°, depositata in data 30 marzo
2007, n. 25/39/2007;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 17
dicembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perfino;

Andrea Manzi;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore
generale Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del
ricorso
Fatto

La società contribuente ricevette un avviso di liquidazione
dell’imposta sul valore aggiunto inerente all’anno d’imposta 1990,
emesso a seguito della definitività dell’avviso di rettifica, che
impugnò, sostenendo di essersi avvalsa della definizione
contemplata dall’articolo 12 della legge numero 289 del 2002.
La Commissione tributaria provinciale dichiarò cessata la
materia del contendere e la Commissione tributaria regionale ha
confermato la sentenza, sostenendo, in relazione all’eccezione di
tardività dei versamenti proposta dall’ufficio, che il primo
versamento era tempestivo e che ) quanto al secondo, qualora non si
reputi operante la proroga prevista dall’articolo 1 del decreto
ministeriale dell’8 aprile 2004, sarebbe configurabile un errore
scusabile a norma della circolare numero 17/E del 21 marzo 2003.
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione
della sentenza, affidando il ricorso a quattro motivi.
La società si difende con controricorso, che illustra con
memoria depositata ex articolo 378 del codice di procedura civile.
Diritto

RG n. 12968/2008

Angelina

ino estensore

udito per la società l’avv. Emanuele Coglitore, per delega dell’avv.

Pagina 3 di 6

1.-

È irrilevante ai fini del decidere l’eccezione

d’inammissibilità del ricorso per cassazione, proposta dalla società
contribuente come derivazione dell’inammissibilità che, a suo dire,
già infirmava il ricorso in appello dell’ufficio.
1.1.-E ciò in quanto le questioni proposte non sono state oggetto

espresso dalle sezioni unite della Corte, secondo cui, allorché la
questione pregiudiziale o preliminare sia stata decisa,
implicitamente o esplicitamente, dal giudice di appello, il riesame
della questione da parte della Corte di cassazione postula la
proposizione di un’impugnazione, che è ammissibile in presenza di
un interesse della parte; interesse che, per la parte totalmente
vittoriosa, sorge nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale
(Cass., sez.un., 6 marzo 2009, n. 5456; Cass., sez.un., 4 novembre
2009, n. 23318 e, da ultimo, Cass., sez.un., 25 marzo 2013, n.
7381).
1.2.-E tale principio vale a maggior ragione nell’ipotesi in

questione, in cui la sentenza d’appello ha confermato quella di
primo grado in relazione ad un punto, concernente la definizione
della lite mediante adesione alla normativa sul condono, introdotto
dalla stessa società.
2.-Ciò posto, va esaminato il primo motivo di ricorso, di
rilevanza assorbente rispetto ai restanti tre, col quale l’Agenzia
delle entrate lamenta, ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c.,
la violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 della legge
numero 289 del 2002, dell’articolo 1 del decreto legge numero 143
del 2003 e dell’articolo 1 del decreto ministeriale 8 aprile 2004,
sostenendo che il secondo versamento, nella specie avvenuto in data

RG n. 12968/2008

Angelina-M:

‘no estensore

di ricorso incidentale: va richiamato sul punto l’orientamento

Pagina 4 di 6

14 aprile 2005, è da ritenere tardivo, con la conseguente inefficacia
della definizione ex articolo 12 della legge numero 289 del 2002.
2. 1.-Va premesso, in fatto, che la società non mostra di
dubitare di quanto asserito dall’Agenzia, ossia che il primo
versamento è avvenuto in data 15 maggio 2003 ed il secondo in

esclude l’epoca dei versamenti dalla materia controversa,
evidenziando l’irrilevanza del secondo motivo di ricorso, che
deduce un vizio di motivazione proprio sul punto.
2.2.-Altresì

irrilevante è la questione concernente

l’interpretazione costituzionalmente orientata della proroga disposta
dall’articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito
con modificazioni dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, rideterminata
col decreto ministeriale indicato in rubrica, sulla quale si diffonde
larga parte del controricorso e in ordine alla quale, tra l’altro, la
Corte si è già pronunciata, con la sentenza 30 maggio 2013, n.
13697.
3.- E ciò perché l’articolo 12 della legge numero 289 del
2002, al quale le proroghe afferiscono, va nel caso in esame
disapplicato, venendosi in materia di imposta sul valore aggiunto.
3.1.-La Corte ha al riguardo rimarcato che il condono
previsto dall’articolo 12 della legge numero 289 del 2002 ha
struttura e funzione diversa rispetto alle altre forme di sanatoria
previste dalla legge n. 289 del 2002, avendo natura clemenziale e
non già premiale, in quanto non attribuisce al contribuente, come
avviene nelle altre ipotesi contemplate dalla legge, il diritto
potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da svolgere
secondo regole peculiari e diverse da quelle ordinarie, del proprio
rapporto tributario.
RG n. 12968/2008

Angelina-Mar

estensore

data 14 aprile 2005 (vedi pagina 10 del controricorso). Il che

Pagina 5 di 6

3.2.-Ciò posto, la forma di definizione in esame, consentendo
di definire la pretesa tributaria in misura ridotta rispetto all’importo
iscritto a ruolo, determina una rinuncia definitiva
dell’amministrazione alla riscossione di un credito già
definitivamente accertato.

con la sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977, alla stregua di un’interpretazione adeguatrice imposta dalla
sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, C-132/06, con
cui, all’esito di una procedura d’infrazione promossa dalla
Commissione europea, è stata dichiarata l’incompatibilità con il
diritto comunitario (in particolare con gli articoli 2 e 22 della
citata sesta direttiva) degli articoli 8 e 9 della medesima legge,
nella parte in cui prevedono la condonabilità dell’IVA alle
condizioni ivi indicate (in termini, Cass., sez.un., 17 febbraio 2010,
n. 3674; Cass. 6 ottobre 2010, n. 20746).
4.- Né la mancanza di deduzioni di parte osta a tali

conclusioni: il principio di effettività comporta l’obbligo del giudice
nazionale di applicare d’ufficio il diritto comunitario, senza che
possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o, nella
specie, il carattere chiuso del giudizio di cassazione (v. in
proposito, tra molte, le sentenze della Corte di Giustizia in cause C312/93, Peterbroeck; C – 430-431/93, Van Schijndel; C – 327/00,
Santex, alle quali si è adeguata la giurisprudenza di questa Corte,
espressa, fra le altre, da Cass., sez.un., 18 dicembre 2006, n.
26948).
4.1.- La disapplicazione dell’articolo 12 della legge numero

289 del 2002 comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione
della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, ad altra
RG n. 12968/2008

Angelina-Mari. ‘err”

-nsore

3.3.-La norma va in conseguenza disapplicata, per contrasto

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

Pagina 6 di 6

MATERIA TRIBUTARIA

sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia,
che esaminerà le questioni rimaste assorbite e ritualmente
riproposte in appello.
per questi motivi
La Corte:

-cassa la sentenza impugnata;
-rinvia, anche per le spese, il giudizio ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione
Quinta Civile, il 17 dicembre 2013.

-accoglie il ricorso;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA