Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7598 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 37, presso lo studio dell’avvocato BARRETTA ALESSANDRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARTINO FRANCESCO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LUSCIANO (CE) in persona del dott. B.G. della

Commissione Straordinaria, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GUIDO D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato MUNGARI MATTEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato AGLIATA GIULIANO, giusta

determinazione del responsabile del settore n. 45 del 12.3.2009, e

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SNC APRILE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 146/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

dell’11.1.08, depositata il 15/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

udito per il ricorrente l’Avvocato Martino Francesco che si riporta

ai motivi del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato Massimo Filippo Marzi (per

delega avv. Giuliano Agliata) che si riporta ai motivi del

controricorso;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 2 marzo 2009 D.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 15 gennaio 2008 dalla Corte d’Appello di Napoli, confermativa della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, tra l’altro, lo aveva condannato, in qualita’ di assessore, a pagare in solido con altri amministratori Euro 7.346,98 e da solo Euro 15.803,58 in favore di Aprile di Santoro Antonio & C. S.n.c. a titolo di corrispettivo per il trasporto di rifiuti solidi urbani, mentre aveva rigettato la domanda nei confronti del Comune di Lusciano.

Quest’ultimo ha resistito con controricorso, mentre la societa’ Aprile non ha espletato attivita’ difensiva.

2 – L’unico motivo di ricorso risulta inammissibile, poiche’ la sua formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 194 e 191 T.U.E.L. Formula una serie di quesiti che non postulano l’enunciazione di un principio di diritto decisivo per il giudizio e, nel contempo, di applicabilita’ generalizzata, ma si incentrano sul dovere del giudice di esporre nella sentenza le motivazioni giuridiche fondanti il proprio convincimento, questione estranea al vizio denunciato, sul tema della legittimazione passiva del Comune, se la normativa citata riconosca gli interventi effettuati tra quelli da riconoscersi al Comune.

Quesiti siffatto si rivelano assolutamente astratti e del tutto svincolati dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha rilevato l’inammissibilita’ per aspecificita’ della censura del D. concernente la prova delle autorizzazioni concesse e dell’attivita’ svolta e l’infondatezza della censura concernente l’estromissione del Comune e la domanda di esserne manlevato in quanto assolutamente carente di specifica motivazione ed estranea al tema della decisione definito in primo grado.

Dalla sintesi di cui sopra emerge chiaramente che il motivo di ricorso per Cassazione e i quesiti sottoposti all’esame delle Corte non riguardano i punti nodali della decisione impugnata.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il resistente ha presentato memoria adesiva alla relazione; entrambe le parti hanno chiesto d’essere ascoltate in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA