Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7598 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26860-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Q.D.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN

TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

DIERNA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE VACCARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1565/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata

il 14/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di Q.D.E. di cartella di pagamento emessa per omessò carente I tardivo versamento di somme da condono ex L. n. 289 del 2002, la C.T.R. della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado di rigetto del ricorso, annullava la cartella di pagamento impugnata per mancata instaurazione del preventivo contraddittorio che riteneva adempimento necessario.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione su tre motivi.

La contribuente resiste con controricorso mentre Serit Sicilia non ha svolto attività difensiva.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due mezzi di ricorso sono inammissibili per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente neppure indicato gli atti dei giudizi dai quali emergerebbero i denunciati errores in procedendo.

2. E’, invece, fondato il terzo motivo (a mezzo del quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5) alla luce dell’orientamento pacifico di questa Corte secondo cui “in tema di riscossione delle imposte, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso” (ex multis, di recente, Sentenza n. 8342/2012; n. 15584/2014). Principi ribaditi anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 24823/2015.

3. Ne consegue, pertanto, in accoglimento del solo terzo motivo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla C.T.R. della Sicilia.

PQM

In accoglimento del terzo motivo, inammissibili il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA