Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7598 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 18/03/2021), n.7598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17080-2019 proposto da:

B.V. CAD-CAM SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore VALTER BOLOGNESI, B.V., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell’avvocato

ILARIA CICCOTTI, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati LEONARDA GENNA, ROBERTO VICINI;

– ricorrente –

contro

3M ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo studio

RAFFAELLI & RUCELLAI, rappresentata e difesa dagli avvocati

ELISABETTA TETI, PAOLO TODARO, MICHELE FRANZOSI, ENRICO ADRIANO

RAFFAELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5285/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.V. CAD-CAM s.r.l. e Valter Bolognesi convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Milano 3M Italia s.r.l. chiedendo accertarsi l’illegittimità della condotta della convenuta. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la parte attrice. Con sentenza di data 29 novembre 2018 la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale, aderendo alla prospettiva di parte appellante circa la qualificazione del rapporto in termini di contratto atipico, che non erano state provate le condizioni contrattuali di cui era stato lamentato l’inadempimento e che condivisibile era la valutazione del Tribunale circa il carattere generico, valutativo ed irrilevante dei capitoli di prova non ammessi. Aggiunse, con riferimento alle condotte inadempienti denunciate (imposizione di prezzi più bassi al cliente finale delle protesi dentarie prodotte dall’appellante su commissione di 3M Italia, con riduzione dei margini di guadagno di CAD-CAM; interruzione della corresponsione dei contributi compensativi; violazione dell’esclusiva territoriale; condotte finalizzate all’esclusione dell’attrice dall’evoluzione del progetto e volte a favorire altro soggetto partecipante al sistema di vendite sul territorio), che tali circostanze non erano suscettibili di prova con i capitoli articolati, ricalcanti la narrativa dell’atto di citazione, e che dalla documentazione prodotta da entrambe le parti, consistente in fatture e numerose e-mail, non emergeva che da parte di 3M vi fosse mai stata un’assunzione di specifiche obbligazioni inerenti un determinato fatturato, uno sviluppo commerciale, o un’esclusiva territoriale per tutta la durata del rapporto, essendo stata quest’ultima assicurata solo fino al 31 dicembre 2005 (molti documenti inoltre prodotti dagli appellanti costituivano proiezioni o valutazioni ipotetiche di costi e margini, o materiali pubblicitari, mentre il testo contrattuale sub doc 5 non era sottoscritto). Osservò inoltre che “proprio la lettura dell’atto introduttivo consente di ritenere come la dedotta violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia sempre riferita a condotte comunque riconducibili ad inadempimenti o violazioni di asserite obbligazioni contrattuali”, sicchè doveva essere confermata la valutazione del Tribunale secondo cui le domande presupponevano un inadempimento contrattuale.

Hanno proposto ricorso per cassazione B.V. CAD-CAM s.r.l. e Valter Bolognesi sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che, stante la genericità dei rilievi, vi è omessa disamina del materiale probatorio, posto che: il documento 5 prova gli impegni contrattuali, provenendo da 3M; il documento 25 conferma gli accordi intercorsi; il documento 8 e le testimonianze R. e Z. confermano la circostanza dell’imposizione dei prezzi; i documenti 13, 14 e 58 dimostrano come all’iniziale coinvolgimento di CAD-CAM era poi seguita la fase in cui era stato privilegiato il rapporto con altro soggetto, con l’arbitraria concessione a quest’ultimo dell’esclusiva, utilizzando, come confermato dai testi, i dati a disposizione di CAD-CAM. Aggiunge che, stante il riferimento generico alle produzioni documentali senza indicarle specificatamente, vi era assenza di motivazione e che per l’omessa valutazione della prova era stato violato l’art. 116.

Il motivo è inammissibile. La censura appare articolata sia sotto il profilo della denuncia di carenza di motivazione sia sotto il profilo della violazione dell’art. 116 c.p.c.. Quanto al primo aspetto, ciò che invero si denuncia è l’omesso esame di prova, dal quale sarebbe scaturito un difetto di motivazione (nel motivo vi è anche un riferimento alla categoria non più vigente di motivazione sufficiente). La carenza di motivazione è dunque l’argomento che si adopera per denunciare in realtà la pretermissione di mezzi istruttori.

A questo proposito va rammentato che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento

o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (fra le tante da ultimo Cass. n. 19011 del 2017 e n. 16056 del 2016).

La censura in punto di valutazione della prova viene proposta anche, come si è detto, dal punto di vista dell’art. 116. Anche a questo proposito va rammentato che in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali,

o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 1229 del 2019 e n. 27000 del 2016). La censura non risulta proposta in tali termini.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di considerare l’abuso di posizione dominante, con la violazione dei doveri di buona fede e correttezza, e che la buona fede costituisce precetto da osservare al di là degli specifici obblighi contrattuali. Aggiunge che in violazione dell’art. 112 risulta omessa la pronuncia su tale ulteriore domanda.

Il motivo è inammissibile. Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi (fra le tante Cass. n. 15367 del 2014). Trattandosi di violazione processuale, compete a questa Corte l’accertamento del fatto processuale dell’omessa pronuncia, sul presupposto però che sia assolto l’onere ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di specifica indicazione di contenuto e sede della domanda nei termini sopra indicati. L’onere processuale non risulta assolto, avendo la parte ricorrente genericamente riferito in sede di sommaria esposizione dei fatti solo che vi sarebbe stata un’istanza di accertamento di illegittimità della condotta “sia sotto un profilo strettamente contrattuale che avuto riguardo alla complessiva sua condotta commerciale, certamente non improntata a correttezza e buona fede”.

E’ appena il caso di aggiungere che, in ordine alla pretesa domanda su cui vi sarebbe stata omessa pronuncia, il giudice di appello ha rilevato che “proprio la lettura dell’atto introduttivo consente di ritenere come la dedotta violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia sempre riferita a condotte comunque riconducibili ad inadempimenti o violazioni di asserite obbligazioni contrattuali”, confermando la valutazione del Tribunale secondo cui le domande presupponevano un inadempimento contrattuale. Alla stregua della ratio decidendi ciò che la parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare non è un’omessa pronuncia su domanda, ma l’erronea per ipotesi interpretazione della domanda, nei limiti in cui è censurabile in sede di legittimità. In tali sensi però non risulta articolata la censura.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

 

 

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