Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7598 del 02/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 7598 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai numeri 106 e 389 del ruolo
generale dell’anno 2012, proposti
da
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura dello
Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, domicilia;
– ricorrente3GY
2
tg,
Alceste

contro
Cantoni s.r.I.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore
-intimata—
per la cassazione delle sentenze della Commissione
tributaria regionale della Lombardia, sezione 22°,

RG numeri 106/2012 e 389/2012
Angelina-Mar PeI

ensore

Data pubblicazione: 02/04/2014

Pagina 2 di 7

depositate in data 5 novembre 2010, numeri 129/22/10 e 128/22/10;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 16
dicembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Lorenzo
D’Ascia;

generale Immacolata Zeno, che ha concluso per l’accoglimento dei
ricorsi

Fatto
La società contribuente, esercente attività di autotrasporto per
conto terzi, ricevette un avviso di pagamento derivante dalla
compensazione, che l’ufficio assumeva tardiva, del credito
d’imposta ad essa spettante sul pagamento delle accise. Ne seguì
un avviso d’irrogazione di sanzioni, autonomamente impugnato.
Le impugnazioni dell’avviso di pagamento e dell’avviso
d’irrogazione delle sanzioni da esso derivanti hanno innestato gli
odierni giudizi.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto
l’impugnazione proposta avverso l’avviso di pagamento, facendo
leva sulla violazione del termine dilatorio contemplato dal 7°
comma dell’articolo 12 dello statuto dei diritti del contribuente ed
ha altresì accolto l’impugnazione proposta avverso l’avviso
d’irrogazione delle sanzioni in base alla considerazione che era
stato annullato il prodromico avviso di pagamento.
Entrambe le sentenze sono state confermate dalla
Commissione tributaria regionale.
Propone distinti ricorsi l’Agenzia delle dogane per ottenere la
cassazione delle sentenze, affidando quello avverso l’avviso di

RG numeri 106/2012 e 389/2012
Angelina aria P

o estensore

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

Pagina 3 di 7

pagamento ad un unico motivo e quello avverso l’avviso
d’irrogazione delle sanzioni a due motivi.
La società non spiega difese.

Diritto
1.- Va preliminarmente disposta la riunione dei due giudizi,

che vedenti tra le medesime parti.
2.- Il primo motivo del ricorso iscritto al numero 389/12,
proposto ex articolo 360, 1° comma, n. 4, logicamente prodromico,
col quale l’Agenzia delle dogane si duole della motivazione
apparente della sentenza impugnata, è infondato e va in
conseguenza respinto.
2.1.-E ciò in quanto l’iter della decisione è, sia pure in
maniera assai stringata, compiutamente espresso con la
considerazione che la sorte dell’avviso d’irrogazione delle sanzioni
è travolta dalla decisione in ordine all’avviso di pagamento,
annullato con separata sentenza.
3.-È, invece, fondato, il secondo motivo del ricorso numero

389/12, corrispondente all’unico motivo del ricorso numero
106/12, proposto ex articolo 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., col quale
l’Agenzia delle dogane deduce la violazione dell’articolo 12, 70
comma, dello statuto dei diritti del contribuente, sostenendo,
anzitutto, che esso non si applichi alla fattispecie, mancandone il
presupposto dell’accesso, della verifica o dell’ispezione nei locali
destinati all’esercizio dell’attività svolta dalla società e, comunque,
che la sua violazione non è sanzionabile con la nullità.
3.1.-L’ambito di applicabilità dei <> stabilite dall’articolo
12 dello statuto dei diritti del contribuente, postula, a norma del 10
RG numeri 106/2012 e 389/2012
Angelina-M. ria Pe

estensore

in quanto avvinti da un stretto nesso di connessione oggettiva, oltre

Pagina 4 di 7

comma della norma, lo svolgimento di «accessi, ispezioni e
verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività
commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali>> del
contribuente.

3.2.-La ragione sta nel fatto che, in questi casi, lo statuto di

contribuente, nei luoghi di sua pertinenza, dando corpo ad una
specifica esigenza di dare spazio al contraddittorio, al fine di
conformare e adeguare l’interesse dell’amministrazione alla
situazrone del contribuente, come delineata dagli elementi raccolti
dall’ufficio grazie alle attività di verifiche, accessi ed ispezioni nei
locali; o ciò in quanto in queste ipotesi è l’amministrazione, in base
ai propri poteri d’impulso, a ricercare gli elementi che reputa utili a
verificare, o ad escludere, la sussistenza di attività non dichiarata.

3.3.-Ed è bene sottolineare che, quando il legislatore ha inteso
estendere l’ambito di applicabilità di questo specifico statuto di
diritti e di garanzie, l’ha espressamente stabilito: è quanto accaduto
in materia doganale, ed in tempi recenti, ad opera del comma 4-bis
dell’art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, numero 374,
che richiama il «rispetto del principio di cooperazione
stabilito dall’articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212» dopo
la notifica all’operatore interessato, «qualora si tratti di revisione
eseguita in ufficio»,

di copia del verbale delle operazioni

compiute, prevedendo che l’operatore interessato possa
«…comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30
giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta
ricezione del verbale, che sono valutate dall’Ufficio doganale
prima della notifica dell’avviso di cui al successivo comma 5».

RG numeri 106/2012 e 389/2012
Angelina-M

diritti e garanzie fa da contrappeso all’invasione della sfera del

Pagina 5 di 7

3.4.- La stessa sentenza delle sezioni unite n. 18184/2013, che
si è pronunciata sulle conseguenze della violazione del termine
dilatorio in questione, d’altronde, espressamente correla il dies a
quo di decorrenza del termine dilatorio in questione al momento del
rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un

dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle

operazioni.
3.5.-Differente è, dunque, l’ipotesi, come quella in esame, in cui
la pretesa impositiva sia scaturita dall’esame degli atti sottoposti
all’amministrazione dallo stesso contribuente e
dall’amministrazione esaminati in ufficio, estranea alla fattispecie
disciplinata dall’articolo 12, 7° comma, della legge n. 212 del 2000
(rispondono ad analoghi principi Cass. 26 settembre 2012, n.
16354, che ha riferito le garanzie previste dall’articolo 12 al solo
soggetto sottoposto ad accesso nonché, da ultimo, Cass. 4 dicembre
2013, n. 22700).
4.- Né si può predicare l’efficacia espansiva della disposizione in

questione a casi come quelli in oggetto, in virtù di principi generali
di rilievo comunitario.
Dopo la sentenza Sopropè (Corte giust. 18 dicembre 2007, C349/07), concernente il microcosmo del diritto doganale, difatti, la
grande sezione della Corte di giustizia, in una controversia inerente
alla reciproca assistenza fra le autorità degli Stati membri in materia
di imposte dirette, ma con chiari riflessi di carattere generale, ha
sottolineato che occorre distinguere,

<>(Corte giust. 22 ottobre 2013, C-276112, Jirì
Sabou, punto 40), giungendo a specificare che
<>, a meno che lo Stato membro estenda il diritto al

Pagina 7 di 7

prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione
contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni,
riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e
documenti>> (articolo 18, 2° comma, del decreto legislativo
numero 504/95, nel testo ratione temporis applicabile).

stabilite dall’articolo 12 esonera il Collegio dall’esame delle
conseguenze derivanti dalla sua violazione.
6.- Entrambi i ricorsi vanno in conseguenza accolti ed entrambe le
sentenze impugnate vanno cassate, con rinvio ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale della Lombardia, affinché svolga
gli accertamenti omessi.
per questi motivi
La Corte:
-dispone la riunione dei ricorsi iscritti al numero 106 del 2012 e 389
del 2012;
-respinge il primo motivo del ricorso iscritto al numero 389 del
2012;
-accoglie nel resto i due ricorsi;
-cassa le sentenze impugnate;
-rinvia il giudizio, anche per le spese, ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 16 dicembre 2013.

5.- L’insussistenza dei presupposti di applicabilità delle garanzie

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA