Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7597 del 30/03/2020

Cassazione civile sez. I, 30/03/2020, (ud. 31/01/2019, dep. 30/03/2020), n.7597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5988/2019 r.g. proposto da:

M.I., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli

Avvocati Tiziana Aresi e Massimo Carlo Seregni, presso il cui studio

è elettivamente domiciliato in Milano, Via Lorenteggio n. 24;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata in

data 22.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/1/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da M.I., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza emessa in data 22.9.2017 dal Tribunale di Milano, con la quale erano state respinte le domande volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e la richiesta protezione sussidiaria ed umanitaria.

La corte territoriale ha infatti evidenziato che l’ordinanza impugnata, pronunciata ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., era stata emessa in data 22.9.2017 e comunicata alle parti in data 27.9.2017, con la conseguenza che l’appello avrebbe dovuto essere notificato entro trenta giorni dalla comunicazione, e cioè entro il 27.10.2018; e che la notificazione della citazione in appello era stata invece effettuata in data 10.1.2018.

2. La sentenza, pubblicata il 22.11.2018, è stata impugnata da M.I. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

2. Il secondo motivo denuncia invece violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Il ricorrente non impugna in alcun modo la ratio decidendi posta a sostegno della dichiarazione di inammissibilità dell’appello, e cioè la rilevata tardività della proposizione dello stesso, rendendo così irrilevanti le ulteriori censure di merito qui proposte.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2020

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