Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7597 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.B.N., D.B.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avv. SANTAGATI ANTONIO, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA, U.A., SARA

ASSICURAZIONI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 456/2008 del TRIBUNALE di GELA del 29.8.08,

depositata il 13/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Antonio Santagati che si riporta

agli scritti;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 26 febbraio 2009 D.B.G. e D.B.N. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 13 settembre 2008 dal Tribunale di Gela, confermativa della sentenza del Giudice di Pace che li aveva condannati, in solido con l’Assitalia, a risarcire il danno conseguente a sinistro stradale subito da V.R., mentre aveva rigettato la loro domanda riconvenzionale svolta nei confronti di costui e della Sara Assicurazioni. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 143 C.d.S., dell’art. 2043 c.c., dell’art. 2054 c.c., comma 2, degli artt. 2727, 2697 c.c., dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 111 Cost., nonchè omessa e insufficiente motivazione.

Al termine dell’esposizione delle argomentazioni a sostegno formulano un quesito di diritto che non da ragione delle numerose violazioni e false applicazioni (che non sono sinonimi) delle norme denunciate e che presuppone l’esame degli atti e la valutazione dei rispettivi comportamenti tenuti dai protagonisti del sinistro. Anche l’indicazione del fatto controverso non è idonea a soddisfare le esigenze perseguite dall’art. 366 bis c.p.c. poichè si sostanzia in una sorta di riassunto dell’iter processuale e non in un momento di sintesi che circoscriva il fatto e specifichi quali parti della sentenza impugnata e per quali ragioni presentino rispettivamente motivazione insufficiente e omessa.

Considerazioni del tutto identiche valgono per il secondo motivo, mediante il quale i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 154 C.d.S., dell’art. 2043 c.c., dell’art. 2054 c.c., comma 2, degli artt. 2727 e 2697 c.c., dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e vizio di omessa e insufficiente motivazione.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; i ricorrenti hanno chiesto d’essere ascoltati in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 c.p.c..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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