Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7597 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 18/03/2021), n.7597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16828-2019 proposto da:

D.A., rappresentata e difesa dagli avvocati GIANCARLO MORO,

RAFFAELE CARDILLI, DARIO ELISA, rappresentata e difesa

dall’amministratore di sostegno avvocato LUCIA COIN e dall’avvocato

GIANCARLO MORO, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G. CESARE,

94, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CARDILLI;

– ricorrenti –

Contro

FINCANTERIERI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LORENA CARLEO, ANTONELLO DI ROSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3297/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.N., vedova D., D.A. e D.E. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia Fincantieri s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno iure proprio per la morte del congiunto D.L. a causa di malattia da esposizione ad amianto contratta sul luogo di lavoro. Il Tribunale adito accolse la domanda condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 130.000,00 a favore del coniuge e di Euro 80.000,00 a favore di ciascuna delle figlie. Avverso detta sentenza proposero appello le attrici. Con sentenza di data 28 novembre 2018 la Corte d’appello di Venezia accolse l’appello, condannando l’appellata al pagamento della somma di Euro 180.000,00 a favore del coniuge (non inferiore, ma prossima ai valori minimi tabellari) e di Euro 100.000,00 a favore di ciascuna delle figlie, le quali alla morte del padre avevano rispettivamente 33 e 48 anni di età, oltre interessi legali. Osservò inoltre la corte territoriale, per quanto qui rileva, che incongrua era stata l’applicazione da parte del giudice di primo grado delle tabelle in uso presso il Tribunale di Venezia, tenuto conto che quelle milanesi prevedevano importi abbastanza più elevati anche nei valori minimi (tabelle del 2018: coniuge 165.960 – 331.920; figlio 165.960 331.920).

Hanno proposto ricorso per cassazione D.A. e D.E. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia erronea applicazione delle tabelle milanesi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, senza alcuna motivazione ed esposizione di alcun argomento a sostegno del criterio adottato, è stata liquidato in favore delle figlie un importo inferiore (del 40%) rispetto ai minimi tabellari.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 e dell’art. 118 att. c.p.c., nonchè degli artt. 2043,2059,1226,2697 e 2728 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere notorio il legame affettivo con il padre, tale da integrare il danno parentale, e che, rispetto alla riduzione del 40% del minimo tabellare, la motivazione è totalmente carente.

Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osservano le ricorrenti che non sono state ammesse le prove testimoniale ritualmente formulate, peraltro relative a circostanze non contestate, e che dalla documentazione sanitaria prodotta si evinceva lo sconvolgimento esistenziale che entrambe le sorelle D. avevano patito a causa della morte del padre.

I primi due motivi, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono manifestamente fondati. Qualora il giudice scelga di applicare i parametri delle Tabelle del Tribunale di Milano, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione (Cass. 14 novembre 2019, n. 29495; 29 maggio 2019, n. 14746; 23 febbraio 2016, n. 3505).

La corte territoriale si è discostata dalla misura minima in modo rilevante senza specifica indicazione delle ragioni della liquidazione adottata. Vi è nella motivazione l’esclusivo richiamo all’età delle appellanti. L’indicazione di un’esclusiva ragione, soprattutto di carattere standard quale quella dell’età, assolve in astratto l’onere giustificativo della scelta fra il minimo ed il massimo. Ove tale indicazione spinga nella direzione della soglia minima, l’ulteriore abbattimento dell’ammontare risarcitorio al di sotto di tale soglia comporta un onere argomentativo in più, nella specie del tutto mancante.

Peraltro la motivazione, come evidenziato nel secondo motivo, tradisce un’intima contraddittorietà, al punto tale da renderla apparente, perchè nonostante le tabelle milanesi siano state espressamente scelte per il maggior importo del valore minimo rispetto alle tabelle in uso nel Tribunale di Venezia, senza fornire adeguata motivazione si è poi optato, quanto alle figlie, per un notevole discostamento rispetto a quel valore minino.

L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento del terzo motivo.

PQM

accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del terzo motivo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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