Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7597 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 08/03/2022), n.7597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 8036 del ruolo generale dell’anno

2021, proposto da:

A.M.G. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa

dall’avvocato Aurora Lucia Corazzini (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

rappresentante per procura C.G., in rappresentanza di

PRELIOS CREDIT SERVICING S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), a sua volta

rappresentante di BCC NPLS 2018 S.r.l., società unipersonale (C.F.:

(OMISSIS)) rappresentata e difesa dall’avvocato Elio Ludini (C.F.:

(OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Chieti in data 1

febbraio 2021, pronunciata nel procedimento iscritto al n. 1505/2020

R.G.;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 12 gennaio 2022 dal consigliere Dott. Tatangelo Augusto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare, A.M.G. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, contestando dapprima la validità della vendita dei beni pignorati avvenuta in data 10 marzo 2020, poi la validità dei relativi successivi decreti di trasferimento e chiedendo, contestualmente, la sospensione della procedura esecutiva.

L’istanza di sospensione è stata respinta dal giudice dell’esecuzione, con ordinanza, in relazione alla quale la A. ha proposto reclamo, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., che il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, ha rigettato.

Avverso tale ultimo provvedimento ricorre la A., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso Prelios Credit Solutions S.r.l..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale la verifica di ammissibilità del presente ricorso straordinario per cassazione, con il quale viene impugnata l’ordinanza del tribunale in composizione collegiale che ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva negato la sospensione dell’esecuzione richiesta ai sensi dell’art. 618 e/o 624 c.p.c..

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, deve senz’altro escludersi che un siffatto provvedimento sia impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

La giurisprudenza di questa Corte è da tempo raccolta consolidata nell’affermare che “e’ inammissibile, sia nel regime dell’art. 624 c.p.c. come riformato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, quanto in quello successivo di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso l’ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell’esecuzione, nell’ambito di un’opposizione proposta ai sensi degli art. 615,617 e 619 c.p.c., nonché avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l’abbia concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell’ambito del giudizio di opposizione” (ex plurimis, tra le più recenti: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25411 del 10/10/2019, Rv. 655372 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 743 del 18/01/2016, Rv. 638218 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1228 del 22/01/2016, Rv. 638416 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1176 del 22/01/2015, Rv. 634301 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 9371 del 28/04/2014, Rv. 630429 – 01).

Il ricorso non offre, del resto, motivi idonei ad indurre a rime-ditare detto indirizzo, cui va data continuità.

E’ appena il caso di osservare che il principio di diritto sopra esposto ha carattere generale e non soffre eccezioni, onde non può in alcun modo condividersi l’assunto della ricorrente per cui, nella specie, il rigetto del suo reclamo avrebbe carattere decisorio e definitivo.

L’inammissibilità del ricorso esime dal richiamare il contenuto delle censure poste a suo fondamento.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

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