Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7597 del 01/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 01/04/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 01/04/2011), n.7597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio sul regolamento di competenza

d’ufficio sollevato dal Giudice di pace di Sondrio con ordinanza in

data 1 luglio 2010, nel proc. N.R.G. 266/2010 tra:

B.G.;

e

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrata;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generate dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso: “nulla osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 10 febbraio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

” B.G. (residente in (OMISSIS)) proponeva opposizione ex art. 204 bis C.d.S. dinanzi al Giudice di pace di Tirano avverso il verbale di accertamento elevato dalla Polizia stradale di Sondrio relativo alla violazione di cui all’art. 126 bis C.d.S., comma 2 per non aver comunicato, nel termine stabilito, i dati del conducente che il (OMISSIS), alla guida del veicolo targ. (OMISSIS) di sua proprietà, era incorso nell’infrazione prevista dall’art. 142 C.d.S..

Il suddetto Giudice di pace, sul presupposto che il luogo della commissione della violazione ascritta al ricorrente con il verbale opposto era quello della sede dell’organo di polizia che aveva proceduto alla contestazione nei suoi riguardi, dichiarava la propria incompetenza territoriale indicando nel Giudice di pace di Sondrio il giudice competente a conoscere del ricorso.

Riassunto tempestivamente avanti a quest’ultimo il giudizio, lo stesso, ritenendo la propria incompetenza territoriale dovendosi identificare il luogo di consumazione dell’illecito dedotto con il ricorso con quello relativo all’ultimo domicilio del contravventore accertato prima della scadenza del termine utile per l’adempimento dell’obbligo sancito dal menzionato art.. 126 bis C.d.S., comma 2 (che, nella specie, trovavasi nel Comune di Sondalo, ricompreso nella circoscrizione giudiziaria del Giudice di pace di Tirano), sollevava conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., rimettendo gli atti a questa Corte.

Il regolamento d’ufficio sollevato nei precisati termini, ammissibile in quanto attinente a criterio di competenza territoriale inderogabile (v. Cass. 16 marzo 2006, n. 5843, ord.), appare, tuttavia, manifestamente infondato con riferimento alle argomentazioni formulate dal Giudice di pace remittente.

Infatti, alla stregua della concorde giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 9 agosto 2007, n. 17580, ord.; Cass. 21 luglio 2010, n. 17208, ord), è territorialmente competente a decidere l’opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 126 bis, comma 2, cod. strada – sanzionante il proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non comunichi nel termine previsto le generalità del conducente a momento della commessa infrazione – il giudice del luogo dove ha sede l’organo di polizia procedente, poichè l’infrazione si consuma nel luogo in cui il soggetto obbligato avrebbe dovuto far pervenire la comunicazione omessa. Pertanto, considerato che, nella specie, identificandosi l’organo di polizia procedente con la Polizia stradale di Sondrio, il conflitto deve essere risolto nel senso dell’affermazione della sussistenza della competenza territoriale del Giudice di pace di Sondrio a conoscere dell’opposizione dedotta nel giudizio di cui trattasi”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il regolamento di competenza deve essere rigettato e va dichiarata la competenza per territorio del Giudice di pace di Sondrio, con conseguente cassazione della pronuncia declinatoria, senza doversi far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese del presente procedimento in cui le parti non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta i proposto regolamento di competenza d’ufficio e, per l’effetto, dichiara la competenza per territorio del Giudice di pace di Sondrio; cassa la pronuncia declinatoria e ordina la riassunzione della causa dinanzi al Giudice dichiarato competente nel termine di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011

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