Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7596 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10621-2015 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAN

GIACOMO PORRO, 8, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO SURIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO GALLO;

– ricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 252/2/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 06/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento, con il quale erano state accertate, a mezzo applicazione degli studi di settore, maggiori IRAP, IVA ed IRPEF dell’anno di imposta 2006, C.S. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che ha depositato atto di costituzione) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, aveva riformato la decisione di primo grado favorevole al contribuente.

Il ricorso è affidato ad unico motivo.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo – rubricato: violazione di legge – eccesso di potere – insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo del giudizio – si censura la C.T.R. per avere, con motivazione carente, accolto il gravame unicamente sulle presunzioni dell’Ufficio risultanti dall’applicazione degli studi di settore.

1.1. La censura è in parte inammissibile in parte infondata. E’ inammissibile laddove si denuncia la sentenza impugnata di motivazione insufficiente e contraddittoria per essere applicabile al ricorso il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato, dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014). E’ infondata laddove il Giudice di appello, con congrua motivazione, ha applicato la normativa di riferimento secondo gli insegnamenti costanti di questa Corte in materia ovvero, dato atto della mancata risposta del contribuente al contraddittorio ha accertato che le prove dallo stesso fornite erano inidonee a superare le presunzioni. (cfr. Cass. n. 3415 del 20/02/2015. “I parametri o studi di settore previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico – induttivo, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento”).

2. Ne consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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