Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7596 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 18/03/2021), n.7596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16482-2019 proposto da:

IMMOBILIARE IPPODROMO SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE DEI MELLINI, 10,

presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO MARINESE, rappresentata e

difesa dall’avvocato RIZZARDO DEL GIUDICE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANALBERICO DE VECCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4980/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Immobiliare Ippodromo s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il Comune di Garbagnate Milanese chiedendo il risarcimento del danno per l’inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata con il Comune medesimo in relazione all’immobile di proprietà dell’attrice. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello principale Immobiliare Ippodromo s.r.l. ed appello incidentale il Comune in ordine alla questione di giurisdizione. Con sentenza di data 19 novembre 2018 la Corte d’appello di Milano rigettò gli appelli.

Premise la corte territoriale quanto segue: in data 19 gennaio 2006 era stata sottoscritta una convenzione fra il Comune e la precedente proprietaria dell’immobile e successivamente era stato rilasciato il permesso di costruire 72 autorimesse interrate, con sistemazione del soprasuolo da asservire a verde pubblico attrezzato e piste ciclabili e con impegno ad ultimare le opere entro il 30 marzo 2009; nell’aprile 2009 i lavori erano stati interrotti e le opere, private e pubbliche, non erano state più terminate; nel maggio 2009 Ippodromo aveva chiesto l’ampliamento della fascia territoriale ove individuare i possibili acquirenti dei box, richiesta non accolta dal Comune trattandosi di clausola prevista nelle NTA; Ippodromo assumeva di avere appreso nel giugno 2013 che la variante urbanistica propedeutica al rilascio del permesso di costruire non era mai entrata in vigore e che il terreno aveva destinazione “agricola” e non “standard” come erroneamente risultante dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato unitamente al permesso di costruire.

Osservò quindi, per quanto qui rileva, che fra l’epoca in cui si erano arrestati i lavori (aprile 2009) ed il 2013, anno di emersione dell’errore della certificazione di destinazione urbanistica, non vi era prova che sussistesse alcun ostacolo a che le opere fossero completate. Aggiunse che “ammettendo anche che vi siano state, come assume l’appellante, delle indecisioni e ripensamenti da parte del Comune circa la destinazione finale delle opere pubbliche nell’area sovrastante i box, resta comunque il fatto che i box non erano stati completati entro il termine del 30 marzo 2009, come era stato previsto nella convenzione”. Osservò ancora che la mancata ultimazione dei box non era dipesa dalla scoperta dell’errore nel certificato urbanistico, sicchè era da escludere il nesso di causalità fra l’errore del Comune ed i danni che l’appellante riconduceva alla mancata vendita dei box e che era stata ripristinata dal Comune la destinazione “standard” per l’area in esame, con la denominazione “servizi privati”, senza che la ricorrente avesse presentato osservazioni o ricorso in relazione all’adozione del nuovo PGT, sicchè doveva concludersi che il Comune aveva sanato la situazione, con possibilità per Ippodromo di ultimare e vendere i box. Aggiunse infine che non vi era prova neanche dei danni lamentati, avendo l’appellante prodotto solo delle manifestazioni di interesse all’acquisto e alla locazione dei box, risalenti al 2009 ed al 2010, prive di significato di per sè, e che non consentivano di ricondurre la mancata conclusione dei contratti all’erronea valutazione (emersa solo nel 2013) della destinazione territoriale indicata dalla PA.

Ha proposto ricorso per cassazione Immobiliare Ippodromo s.r.l. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., nonchè nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e/o illogica, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello, in modo contraddittorio ed illogico, per un verso ha riconosciuto l’esistenza dei ripensamenti ed indecisioni da parte del Comune, che non possono non avere comportato un ritardo nell’esecuzione delle opere, avendo dovuto la costruttrice bloccare l’esecuzione dei lavori in attesa della determinazione finale dell’amministrazione, per l’altro non ha inspiegabilmente attribuito alcuna rilevanza a tali contegni. Aggiunge che Ippodromo non ha mai ricondotto i ritardi al solo errore presente nel certificato urbanistico, ma anche ai suddetti ripensamenti ed indecisioni.

Il motivo è inammissibile. La censura inerisce al giudizio di fatto che in quanto tale non è sindacabile in sede di legittimità, in mancanza di denuncia di vizio motivazionale (che peraltro nel caso di specie avrebbe sofferto i limiti di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 4). Costituisce infatti valutazione riservata al giudice di merito se i ripensamenti ed indecisioni di cui si discorre nel motivo abbiano avuta efficacia causale in relazione ai danni lamentati.

Va peraltro aggiunto che la censura non coglie la ratio decidendi ed è quindi priva di decisività. Il giudice di appello ha affermato che “ammettendo anche che vi siano state, come assume l’appellante, delle indecisioni e ripensamenti da parte del Comune circa la destinazione finale delle opere pubbliche nell’area sovrastante i box, resta comunque il fatto che i box non erano stati completati entro il termine del 30 marzo 2009, come era stato previsto nella convenzione”. Non vi è stato l’accertamento delle “indecisioni e ripensamenti”, ma solo una forma di ragionamento ipotetico in base al quale, pur assumendo la verificazione di tali circostanze, esse sarebbero stato comunque ininfluenti perchè irrilevanti dal punto di vista causale. Non ricorre quindi il vizio di motivazione apparente, cui la ricorrente pare alludere con la denuncia di contraddittorietà della motivazione, e peraltro, anche ipotizzando che un tale accertamento da parte del giudice di merito effettivamente vi sia stato, rientra nella competenza del medesimo giudice di merito, come si è detto, valutarne l’efficacia eziologica. Dunque anche per questo aspetto non è configurabile il vizio di motivazione apparente.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., comma 1, nonchè nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e/o illogica, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che sono state prodotte manifestazione di interesse all’acquisto dei box anche per l’anno 2010, che era il periodo in cui il Comune aveva posto in essere i contegni rappresentati da “indecisioni e ripensamenti” e che comunque la mancata conclusione dei lavori era dipesa non solo dall’errore nella certificazione ma anche da tali contegni. Aggiunge che ai fini della prova del danno le suddette manifestazioni di interesse costituiscono documentazione idonea per la prova del danno.

Il motivo è inammissibile. Anche tale censura inerisce al giudizio di fatto che in quanto tale non è sindacabile in sede di legittimità, in mancanza di denuncia di vizio motivazionale (a parte i limiti di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 4). Come si è detto a proposito del precedente motivo, costituisce valutazione riservata al giudice di merito se i ripensamenti ed indecisioni di cui si discorre nel motivo abbiano avuto efficacia causale in relazione ai danni lamentati. Quanto alla prova del danno, il motivo, pur sempre inerente al giudizio di fatto (e dunque suscettibile di valutazione in termini di inammissibilità), risulta assorbito dall’inammissibilità delle censure relative all’an.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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