Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7596 del 02/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7596 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

LENCI Alfredo, elettivamente domiciliato in Roma, via Timavo n. 3,
presso l’avv. Michele Proverbio, che lo rappresenta e difende giusta delega
in atti;

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.
210/28/06, depositata il 20 dicembre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’ 11

Data pubblicazione: 02/04/2014

dicembre 2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
uditi l’avvocato dello Stato Maria Pia Camassa per la ricorrente e l’avv.
Paolo Romano (per delega) per il controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio
Attilio Sepe, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la

epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello dell’Ufficio e confermata
l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di Alfredo
Lenci, per IRPEF del 1996, con cui era stata determinata, ai sensi dell’art.
82, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, la plusvalenza realizzata a seguito
della cessione di una quota pari al 50% del capitale della s.n.c. Peccati di
Gola; il contribuente aveva, in particolare, tenuto conto di perdite che la
società aveva subito nell’anno in questione, ma l’Ufficio aveva ritenuto che
non fosse stata fornita adeguata prova documentale di tali perdite, avendo il
Lenci presentato un semplice prospetto di calcolo e una fotocopia del
bilancio della società.
Il giudice d’appello ha ritenuto che “la documentazione attestante le
perdite di esercizio della Snc doveva essere richiesta alla società stessa e
non invece al socio, che, come solo obbligo, deve riportare nel mod. 740 la
quota di reddito se il risultato di esercizio risulta positivo o la quota di
perdita qualora il risultato dell’esercizio risulta negativo”.
2. Il Lenci ha resistito con controricorso e memoria.
Considerato in diritto
1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del
ricorso per tardività, in quanto, a fronte del deposito della sentenza avvenuto
il 20 dicembre 2006, la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario in data 4
febbraio 2008 (come risulta dall’attestazione allegata al ricorso) si rivela
tempestiva, essendo detto giorno l’ultimo utile in ragione della sospensione
dei termini processuali nel periodo feriale, pari ad un anno e 46 giorni.
2. Con l’unico motivo del ricorso, l’Agenzia, denunciando la violazione
o falsa applicazione degli arti. 82, comma 5, TUIR (secondo la numerazione
vigente ratione temporis) e 2697 cod. civ., censura la sentenza impugnata
per avere il giudice a quo addossato all’Ufficio l’onere della prova dei costi
2

sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in

(minusvalenze) dedotti dal contribuente e ipotizzato la necessità di acquisire
tale prova presso un terzo (la società) estraneo alla lite.
Formula, pertanto, il quesito “se spetta al contribuente che abbia posto in
essere un’operazione di cessione di quote di una s.n.c. l’onere della prova
circa l’esistenza e l’ammontare del costo o valore d’acquisto delle quote
stesse, ai fini del calcolo delle plusvalenze ai sensi dell’art. 82, comma 5,
del DPR 917/86, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003”.

contribuente, è ammissibile, poiché la questione è stata legittimamente posta
dall’Ufficio in appello, costituendo un’eccezione in senso lato attinente al
fatto costitutivo della pretesa tributaria, non rientrante, quindi, nel divieto di
cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992: da ult., Cass. n. 14486 del 2013 – è
fondato.
Ritiene, infatti, il Collegio che la ratio decidendi della sentenza
impugnata, che si esaurisce nell’affermazione sopra testualmente riportata,
non possa essere condivisa, in quanto è evidente che, in base ai principi
generali, spetta al socio contribuente, il quale intenda far valere – ai fini del
calcolo, ai sensi dell’art. 82, comma 5, cit., della plusvalenza derivante dalla
cessione a titolo oneroso di una quota di partecipazione societaria resistenza di costi o perdite costituenti una minusvalenza deducibile,
l’onere di fornire la prova del fatto che la società abbia effettivamente subito
tali perdite, dovendosi invece escludere che spetti all’Ufficio ricercare detta
prova presso la società (fermo restando che la valutazione dell’idoneità e
dell’adeguatezza della prova documentale a tal fine fornita costituisce
accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di
legittimità sotto il profilo della congruità e logicità della motivazione).
3. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va
cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria
regionale del Lazio, la quale procederà a nuovo esame della controversia,
uniformandosi all’enunciato principio, oltre a provvedere in ordine alle
spese anche del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria
regionale del Lazio.
3

Il motivo — premesso che, contrariamente a quanto eccepito dal

ESENTE DA REGISTRAZIONE

Ai SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

MATF:RIA TBIOUTAKIA

Così deciso in Roma l’ 11 dicembre 2013.

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