Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7596 del 01/04/2011
Cassazione civile sez. VI, 01/04/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 01/04/2011), n.7596
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace
di Avellino con ordinanza R.G. 7213/09 depositata il 14/5/2010, nel
procedimento pendente tra:
C.S.;
MINISTERO DELL’INTERNO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che nulla osserva.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che con ordinanza del 10 aprile 2009 il Giudice di Pace di Palestrina dichiarava la propria incompetenza per territorio in ordine all’opposizione proposta da C.S. avverso cinque verbali di contravvenzione al codice della strada, indicando quale autorità giudiziaria competente il Giudice di Pace di Avellino; quest’ultimo ha formulato istanza di regolamento di competenza, rilevando che nessuna delle violazioni contestate era stata commessa nel territorio del Giudice di Pace di Avellino, a nulla rilevando che in relazione all’ultimo dei verbali l’accertamento era stato effettuato dalla Polizia stradale di Avellino.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
La richiesta va accolta.
Occorre considerare che la competenza territoriale sancita dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 e dall’art. 204 bis C.d.S. è inderogabile:
nella specie, le opposizioni hanno ad oggetto distinti verbali di contravvenzioni commesse in diversi territori, per cui la competenza deve radicarsi con riferimento al luogo in cui la violazione è stata commessa ovvero, quando le violazioni siano state compiute nel territorio di competenza di più autorità, in relazione al luogo dell’accertamento dell’inizio della condotta illecita.
Pertanto, deve dichiararsi – con riferimento a ciascuna delle contravvenzioni contestate – la competenza per territorio dei giudici di pace nella cui circoscrizione territoriale si è verificata la condotta illecita contestata.
Non va adottata alcuna statuizione in ordine al regolamento delle spese processuali, atteso che, a prescindere dalla considerazione che non è stata compiuta dalle parti alcuna attività difensiva, la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio promovibile a mente dell’art. 45 cod. proc. civ. esclusivamente dal giudice per l’immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatti, sicchè non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo alla fase processuale considerata: pertanto,anche la liquidazione delle spese sostenute nella stessa va riservata alla sentenza che definisce l’intero giudizio (Cass. 1167/2007; 21737/2004; 162572000).
P.Q.M.
accoglie l’istanza e dichiara la competenza per territorio dei giudici di pace nella cui circoscrizione territoriale si è verificata ciascuna delle condotte illecite contestate.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011