Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7595 del 30/03/2020
Cassazione civile sez. I, 30/03/2020, (ud. 25/10/2019, dep. 30/03/2020), n.7595
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34707/2018 proposto da:
J.H., elettivamente domiciliato in Napoli, Via G. Porzio
(centro direzionale) is. G/8, presso lo studio dell’Avv. Luca
Raviele, come da procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma
Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che li
rappresenta e difende;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il
09/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/10/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
J.H., cittadino del (OMISSIS), ricorre per la cassazione del Decreto n. 10916/2018 del 09 ottobre 2018 e notificato in data 24 ottobre 2018, emesso dal Tribunale di Salerno – Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale – che, su impugnazione avverso il diniego della domanda della richiesta di concessione protezione internazionale e forme complementari di protezione, ha confermato la decisione di rigetto della Commissione Territoriale di Salerno.
Il Tribunale, per quanto concerne l’istanza di protezione internazionale e per l’ottenimento dello status di rifugiato, non ha ravvisato la ricorrenza dei presupposti ex lege nè ha ritenuto sussistere i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria – chiesta in subordine.
Infine, relativamente all’istanza di concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari il Tribunale rilevava che non “risultavano addotte ragioni di particolare di vulnerabilità soggettiva del richiedente e nè gravi ed oggettivi motivi di carattere umanitario che impongano il rilascio del permesso di soggiorno”, escludendo, inoltre, il riconoscimento di quest’ultimo dalla connessione “al mero radicamento del richiedente sul territorio nazionale” desumibile dalla “sola presenza di un recentissimo contratto di lavoro”.
Il Ministero è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Preliminare all’esame del motivo di ricorso è il controllo sulla sua ammissibilità, in relazione alla procura speciale, necessaria per ricorrere in cassazione.
Nella fattispecie J.H. ha nominato l’avv. Luca Raviele, in foglio separato, conferendogli ogni più ampia facoltà e potere di legge, senza però specifico richiamo al presente giudizio di cassazione. Risulta pertanto evidente che tale procura ha un tenore incompatibile con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura stessa in relazione al ricorso per cassazione (cfr. Sez. Un. 23535 del 2019; Cass. n. 28146 del 2018; n. 18727 del 2017), pur facendosi in esso richiamo genericamente ad ogni “procedimento o atto connesso alla richiesta di soggiorno in Italia, conferendogli ogni più ampio potere di legge e ogni più ampia facoltà, compresa quella di proporre ricorsi e/o atti di citazione di natura amministrativa e/o civile, proporre reclami, impugnazioni, di sottoscrivere precetti, promuovere esecuzioni, incassare somme… riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali e azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere e accettare rendiconti”.
Va alla fattispecie applicato il principio secondo cui la procura per proporre ricorso per cassazione deve essere speciale e non può essere rilasciata in via preventiva e in modo generico, dal momento che il requisito della specialità implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, trattandosi di procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, che contiene espressioni incompatibili con la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.
Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2020