Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7595 del 28/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2018, (ud. 25/10/2017, dep.28/03/2018),  n. 7595

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.V., S.C. e R.P. proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Trapani del 23 aprile 2010, con la quale era stata rigettata la domanda, dagli stessi proposta nei confronti di G.S. e Assitalia Assicurazioni S.p.a., di risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del loro congiunto S.A. per le lesioni da questi riportate in un sinistro stradale che assumevano fosse da ascrivere al conducente ( P.G.) dell’autocarro di proprietà del G. e assicurato con la predetta società assicuratrice.

Il Tribunale rigettò la domanda sul rilievo che era risultato accertato dalla polizia Stradale che S.A. aveva invaso la corsia di marcia dell’autocarro e che al conducente di tale veicolo non poteva essere mosso alcun addebito.

L’Assitalia contestò il gravame mentre il G. rimase contumace.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 marzo 2016, confermò la sentenza impugnata e condannò gli appellanti alle spese di quel grado in favore della società appellata.

Avverso la sentenza della Corte di merito S.C. ha proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi, cui ha resistito con controricorso Assitalia.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ex art. 380 bis c.p.c..

La S. ha depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, lamentando “violazione dell’art. 61 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha affermato che, essendo stata l’istanza volta a che venisse disposta la c.t.u. rigettata dal primo Giudice e non avendo gli appellanti insistito al riguardo in sede di precisazione delle conclusioni, la relativa richiesta doveva intendersi rinunciata. Sostiene la S. che, in tal modo, la Corte territoriale avrebbe finito per “equiparare erroneamente la consulenza tecnica d’ufficio ad un qualsivoglia mezzo di prova” e che la nomina di un c.t.u. non può dipendere da una richiesta proveniente dalle parti ma da una valutazione rimessa al Giudice, come previsto dalla norma richiamata.

3. Con il secondo motivo, deducendo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, la ricorrente lamenta “l’omessa valutazione della necessità o meno di disporre la… c.t.u. alla luce degli elementi di prova in atti”.

4. I primi due motivi sono inammissibili perchè si risolvono nella censura dell’attività di valutazione dei fatti e delle prove riservata al Giudice del merito

5. Con il terzo motivo, rubricato “violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 6 in combinato disposto con l’art. 2712 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la S. sostiene che, nel ritenere che gli appellati non abbiano disconosciuto le risultanze del cronotachigrafo, essendosi essi limitati “a sostenere l’inutilizzabilità del disco perchè indicava una data diversa”, la Corte di merito avrebbe violato l’art. 2712 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 142 C.d.S., comma 6 con riferimento alle modalità con le quali deve essere effettuato il disconoscimento.

Assume la ricorrente che, sostenendo l’inutilizzabilità del disco perchè indicava una data diversa, gli appellanti avrebbero chiaramente manifestato il disconoscimento richiesto dalla norma indicata.

6. Con il quarto motivo, lamentando “ulteriore violazione dell’art. 2712 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la ricorrente sostiene che, stante il regolare disconoscimento delle risultanze del cronotachigrafo, la Corte di merito sarebbe incorsa nell’ulteriore errore ricavabile dall’affermazione secondo cui “d’altra parte nessuna manomissione era stata accertata nel cronotachigrafo da parte degli agenti della Polizia Stradale, nè è mai stata allegata dagli appellanti, che solo in appello, allegano non esservi prova che il predetto fosse funzionante”, erroneamente così ritenendo che gravasse sugli appellanti l’onere di allegare o provare l’avvenuta manomissione del tachigrafo.

7. Gli ultimi due motivi sono infondati, avendo la Corte di appello correttamente applicato l’art. 2712 c.c..

Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, che va ribadito in questa sede, secondo cui, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 2/09/2016, n. 17526).

A tanto deve aggiungersi che non risulta specificamente censurato dalla ricorrente quanto affermato dalla Corte territoriale circa il prelievo del disco in parola, subito dopo il sinistro, da parte degli Agenti della Polstrada, e la possibilità di errore in relazione alla data, essendo inserita manualmente, il che non avverrebbe per la velocità, da ritenersi automaticamente registrata.

8. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA