Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7595 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7471-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GF SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso

lo studio dell’avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati NICOLA BIANCHI, SIMONA CATELLANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 179/3/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 24/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. CRUCITTI ROBERTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dalla G.F. s.p.a., a riforma della decisione di primo grado di rigetto del ricorso, annullava la cartella di pagamento con la quale era stato recuperato, perchè non indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, il credito di imposta riconosciuto dal competente Ministero ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 5.

In particolare il Giudice di appello riteneva che, nella specie, non si fosse verificata alcuna decadenza in quanto la dichiarazione integrativa, pur risultando fuori termine poteva avere valore di richiesta di rimborso ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

Avverso la sentenza ricorre, con tre motivi, l’Agenzia delle Entrate.

La Società resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, la controricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni, sollevate in controricorso, di inammissibilità del ricorso il quale risulta sufficientemente specifico e conforme ai dettami di cui all’art. 366 c.p.c..

2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 449 del 1997, art. 38, e del D.I. n. 275 del 1998, art. 6, e con il terzo motivo l’erronea applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8 bis, e del D.P.R. n. 602 de 1973, art. 38.

3.1 motivi, esaminati congiuntamente siccome connessi, sono infondati. Il precedente orientamento giurisprudenziale, in materia e sui quali si fondano i mezzi di ricorso, è stato, infatti, di recente condivisibilmente superato da questa Corte (sentenza n. 26550/2016) alla luce del principio recentemente enunciato dalle Sezioni Unite in tema di emenda delle dichiarazioni fiscali. Com’è noto, argomentando dalla natura della dichiarazione fiscale quale mera esternazione di scienza, dal parametro costituzionale della capacità contributiva e dal canone statutario della buona fede collaborativa, argomentando inoltre dall’autonomia logico- giuridica tra accertamento amministrativo ed accertamento giurisdizionale, le Sezioni Unite hanno statuito che le decadenze tributarie previste per la fase amministrativa non si estendono alla fase giudiziaria, sicchè la mancanza o tardività della dichiarazione integrativa non impedisce al contribuente di opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa erariale, pure allegando gli errori commessi nella dichiarazione dei redditi (Cass., sez. un., 30 giugno 2016, n. 13378). Enunciato per le imposte sui redditi, il principio è stato esteso all’IVA, avendo le Sezioni Unite stabilito che – anche per la cogenza eurounitaria della neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto – il diritto di detrazione non può essere negato in sede di impugnazione della cartella sol perchè sia stata omessa la dichiarazione annuale, ove del diritto medesimo siano tuttavia provati o incontestati i requisiti sostanziali (Cass., sez. un., 8 settembre 2016, n. 17757).

Si è cosi affermato, con la citata pronuncia, il seguente principio che il Collegio ritiene di condividere:”In tema di incentivi fiscali per la ricerca scientifica, il credito d’imposta concesso dalla L. n. 449 del 1997, art. 5, può essere opposto, in sede giudiziaria, alla maggiore pretesa erariale dal contribuente che sia incorso nella decadenza di cui al D.M. n. 275 del 1998, art. 6, per non averlo indicato nella pertinente dichiarazione dei redditi o in una tempestiva dichiarazione integrativa, sempre che ne siano dallo stesso dimostrati, o siano comunque rimasti non contestati dall’Amministrazione finanziaria, i requisiti sostanziali, trattandosi di una decadenza formale che incide solo sul piano amministrativo”.

Non avendo la ricorrente contestato l’effettività del credito di imposta la sentenza impugnata rimane scevra da censure.

Il rigetto dei detti mezzi rende, infatti, inammissibile per difetto di interesse il terzo motivo di ricorso.

La novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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