Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7595 del 01/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 01/04/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 01/04/2011), n.7595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10120-2010 proposto da:

D.R.L. (OMISSIS), P.D.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI

79/H, presso lo studio dell’avvocato LOBIANCO MICHELE, rappresentati

e difesi dagli avvocati TUCCI FRANCESCO ANTONIO, TUCCI PAOLA, giusta

mandato a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE DEL

FONDO EDIFICI DI CULTO, PREFETTURA DI MATERA – AMMINISTRAZIONE FONDO

EDIFICI DI CULTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 177/2010 del TRIBUNALE di MATERA, depositata

il 12/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito per i ricorrenti l’Avvocato LORENZO GRISOSTORI TRAVAGLINI per

delega degli Avvocati FRANCESCO ANTONIO TUCCI E PAOLA TUCCI che si

riporta agli scritti, depositando n. 2 cartoline A/R;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che Avverso la decisione indicata in epigrafe hanno proposto regolamento di competenza D.R.L. e P.D..

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati;

Nominato, ai sensi dEll’art. 377 cod. proc. civ., il consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ. ritenendo che il ricorso fosse da accogliere.

Il Procuratore Generale ha concluso: “nulla osserva”.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione che di seguito si riporta D.R.L. e P. D. hanno proposto regolamento necessario di competenza avverso la sentenza del tribunale di Matera che ha dichiarato la propria incompetenza per territorio relativamente alla domanda di affrancazione di fondo enfiteulico proposta dai ricorrenti nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, ritenendo che, dovendo operare il foro erariale ex art. 25 cod. proc. civ., era competente il tribunale di Potenza. In particolare, osservava il primo giudice che, come statuito dalla sentenza S.U. 18036 del 2008, per effetto della soppressione dell’ufficio del Pretore e del venir meno della distinzione tra competenza dei tribunale e competenza del pretore, doveva ritenersi implicitamente abrogato il R.D. n. 1611 del 1933, art. 7 secondo cui era inapplicabile al giudizio pretorile la regola del foro erariale. Va accolto l’unico motivo con cui l’istante deduce che, secondo quanto statuito dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite richiamata dal tribunale, la deroga alla previsione del citato art. 25 conserva piena validità per le controversie in cui, come nella specie, sia previsto un criterio di competenza esclusivo. Va osservalo che invero, le Sezioni Unite con la richiamata sentenza, pur avendo statuito l’applicabilità del foro erariale anche ai giudizi pretorili a seguito della soppressione dell’ufficio del pretore, hanno chiarito che ciò non esclude che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore (controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, di disciplina dell’impugnazione, di convalida di sfratto), ogni volta che sia manifesto l’intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa.

Orbene, in relazione alla particolare natura della controversia in materia di affrancazione di fondi enfiteutici, la L. n. 607 del 1966, art. 2 prevede che la domanda giudiziale di affrancazione, qualunque ne sia il valore, si propone al pretore competente per territorio ai sensi dell’art. 21 cod. proc. civ., stabilendo in via esclusiva il forum rei sitae: ricorre dunque un’ipotesi in cui il legislatore ha inteso determinare la competenza per territorio con riferimento all’ubicazione del fondo, ritenendo assolutamente incompatibile l’applicabilità del foro erariale … .

regolamento va accolto; dovendo essere dichiarata la competenza per territorio del tribunale di Matera”.

Pertanto, in accoglimento del proposto regolamento, va dichiarata la competenza per territorio del tribunale di Matera con riassunzione del giudizio di merito nei termini di legge.

Le spese relative al presente giudizio andranno regolate unitamente al merito.

P.Q.M.

dichiara la competenza per territorio del tribunale di Matera con riassunzione del giudizio di merito nei termini di legge.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011

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